Termine di referendum: 16 aprile 2009

Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM) del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20072, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Campo di applicazione

La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati: a.

dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 5 o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr);

b.

dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 4­6 della legge del 18 giugno 19934 sul trasporto viaggiatori e dalle imprese di navigazione titolari di un'attestazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19235 sul registro del naviglio.

Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.

2

Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni degli articoli 5­8 e 12. Le altre disposizioni si applicano per quanto il contratto non preveda altrimenti.

3

La legge si applica su tutto il territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

4

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2007 3997 RS 742.101 RS 744.10 RS 747.11

2008-3156

227

Trasporto di merci per ferrovia o idrovia. LF

Art. 2

Veicoli

Per veicolo ai sensi della presente legge si intendono un'unità motrice, un veicolo ferroviario o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune, utilizzati per il trasporto di merci.

Art. 3

Requisiti di qualità e cooperazione

Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.

1

2 Il Consiglio federale può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e la comodità d'utenza.

Art. 4

Promovimento del traffico merci interno

L'Assemblea federale può stanziare mezzi finanziari per promuovere il trasporto di merci per ferrovia se lo richiede l'approvvigionamento su tutto il territorio o il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi (art. 1 e 3 della legge del 19 dicembre 20086 sul trasferimento del traffico merci).

1

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono, in quanto committenti, concordare con le imprese prestazioni che le stesse non offrirebbero nell'ambito di una gestione improntata all'economia aziendale. A tale scopo, essi indennizzano l'impresa per i costi pianificati non coperti o concedono contributi agli investimenti necessari.

2

3 Per promuovere il traffico merci, la Confederazione può finanziare investimenti mediante aiuti finanziari o mutui senza interessi.

4 Le disposizioni della legge del 18 giugno 19937 sul trasporto viaggiatori concernenti la presentazione dei conti si applicano per analogia per quanto il Consiglio federale le dichiari applicabili.

Art. 5 1

Trasporto di merci pericolose

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può affidare l'autorizzazione, l'omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni.

2

6 7

228

RS ...; FF 2009 215 RS 744.10

Trasporto di merci per ferrovia o idrovia. LF

Art. 6

Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza

In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà di esercizio particolari.

2

Art. 7

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b­40f Lferr8.

Art. 8

Obblighi del detentore del veicolo

Chi è registrato come detentore di un veicolo nel registro pubblico dei veicoli omologati di cui all'articolo 17a Lferr9 è responsabile della manutenzione del veicolo e dell'apposizione sullo stesso dei contrassegni richiesti. Il Consiglio federale stabilisce tali contrassegni.

1

2 Se nel registro non è indicato un detentore, tali obblighi incombono alla persona che ha il diritto di disporre del veicolo e lo utilizza economicamente in modo durevole, o al proprietario del veicolo.

Sezione 2: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto Art. 9

Contratto d'utilizzazione di veicoli

Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo la presente legge.

1

Ai contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario ­ CUV) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199910.

2

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 10

Contratto di trasporto

Con il contratto di trasporto, l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.

1

2

Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

8 9 10

RS 742.101; FF 2009 219 RS 742.101; FF 2009 219 RS 0.742.403.12

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Trasporto di merci per ferrovia o idrovia. LF

Per altro, ai contratti di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci ­ CIM) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199911.

3

4

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Sezione 3: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali Art. 11

Vigilanza

I trasporti di merce secondo l'articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti. Esso è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione se infrangono la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledono importanti interessi nazionali.

Art. 12

Rimedi giuridici

Le controversie patrimoniali tra il cliente e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

1

Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.

2

Art. 13

Contravvenzioni

Chi intenzionalmente contravviene a un obbligo di cui agli articoli 6 o 8 è punito con la multa.

Art. 14

Delitti

Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una prescrizione esecutiva dell'articolo 5 capoverso 1 la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Art. 15

Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale12 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a.

gli impiegati delle imprese ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1;

b.

le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.

11 12

230

RS 0.742.403.12 RS 311.0

Trasporto di merci per ferrovia o idrovia. LF

Art. 16

Competenza

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione competono ai Cantoni.

1

Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Consiglio federale.

2

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 17

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 18

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 6 gennaio 200913 Termine di referendum: 16 aprile 2009

13

FF 2009 227

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Trasporto di merci per ferrovia o idrovia. LF

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