Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Modifica del 1° settembre 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 30 giugno 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 9 n. 9.3 e 9.4 Art. 9 n. 9.3
Salari base (salari minimi)
Art. 9 n. 9.4
Aumenti salariali
Art. 10 n. 10.1
Indennità per il pranzo
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009 e ha effetto sino al 30 settembre 2010.
1° settembre 2009
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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FF 2008 5371 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2009-2030
5391
Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF
5392