Termine per la raccolta delle firme: 1° ottobre 2010

Iniziativa popolare federale «Difendiamo la Svizzera! Il segreto bancario nella Costituzione federale» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Difendiamo la Svizzera! Il segreto bancario nella Costituzione federale», presentata il 6 marzo 2009; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Difendiamo la Svizzera! Il segreto bancario nella Costituzione federale», presentata il 6 marzo 2009, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bignasca Giuliano, Via Monte Boglia 3, 6900 Lugano 2. Rusconi Pierre, Via Muzzano 13a, 6924 Sorengo 3. Bignasca Attilio, Via Gaggio 2, 6982 Agno 4. Sanvido Paolo, Via Aprica 16, 6900 Lugano 5. Mellini Eros Nicola, Via Muggina 6, 6962 Lugano-Viganello 6. Gobbi Norman, Via San Gottardo, 6775 Quinto 7. Chiesa Marco, Via delle Vigne 3, 6977 Lugano-Ruvigliana

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2009-0688

1785

Iniziativa popolare federale

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Difendiamo la Svizzera! Il segreto bancario nella Costituzione federale» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Lega dei Ticinesi, Via Monte Boglia 3, 6900 Lugano, e pubblicata nel Foglio federale del 31 marzo 2009.

17 marzo 2009

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1786

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Difendiamo la Svizzera! Il segreto bancario nella Costituzione federale» La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 13 rubrica e cpv. 3 a 5 (nuovi) Protezione della sfera privata e garanzia del segreto bancario Ognuno ha diritto alla segretezza delle sue relazioni d'affari con le banche autorizzate ad operare in Svizzera. Senza il suo consenso, nessuna informazione sarà trasmessa a una entità estera o a un'autorità federale non vincolata dal segreto bancario.

3

Il segreto bancario non copre attività criminali come terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro e la Svizzera assicura assistenza all'autorità estera quando l'attività perseguita sia punibile dal diritto interno (principio della doppia incriminazione).

4

La legge prevede provvedimenti per evitare che la garanzia del segreto bancario venga aggirata a scopi di indagine fiscale. L'autorità giudiziaria può rivedere la qualificazione del reato proposta dallo Stato richiedente.

5

1787

Iniziativa popolare federale

1788