Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute

Disegno

(Legge sulla prevenzione, LPrev) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 117 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20092, decreta:

Capitolo 1: Prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a.

la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie umane trasmissibili, fortemente diffuse e maligne;

b.

la promozione della salute, nella misura in cui contribuisce alla prevenzione delle malattie di cui alla lettera a;

c.

i compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (Istituto).

La presente legge è applicabile salvo che disposizioni di altre leggi non prevedano altrimenti in materia di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce.

2

Art. 2

Scopo

La presente legge mira a proteggere le persone contro le malattie trasmissibili, fortemente diffuse e maligne. Contribuisce a ridurre gli effetti di queste malattie sulla popolazione e sull'economia nazionale.

1

2

1 2

La legge mira inoltre a: a.

promuovere le competenze di salute di ciascun individuo;

b.

creare le condizioni quadro per migliorare il comportamento sanitario di determinati gruppi di persone;

c.

contribuire a ridurre le disparità sanitarie;

RS 101 FF 2009 6151

2007-3110

6263

Legge sulla prevenzione

d.

migliorare la gestione strategica e il coordinamento delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce della Confederazione, dei Cantoni e di terzi;

e.

tenere conto dei determinanti della salute e promuovere l'integrazione di tutti i settori politici interessati nella pianificazione e nell'attuazione di misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce;

f.

garantire la qualità delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce e migliorarne l'efficacia.

Le misure adottate in virtù della presente legge sono attuate nel rispetto del diritto all'autodeterminazione individuale e tenendo conto della diversità culturale della popolazione.

3

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

3

a.

prevenzione: le misure volte a ridurre la probabilità di insorgenza di una malattia o di rischi per la salute e a eliminare o ridurre le conseguenze negative delle malattie;

b.

promozione della salute: le misure che contribuiscono a rafforzare i fattori individuali e collettivi rilevanti per la protezione dalle malattie;

c.

diagnosi precoce: le misure che permettono di individuare precocemente una malattia o un rischio individuale di malattia;

d.

malattia: qualsiasi pregiudizio alla salute fisica o mentale che non è riconducibile a un incidente;

e.

malattie trasmissibili: le malattie ai sensi della legge del 18 dicembre 19703 sulle epidemie;

f.

malattie fortemente diffuse: le malattie frequenti e diffuse su scala sovraregionale;

g.

malattie maligne: le malattie che minacciano la vita o che danneggiano notevolmente la salute;

h.

determinanti della salute: i fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo, di determinati gruppi di persone e della popolazione;

i.

programma: il complesso di misure coordinate che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo strategico.

RS 818.101

6264

Legge sulla prevenzione

Sezione 2: Strumenti di gestione strategica e di coordinamento Art. 4

Obiettivi nazionali

Ogni otto anni il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, obiettivi nazionali in materia di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce.

1

2

Gli ambienti interessati partecipano all'elaborazione degli obiettivi nazionali.

3

Nella formulazione degli obiettivi occorre tener conto: a.

dei risultati dei rapporti sulla salute (art. 19);

b.

dello stato attuale della scienza;

c.

delle raccomandazioni e direttive internazionali;

d.

dei bisogni dei vari gruppi di persone.

Art. 5

Strategia del Consiglio federale

Ogni quattro anni il Consiglio federale definisce in una strategia le priorità della sua politica di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce, in particolare:

1

a.

gli obiettivi dell'Istituto;

b.

le linee direttrici dei programmi nazionali (art. 6);

c.

quali valutazioni dell'impatto sulla salute eseguire (art. 9);

d.

le linee direttrici per l'impiego dei prelievi a favore della prevenzione (art. 12) e per l'erogazione di aiuti finanziari (art. 14);

e.

le misure per l'ottimizzazione della statistica sanitaria e dei rapporti sulla salute (art. 17 e 19).

Per la formulazione della strategia il Consiglio federale si basa sugli obiettivi nazionali e sullo stato attuale della scienza e tiene conto:

2

4 5 6

a.

dei principali effetti della strategia sulla società, l'economia e l'ambiente;

b.

delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce previste da altre leggi federali, in particolare 1. la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e degli infortuni non professionali ai sensi della legge federale del 20 marzo 19814 sull'assicurazione contro gli infortuni, 2. la protezione della salute ai sensi della legge federale del 13 marzo 19645 sul lavoro, 3. la prevenzione degli incidenti stradali ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale,

RS 832.20 RS 822.11 RS 741.01

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Legge sulla prevenzione

4.

la prevenzione della violenza secondo l'articolo 386 del Codice penale7.

