Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunitą giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta: Art. 1 1 La Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 20043 sulle immunitą giurisdizionali degli Stati e dei loro beni č approvata.

2

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.

3

Al momento della ratifica fa le seguenti dichiarazioni interpretative:

Dichiarazione interpretativa generale: «Conformemente alla risoluzione 59/38 adottata il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Svizzera parte dal principio che la presente Convenzione non sia applicabile a procedure penali.» Dichiarazione interpretativa ad art. 12: «La Svizzera ritiene che l'articolo 12 non disciplini la questione delle azioni di riparazione pecuniaria in caso di gravi violazioni dei diritti umani presumibilmente attribuibili a uno Stato e commesse al di fuori del territorio dello Stato del foro. La Convenzione non pregiudica quindi gli sviluppi del diritto internazionale in questo ambito.» Dichiarazione interpretativa ad art. 22 par. 3: «Se lo Stato interessato č un Cantone svizzero, la Svizzera ritiene si debba intendere per lingua ufficiale una delle lingue ufficiali del Cantone in cui č notificato o comunicato il documento.»

1 2 3

RS 101 FF 2009 1383 RS ...; FF 2009 1419

2008-3065

1417

Approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunitą giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. DF

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa Art. 4a (nuovo) IV. Immunitą degli Stati

La presente legge si applica ai procedimenti che ricadono sotto la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 20045 sulle immunitą giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, a condizione che la Convenzione non disponga altrimenti.

2. Legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale Titolo prima dell'art. 71a

Sezione 13: Immunitą degli Stati (nuovo) Art. 71a (nuovo) La presente legge si applica ai procedimenti che ricadono sotto la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 20047 sulle immunitą giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, a condizione che la Convenzione non disponga altrimenti.

Art. 3 Il presente decreto sottostą a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Le modifiche delle leggi federali di cui nell'articolo 2 entrano in vigore per la Svizzera contemporaneamente all'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunitą giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

2

4 5 6 7

RS 172.021 RS ...; FF 2009 1419 RS 173.110 RS ...; FF 2009 1419

1418