Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 7 marzo 2010 del 3 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta: Art. 1 La votazione popolare su: ­

il decreto federale del 25 settembre 20092 su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano;

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l'iniziativa popolare del 26 luglio 20073 «Contro il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli animali (Iniziativa sull'avvocato degli animali)» e

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la modifica del 19 dicembre 20084 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Aliquota minima di conversione)

avrà luogo il 7 marzo 2010 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

3 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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RS 161.1 FF 2009 5789 FF 2008 3717, 2009 5791 FF 2009 19

2009-3031

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Votazione popolare del 7 marzo 2010. DCF

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RU 2009