3 I Cantoni partecipano all'elaborazione della strategia. Il Consiglio federale consulta gli ambienti interessati.

Sezione 3: Misure della Confederazione e dei Cantoni Art. 6

Programmi nazionali

L'Istituto elabora e attua programmi nazionali tematici in materia di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce.

1

Nell'ambito di un programma nazionale, l'Istituto può in particolare realizzare campagne secondo l'articolo 7 capoverso 3 e sviluppare modelli di intervento.

2

I servizi federali competenti, i Cantoni e gli ambienti interessati partecipano all'elaborazione dei programmi nazionali.

3

Art. 7

Informazione

Nel rispettivo ambito di competenza, l'Istituto e i servizi federali competenti informano specificatamente la popolazione, gli ambienti economici, le autorità e gli specialisti in merito ai rischi sanitari e ai comportamenti salutari.

1

Possono formulare raccomandazioni in merito a misure e comportamenti di prevenzione e di promozione della salute e in merito alla diagnosi precoce di malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne.

2

Possono realizzare campagne volte a sensibilizzare la popolazione, orientare i comportamenti e influenzare le condizioni quadro rilevanti per la salute.

3

Coordinano la loro attività di informazione con quella degli altri servizi federali e con quella dei Cantoni.

4

Art. 8

Misure di sostegno

L'Istituto sostiene i servizi federali competenti, i Cantoni e terzi nella pianificazione e nell'attuazione di misure nel settore della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

1

2

7

L'Istituto svolge in particolare i compiti seguenti: a.

raccoglie e analizza informazioni sulle nuove conoscenze scientifiche nazionali e internazionali e sui modelli di intervento riconosciuti e mette queste informazioni a disposizione degli ambienti interessati;

b.

elabora e mette a disposizione degli ambienti interessati sintesi scientifiche delle verifiche dell'efficacia dei programmi cantonali e dei progetti sostenuti con contributi provenienti dai prelievi a favore della prevenzione;

RS 311.0

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Legge sulla prevenzione

c.

fornisce basi metodologiche e strumenti, in particolare standard di qualità, per la pianificazione e la realizzazione di misure e studi di valutazione;

d.

sviluppa standard di qualità per la formazione e il perfezionamento;

e.

sviluppa modelli di intervento per la popolazione o per determinati gruppi di persone e ne promuove la diffusione;

f.

sostiene il coordinamento delle attività dei Cantoni e di terzi e lo sviluppo e la gestione di reti.

Art. 9

Valutazione dell'impatto sulla salute

Nel quadro della sua strategia, il Consiglio federale stabilisce per quali progetti pianificati o realizzati di particolare portata deve essere determinato approfonditamente l'impatto sulla salute della popolazione o di certi gruppi di persone.

Art. 10

Coordinamento con altre leggi

I servizi federali competenti coordinano le misure della presente legge con iniziative analoghe previste da altre leggi (art. 5 cpv. 2 lett. b).

Art. 11

Misure nei Cantoni

I Cantoni, singolarmente o congiuntamente, vegliano all'attuazione di misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce.

1

Promuovono in particolare misure orientate agli obiettivi nazionali e provvedono al coordinamento e alla messa in rete necessari.

2

Provvedono affinché la popolazione abbia accesso a offerte specifiche di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce. In particolare, garantiscono agli allievi l'accesso a servizi sanitari scolastici e provvedono a migliorare le competenze di salute di questi ultimi.

3

Promuovono iniziative per fornire alla popolazione spiegazioni e informazioni sui rischi sanitari, la prevenzione, la promozione della salute e la diagnosi precoce di malattie nonché sulle misure di primo soccorso.

