ad 02.473 Iniziativa parlamentare Incentivi per l'adozione di misure energetiche efficaci negli edifici Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 26 gennaio 2009 Parere del Consiglio federale del 25 febbraio 2009

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (RS 171.10), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 26 gennaio 2009 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia concernente l'iniziativa parlamentare «Incentivi per l'adozione di misure energetiche efficaci negli edifici».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-0308

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Parere 1

Situazione iniziale

Con lettera del 2 febbraio 2009, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha trasmesso al Consiglio federale, per parere, il proprio rapporto del 26 gennaio 2009 concernente gli incentivi per l'adozione di misure energetiche efficaci negli edifici. Il progetto di atto normativo che accompagna il rapporto trae origine dall'iniziativa parlamentare Hegetschweiler presentata il 13 dicembre 2002.

In passato il Consiglio federale si era già pronunciato più volte sulla portata di un programma di risanamento degli edifici, per esempio in relazione al piano d'azione «Efficienza energetica» e in occasione della consultazione relativa alla revisione della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO2 (RS 641.71) attualmente in corso. Il progetto di revisione della legge sul CO2 contiene un programma di risanamento degli edifici che si prevede di finanziare con la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 (decisione del Consiglio federale del 5 dic. 2008). Inoltre, il 12 novembre 2008, il Consiglio federale aveva incaricato l'Ufficio federale dell'energia di elaborare per il 2009, nell'ambito del piano di stabilizzazione previsto, un programma di risanamento degli edifici per circa 100 milioni di franchi.

Per accelerare per quanto possibile l'avvio del programma di risanamento degli edifici, il Parlamento ha deciso nel dicembre 2008 di aumentare da 14 a 100 milioni di franchi il credito per l'impiego parsimonioso dell'energia e il recupero del calore residuo concesso nell'ambito delle misure di stabilizzazione per il 2009. Questi sono i mezzi finanziari stanziati per dare avvio, nel 2009, all'attuazione del programma di risanamento degli edifici nell'ambito dei programmi cantonali di promozione; questi ultimi possono essere sostenuti dalla Confederazione con la concessione di contributi globali conformemente all'articolo 13 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (RS 730.0).

Il progetto della CAPTE-N propone misure per dare al programma di risanamento degli edifici la necessaria continuità e garantirne il finanziamento a lungo termine.

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Parere del Consiglio federale

2.1

Considerazioni generali

Il progetto della CAPTE-N si prefigge di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di energia negli edifici. Vista l'urgenza degli interventi di politica climatica e l'elevato potenziale di riduzione delle emissioni, il Consiglio federale è risolutamente favorevole all'esecuzione di misure efficaci nel settore degli edifici. Considera in particolare adeguato il programma di risanamento degli edifici proposto dalla CAPTE-N.

Questo programma consentirebbe di evitare interruzioni nell'applicazione delle misure di risanamento previste dal programma di stabilizzazione e di promuovere rapidamente gli investimenti nell'ambito della costruzione, dell'isolamento e delle tecniche edili. Il programma di risanamento degli edifici fornisce così un contributo

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per la realizzazione degli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione che va oltre la durata di vita degli edifici risanati.

Il Consiglio federale affronterà l'aspetto del finanziamento del programma soltanto nell'ambito del messaggio relativo alla revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2012.

Il Consiglio federale approva la disposizione secondo cui i Cantoni sono tenuti a contribuire al finanziamento delle misure. Tuttavia, considera troppo esiguo il limite previsto di cinque anni (cfr. n. 2.2).

2.2

Legge sul CO2 (destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2)

Art. 10 cpv. 1bis Il Consiglio federale prende atto della proposta avanzata dalla Commissione per una destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 (cfr. n. 2.1).

