Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennitā parlamentari
Progetto
(Aumento dei contributi ai gruppi parlamentari) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 21 agosto 20091; visto il parere del Consiglio federale dell'11 settembre 20092; decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennitā parlamentari č modificata come segue: Art. 10
Contributi ai gruppi parlamentari
Il contributo di base č di 112 000 franchi e il contributo per membro di 20 800 franchi.
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Ogni anno i gruppi parlamentari presentano entro fine marzo alla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale un resoconto sull'impiego concreto dei contributi nell'esercizio precedente.
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II 1
La presente ordinanza non sottostā a referendum.
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La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2009 5381 FF 2009 5389 RS 171.211
2009-2122
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O dell'AF concernente la legge sulle indennitā parlamentari
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