4

Capitolo 2: Contributi, aiuti finanziari e altre misure di promozione Sezione 1: Contributi a programmi e progetti Art. 12

Destinazione vincolata e impiego dei prelievi a favore della prevenzione

Le entrate provenienti dal supplemento al premio LAMal di cui all'articolo 20 della legge federale del 18 marzo 19948 sull'assicurazione malattie (LAMal) sono impiegate per finanziare misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi

1

8

RS 832.10

6267

Legge sulla prevenzione

precoce atte a ridurre i costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Le entrate provenienti dalla tassa per la prevenzione del tabagismo di cui all'articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 19699 sull'imposizione del tabacco (LImT) sono impiegate per misure di prevenzione del tabagismo.

2

Nell'ambito della destinazione vincolata di cui ai capoversi 1 e 2, le entrate provenienti dal supplemento al premio LAMal e dalla tassa per la prevenzione del tabagismo sono impiegate per:

3

a.

il finanziamento di programmi nazionali secondo l'articolo 6;

b.

il versamento di contributi a programmi cantonali;

c.

il versamento di contributi a progetti della Confederazione, dei Cantoni o di terzi.

Art. 13 1

Condizioni

L'Istituto può concedere contributi a progetti e programmi cantonali che: a.

servono a raggiungere gli obiettivi nazionali;

b.

producono prevedibilmente effetti significativi;

c.

soddisfano gli standard di qualità riconosciuti; e

d.

sono sottoposti a un controlling e a una verifica dell'efficacia.

I contributi ai programmi cantonali sono erogati sulla base di accordi di programma sotto forma di contributi globali.

2

Sezione 2: Aiuti finanziari e altre misure di promozione Art. 14

Aiuti finanziari a organizzazioni

Nei limiti dei crediti approvati, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può concedere a organizzazioni pubbliche o private di utilità pubblica aiuti finanziari per misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce d'importanza nazionale.

1

Gli aiuti finanziari servono in particolare a finanziare attività di informazione, offerte di consulenza e assistenza nonché la promozione di gruppi di autoaiuto.

2

Art. 15

Promozione della ricerca

Nell'ambito della promozione della ricerca, i servizi federali competenti possono sostenere la ricerca nei settori della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

9

RS 641.31

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Legge sulla prevenzione

Art. 16

Formazione e perfezionamento

I servizi federali si adoperano per una formazione e un perfezionamento di qualità nei settori della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

Capitolo 3: Dati Art. 17

Statistica sanitaria

La Confederazione e i Cantoni provvedono ad allestire una statistica regolare in ambiti tematici scelti della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

1

2

La statistica sanitaria serve a: a.

individuare i fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza di determinate malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne;

b.

monitorare l'insorgenza e il decorso di malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne;

c.

determinare misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce e verificarne la qualità e l'efficacia;

d.

documentare l'evoluzione nel tempo delle spese e delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce adottate dalla Confederazione, dai Cantoni e da terzi;

e.

verificare l'efficacia della presente legge e dei suoi strumenti di gestione strategica e di coordinamento.

Le istituzioni attive nel campo della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce e gli organismi delle assicurazioni sociali nonché i loro fornitori di prestazioni mettono a disposizione della Confederazione e dei Cantoni i dati necessari.

3

Art. 18

Registri diagnostici

In vista dell'allestimento di una statistica nazionale, la Confederazione può promuovere l'uniformazione e la qualità dei dati rilevati per i registri diagnostici.

1

2

La Confederazione può sostenere l'analisi centralizzata dei dati.

Capitolo 4: Rapporti e controlling Art. 19

Rapporti sulla salute

In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione provvede all'elaborazione regolare di rapporti sulla salute e pubblica periodicamente una sintesi (rapporto nazionale sulla salute).

1

2

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.

6269

Legge sulla prevenzione

Art. 20

Controlling e verifica dell'efficacia

Sulla base dei rapporti sulla salute di cui all'articolo 19, il Consiglio federale e i Cantoni verificano regolarmente se gli obiettivi nazionali sono stati raggiunti e adottano se del caso le necessarie misure.

1

2

Il Consiglio federale valuta l'attuazione della propria strategia.

3

L'Istituto valuta l'opportunità, l'efficacia e l'economicità dei programmi nazionali.

Capitolo 5: Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute Sezione 1: Disposizioni generali Art. 21

Forma giuridica

L'Istituto è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

1

2

È autonomo a livello di organizzazione e gestione e tiene una contabilità propria.