Art. 10 cpv. 1quinquies Il Consiglio federale ritiene che il programma di risanamento degli edifici debba avere una durata di dieci anni. Infatti, un programma di questo genere può esplicare pienamente i suoi effetti soltanto sul lungo periodo. Il limite previsto di cinque anni va rifiutato poiché segna una battuta di arresto prematura nello svolgimento del programma. È inoltre poco ragionevole dal profilo pratico: secondo questa disposizione, infatti, il rapporto di valutazione dovrebbe essere presentato al Parlamento già nel 2011 sulla base di un solo anno di esperienza. Per evitare interruzioni nel programma il Parlamento dovrebbe poi decidere sulla sua continuazione al più tardi entro il 2013.

Il Consiglio federale propone pertanto che la durata del programma sia limitata a 10 anni e che il rapporto di valutazione sia sottoposto al Parlamento dopo cinque anni. L'articolo 10 capoverso 1quinquies dovrebbe quindi essere formulato come segue: «L'erogazione degli aiuti finanziari ai Cantoni è limitata a 10 anni dall'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge. Il Consiglio federale valuta l'efficacia degli aiuti finanziari cinque anni dopo l'entrata in vigore.»

2.3

Codice delle obbligazioni (diritto della locazione)

Art. 257a cpv. 3 CO Il Consiglio federale è contrario alla proposta che intende migliorare le premesse per l'esenzione del locatore dalla tassa sul CO2 modificando il Codice delle obbligazioni (art. 257a cpv. 3; CO; RS 220). La possibilità di investire gli importi risparmiati per migliorare la resa energetica degli edifici è conforme al principio dell'efficacia. Il Governo non ritiene tuttavia favorevole il rapporto tra l'effetto energetico di questa misura e l'onere connesso con la sua esecuzione. Di conseguenza, è preferibile

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rinunciare a tale esenzione dalla tassa sul CO2. Nella pratica, da questa disposizione potrebbero sorgere in particolare problemi probatori, ad esempio quando sulle pigioni viene trasferita soltanto una parte delle spese.

La legge sul CO2 (art. 9 cpv. 2) non esclude che il proprietario di immobili sia esentato dalla tassa sul CO2. Per ridurre l'onere amministrativo, l'ordinanza dell'8 giugno 2007 sul CO2 (RS 641.712) limita l'esenzione alle «imprese». Di conseguenza, sono attualmente esentati dalla tassa sul CO2 soltanto alcuni enti proprietari di immobili. L'estensione dell'esenzione dalla tassa a tutti i privati che sono proprietari di immobili richiederebbe un adeguamento dell'ordinanza sul CO2.

Inoltre, la modifica dell'articolo 257a del CO proposta non è sufficiente per obbligare i proprietari di immobili a reinvestire la tassa rimborsata in misure destinate a diminuire ulteriormente le emissioni di CO2. Per essere esonerati dalla tassa sul CO2, i proprietari devono soltanto impegnarsi nei confronti della Confederazione a limitare le proprie emissioni di CO2 e a rispettare il proprio obiettivo di limitazione.

La revisione dell'articolo 14 dell'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (RS 221.213.11), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, migliora il trasferimento sulle pigioni dei costi per le migliorie energetiche. Il locatore può trasferire sulla pigione, in quanto prestazioni suppletive, gli investimenti destinati alle migliorie energetiche dell'edificio. Gli obiettivi che si prefigge la modifica del Codice delle obbligazioni proposta sono di conseguenza già ampiamente realizzati.

3

Proposte del Consiglio federale

Scostandosi dal rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, il Consiglio federale propone, secondo il numero 2.2, la seguente modifica della legge sul CO2: Art. 10 cpv. 1quinquies L'erogazione degli aiuti finanziari ai Cantoni è limitata a 10 anni dall'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge. Il Consiglio federale valuta l'efficacia degli aiuti finanziari cinque anni dopo l'entrata in vigore.

1quinquies

Scostandosi dal rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, il Consiglio federale propone, secondo il numero 2.3, la seguente modifica del Codice delle obbligazioni: Art. 257a cpv. 3 Stralciare

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