3

Il Consiglio federale stabilisce la denominazione e la sede dell'Istituto.

Art. 22

Compiti

1

L'Istituto adempie i compiti che gli vengono affidati per legge.

2

Il Consiglio federale può affidargli ulteriori compiti contro indennità.

3

L'Istituto può fornire prestazioni ai Cantoni dietro compenso.

Art. 23

Collaborazione

Per l'adempimento dei propri compiti, l'Istituto collabora con i servizi federali competenti, i Cantoni, gli organi della ricerca e terzi.

1

Per determinati compiti può far capo a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato.

2

D'intesa con i Dipartimenti competenti, partecipa in seno a organizzazioni internazionali specializzate attive nel settore della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

3

Art. 24 1

Prestazioni commerciali

L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono ingenti risorse materiali e umane supplementari.

6270

Legge sulla prevenzione

Le prestazioni commerciali sono erogate sulla base di una contabilità analitica a prezzi che permettono almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può autorizzare eccezioni per determinate prestazioni, a condizione che non venga fatta concorrenza all'economia privata.

2

Sezione 2: Organizzazione e personale Art. 25

Organi

Gli organi dell'Istituto sono: a.

il consiglio d'istituto;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 26 1

Composizione e nomina del consiglio d'istituto

Il consiglio d'istituto è composto di nove membri competenti.

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. I Cantoni hanno diritto di proporre tre membri, gli assicuratori malattie di cui all'articolo 11 LAMal10 hanno diritto di proporne uno.

2

I membri sono nominati per un mandato di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

3

Il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare dalle loro funzioni membri in carica del consiglio d'istituto.

4

I membri del consiglio d'istituto tutelano gli interessi dell'ente. In caso di conflitto d'interessi il membro interessato deve ricusarsi.

5

Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio d'istituto.

6

Art. 27

Funzione e compiti del consiglio d'istituto

1

Il consiglio d'istituto è l'organo direttivo supremo dell'Istituto.

2

Ha i seguenti compiti: a.

10 11

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce ogni anno sui risultati conseguiti;

RS 832.10 RS 172.220.1

6271

Legge sulla prevenzione

b.

emana il regolamento di organizzazione;

c.

adotta il programma annuale e il budget nonché la pianificazione a medio termine;

d.

redige il rapporto di gestione dell'Istituto e lo pubblica dopo l'approvazione del Consiglio federale;

e.

nomina il direttore, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;

f.

nomina gli altri membri della direzione;

g.

può revocare i membri della direzione;

h.

sorveglia la gestione e provvede al controllo interno.

Art. 28

Funzione e compiti della direzione

1

La direzione è l'organo operativo dell'Istituto. È presieduta dal direttore.

2

La direzione ha i seguenti compiti:

3

a.

emana decisioni;

b.

elabora le basi per le decisioni del consiglio d'istituto e gli fa regolarmente rapporto, riferisce senza indugio in caso di eventi particolari;

c.

assicura le relazioni dell'Istituto con i servizi federali, i Cantoni e le organizzazioni specializzate nazionali e internazionali;

d.

assume il personale;

e.

adempie tutti i compiti che la presente legge o il regolamento di organizzazione non assegnano a un altro organo.

Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 29

Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro della direzione e del personale sono disciplinati dalle disposizioni della LPers12.

Art. 30

Previdenza professionale

I membri della direzione e il personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

1

L'Istituto è considerato datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers13.

2

12 13

RS 172.220.1 RS 172.220.1

6272

Legge sulla prevenzione

Art. 31 1

Nomina e compiti dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.

All'ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni 14 sull'ufficio di revisione della società anonima.

2

L'ufficio di revisione effettua la revisione ordinaria e riferisce sul risultato della verifica al consiglio d'istituto e al Consiglio federale.

3

4

Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per motivi gravi.

Sezione 3: Finanziamento e gestione finanziaria Art. 32 1

Finanziamento

La Confederazione accorda all'Istituto contributi annuali per finanziare a.

le misure di sostegno di cui all'articolo 8;

b.

le verifiche dell'efficacia di cui all'articolo 20 capoverso 3;

c.

i compiti affidati secondo l'articolo 22 capoversi 1 e 2.

Può accordare all'Istituto contributi volti a finanziare parzialmente l'elaborazione e l'attuazione di programmi nazionali secondo l'articolo 6. L'entità dei contributi e la quota dei prelievi a favore della previdenza da utilizzare per il finanziamento di programmi nazionali sono stabilite nel quadro della strategia del Consiglio federale.

2

3

L'Istituto acquisisce ulteriori risorse in particolare da: a.

compensi per le prestazioni fornite ai Cantoni (art. 22 cpv. 3);

b.

entrate provenienti da prestazioni commerciali;

c.

versamenti da parte di terzi.

Art. 33

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell'Istituto nell'ambito della tesoreria centrale.

1

2 L'AFF concede all'Istituto prestiti a condizioni di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

3

I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra l'Istituto e l'AFF.

Art. 34

Presentazione dei conti

La presentazione dei conti dell'Istituto ha lo scopo di esporre con contabilità separata la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico.

1

14

RS 220

6273

Legge sulla prevenzione

La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

2

Le norme sull'iscrizione a bilancio e alla valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

3

4 La contabilità deve essere impostata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni nonché la provenienza e l'impiego conforme allo scopo delle entrate provenienti dai prelievi a favore della prevenzione.

5

Il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti.

Art. 35

Imposte

Nell'ambito delle sue attività non commerciali, l'Istituto è esentato da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

1

2

Sono fatte salve le seguenti imposte federali: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva.

Sezione 4: Vigilanza Art. 36 1

L'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

Il Consiglio federale esercita la propria funzione di vigilanza e controllo in particolare:

2

a.

nominando i membri del consiglio d'istituto e designandone il presidente;

b.

approvando la nomina del direttore;

c.

nominando l'ufficio di revisione;

d.

approvando il rapporto di gestione;

e.

verificando annualmente il conseguimento degli obiettivi strategici;

f.

dando discarico al consiglio d'istituto.

Il Consiglio federale può consultare i documenti di gestione dell'Istituto e chiedere informazioni sulla sua attività.

3

Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza del Parlamento.

4

6274

Legge sulla prevenzione

Capitolo 6: Esecuzione Art. 37

Cooperazione internazionale

L'Istituto e i servizi federali competenti collaborano con le autorità e le istituzioni estere nonché con le organizzazioni internazionali.

1

Il Consiglio federale incoraggia i Cantoni e le organizzazioni attive nel settore della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce a partecipare a programmi internazionali.

2

3

In propria competenza, può concludere accordi internazionali in materia di: a.

scambio di informazioni sulla diffusione di malattie trasmissibili, fortemente diffuse e maligne e sulle misure di prevenzione, di promozione della salute o di diagnosi precoce;

b.

scambio di dati statistici rilevati nell'ambito della presente legge.

Art. 38

Valutazione

L'UFSP provvede affinché l'opportunità, l'efficacia e l'economicità delle misure previste dalla presente legge vengano valutate periodicamente. La valutazione ha tra l'altro per oggetto:

1

a.

il contributo della legge al miglioramento del coordinamento e della collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi;

b.

l'impiego e l'impatto dei mezzi finanziari erogati dalla Confederazione e dai Cantoni.

L'Istituto mette a disposizione dell'UFSP i risultati delle verifiche dell'efficacia secondo l'articolo 20 capoverso 3.

2

3 Conclusa la valutazione, il DFI presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati e gli sottopone una proposta sull'ulteriore modo di procedere.

Art. 39 1

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Può delegare all'Ufficio federale competente il compito di emanare disposizioni d'esecuzione tenendo conto della loro portata.

2

Art. 40

Delega di compiti

Il Consiglio federale può delegare compiti previsti dalla presente legge a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato. Ciò vale in particolare per:

1

a.

l'elaborazione dei rapporti sulla salute secondo l'articolo 19;

b.

la promozione della partecipazione a programmi internazionali secondo l'articolo 37.

6275

Legge sulla prevenzione

2 Il Consiglio federale esercita la vigilanza sulle organizzazioni e le persone incaricate dell'adempimento di compiti.

Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico e privato cui sono stati affidati compiti esecutivi secondo il capoverso 1 hanno diritto a un'indennità per i compiti loro assegnati. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e le modalità.

3

Capitolo 7: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 41 L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 42

Trasferimento di diritti e obblighi all'Istituto

Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto, determina la decorrenza degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura.

Adotta tutti i provvedimenti necessari al trasferimento e emana le pertinenti disposizioni. Il trasferimento e le necessarie iscrizioni sono esenti da imposte ed emolumenti.

1

Trasferisce all'Istituto gli attivi e i passivi del fondo di prevenzione del tabagismo istituito secondo l'articolo 28 LImT15.

2

Può concludere con la fondazione «Promozione Salute Svizzera» istituita secondo l'articolo 19 LAMal16 un accordo sul rilevamento del patrimonio di quest'ultima.

3

Se all'entrata in vigore della presente legge i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto non sono ancora disponibili, l'Istituto può disporre dei crediti e delle prestazioni previsti nel bilancio della Confederazione per i compiti corrispondenti dell'UFSP.

4

L'AFF può inoltre concedere all'Istituto prestiti per il suo sviluppo secondo l'articolo 33 capoverso 2 della presente legge.

5

Art. 43

Trasferimento dei rapporti di lavoro all'Istituto

I rapporti di lavoro del personale dell'UFSP i cui compiti diventano di competenza dell'Istituto dopo l'entrata in vigore della presente legge e i rapporti di lavoro del personale del fondo di prevenzione del tabagismo sono trasferiti all'Istituto secondo l'articolo 42 capoverso 1.

1

15 16

RS 641.31 RS 832.10

6276

Legge sulla prevenzione

Non sussiste alcun diritto al mantenimento della funzione, del settore di lavoro e dell'inquadramento organizzativo; sussiste invece per due anni il diritto al salario percepito in precedenza.

2

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 44 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6277

Legge sulla prevenzione

Allegato (art. 41)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 22 giugno 196217 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche è abrogata.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 196918 sull'imposizione del tabacco Art. 28 cpv. 2 lett. c 2

Il Consiglio federale può: c.

obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare una tassa per la prevenzione del tabagismo di pari importo all'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute. La tassa è gestita conformemente alle disposizioni della legge del ...19 sulla prevenzione.

2. Legge federale del 18 marzo 199420 sull'assicurazione malattie Titolo prima dell'art. 19

Sezione 3: Supplemento al premio LAMal Art. 19 Abrogato Art. 20 Ogni anno gli assicuratori prelevano per ogni persona assicurata obbligatoriamente ai sensi della presente legge un supplemento al premio per la prevenzione delle malattie (supplemento al premio LAMal) e lo versano all'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute (Istituto).

1

17 18 19 20

RU 1962 1676, 1971 2249, 1985 1992, 1991 857 RS 641.31 RS ...; FF 2009 6263 RS 832.10

6278

Legge sulla prevenzione

Il supplemento al premio LAMal è uguale per tutte le persone assicurate e non supera lo 0,125 per cento del premio annuo medio di un assicurato adulto ai sensi dell'articolo 61 capoverso 3.

2

Esso è utilizzato conformemente alle disposizioni della legge federale del ... 21 sulla prevenzione.

3

4 L'Istituto riscuote il supplemento al premio LAMal presso gli assicuratori e in caso di ritardo nel pagamento applica un interesse di mora. Nel caso di mancato pagamento, emana un'ingiunzione di pagamento del supplemento al premio LAMal.

5

Il Consiglio federale: a.

stabilisce in un'ordinanza l'ammontare del supplemento al premio LAMal sotto forma di importo fisso, sulla base della strategia di cui all'articolo 5 della legge federale del ... sulla prevenzione;

b.

disciplina l'incasso da parte degli assicuratori e dell'Istituto, segnatamente il termine di pagamento e il tasso di interesse in caso di mora;

c.

stabilisce la documentazione che gli assicurati devono trasmettere all'Istituto in vista del controllo dei supplementi al premio LAMal incassati.

Art. 33 cpv. 2bis 2bis Può far partecipare i Cantoni all'attuazione delle misure di cui all'articolo 26. I Cantoni devono essere previamente consultati.

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RS ...; FF 2009 6263

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Legge sulla prevenzione

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