Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza Sottoscritto il 25 giugno 2009 a Bruxelles

La Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, di seguito denominate rispettivamente «la Svizzera» e «la Comunità» e, insieme, «le parti contraenti», visto l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci, del 21 novembre 1990, di seguito denominato «l'accordo del 1990»; considerando che è opportuno estendere l'ambito di applicazione dell'accordo del 1990 alle misure doganali di sicurezza aggiungendo all'accordo un nuovo capitolo al riguardo; considerando che, a fini di chiarezza e di rafforzamento della certezza del diritto, il contenuto dell'accordo del 1990 è inserito nel presente accordo, che sostituisce l'accordo del 1990; considerando l'accordo di libero scambio concluso il 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; considerando la dichiarazione comune adottata dai ministri dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, nonché la dichiarazione dei ministri dei Paesi dell'AELS e dei ministri degli Stati membri della Comunità fatta a Bruxelles il 2 febbraio 1988, intese a creare uno spazio economico europeo dinamico, che vada a vantaggio dei rispettivi Paesi; considerando che le parti contraenti hanno ratificato la convenzione internazionale per l'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere; tenendo presente la necessità di mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra la Svizzera e la Comunità e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due parti; considerando che una tale agevolazione dovrebbe svilupparsi progressivamente;

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considerando che i controlli veterinari e fitosanitari sono ora disciplinati dall'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; riconoscendo che è possibile armonizzare in ampia misura le condizioni per l'espletamento dei controlli e delle formalità, senza con ciò nuocere alle loro finalità nonché alla loro buona esecuzione ed efficacia; considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in senso tale da esentare le parti contraenti dagli obblighi assunti nell'ambito di altri accordi internazionali; considerando che le parti contraenti si impegnano a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente nella Comunità; considerando che è auspicabile che la Svizzera sia consultata sull'evoluzione delle norme comunitarie relative alle misure doganali di sicurezza, che partecipi ai pertinenti lavori del comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e sia informata riguardo all'attuazione di tali norme; considerando che le parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio senza ostacolare la fluidità di tali scambi; considerando che è opportuno, nell'interesse delle parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi; considerando che tali misure doganali di sicurezza riguardano la dichiarazione dei dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata e uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l'attribuzione di una qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicurezza riconosciuta reciprocamente; considerando che la Svizzera dispone di un livello di protezione adeguato dei dati personali; considerando che, poiché si tratta di misure doganali di sicurezza, è opportuno prevedere misure di riequilibrio appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni in questione, qualora l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata, hanno deciso di concludere il presente accordo:

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Capitolo I Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per: (a) controlli: qualsiasi operazione con cui la dogana o altro servizio preposto al controllo procede all'ispezione fisica o al controllo visivo del mezzo di trasporto e/o della merce, onde accertare che la natura, l'origine, lo stato, la quantità o il valore dei medesimi siano conformi ai dati dei documenti esibiti; (b) formalità: qualsiasi formalità a cui l'amministrazione assoggetta l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti, dei certificati che accompagnano le merci o di altri elementi informativi, qualunque sia la loro forma e supporto, concernenti le merci o i mezzi di trasporto; (c) rischio: la probabilità che possa verificarsi un evento, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'utilizzazione finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e dei Paesi terzi e alla presenza di merci che non sono in libera circolazione nel territorio di una delle parti contraenti, che costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, dei suoi Stati membri o della Svizzera, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori; (d) gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché controllo e valutazione periodici di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Svizzera o a livello internazionale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Fatte salve le disposizioni particolari vigenti nel quadro di accordi conclusi tra la Comunità e la Svizzera, il presente accordo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti i trasporti di merci destinati a varcare una frontiera tra la Svizzera e la Comunità nonché alle misure doganali di sicurezza da applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi.

2. Il presente accordo non si applica ai controlli né alle formalità concernenti le navi e gli aeromobili in quanto mezzi di trasporto; esso si applica invece ai veicoli e alle merci trasportati con detti mezzi.

Art. 3

Territori interessati

1. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio doganale comunitario e, dall'altra, al territorio doganale svizzero e alle sue enclavi doganali.

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2. Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein finché esso rimane vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.

Capitolo II Procedure Art. 4

Controlli a campione e formalità diversi dai controlli doganali di sicurezza di cui al capitolo III

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente accordo, le parti contraenti adottano le misure necessarie affinché: ­

i diversi controlli e formalità previsti all'articolo 2, paragrafo 1, si svolgano nel minor tempo necessario e, nella misura del possibile, nello stesso luogo;

­

i controlli siano effettuati mediante campionamento, salvo in circostanze debitamente giustificate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base del campionamento deve essere costituita da tutte le spedizioni che transitano attraverso un posto di frontiera, che sono state presentate a un ufficio doganale oppure a un altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non da tutte le merci che costituiscono una singola spedizione.

3. Le parti contraenti facilitano, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso alle procedure semplificate e all'utilizzazione dell'informatica e della telematica all'atto dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.

4. Le parti contraenti si sforzano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nella maniera migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

Art. 5

Delega di competenze

Le parti contraenti fanno in modo che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere taluni controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari all'espletamento di detti controlli.

Art. 6

Riconoscimento dei controlli e dei documenti

Ai fini dell'applicazione del presente accordo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione, le parti contraenti riconoscono, in caso di importazione o di entrata in transito delle merci, i controlli effettuati e i documenti compilati dalle competenti autorità dell'altra parte contraente attestanti che le merci soddisfano le

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condizioni previste dalla legislazione del Paese di importazione o le condizioni equivalenti nel Paese di esportazione.

Art. 7

Orari d'apertura dei posti di frontiera

1. Quando il volume del traffico lo giustifica, le parti contraenti provvedono affinché: (a) posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire che: ­ l'attraversamento delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per le merci in regime doganale di transito ed i loro mezzi di trasporto, nonché per i veicoli che circolano a vuoto, salvo nei casi in cui sia necessario un controllo alla frontiera per prevenire il propagarsi di malattie o per la protezione degli animali; ­ i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se tali giorni sono festivi; (b) quando si tratti di veicoli e di merci trasportati con aeromobili, gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino, siano adattati in modo da soddisfare le esigenze effettive, con la possibilità di prevedere frazionamenti o ampliamenti.

2. Quando diversi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze di una stessa zona frontaliera, le parti contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe al paragrafo 1 per taluni di essi, a condizione che gli altri posti ubicati nella stessa zona possano effettivamente sdoganare le merci e i veicoli conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

3. Per i posti di frontiera e gli uffici doganali e i servizi di cui al paragrafo 1, e alle condizioni fissate dalle parti contraenti, le competenti autorità prevedono in casi eccezionali la possibilità di espletare i controlli e le formalità al di fuori degli orari di apertura, su richiesta specifica e giustificata presentata durante gli orari di apertura, ed eventualmente mediante una remunerazione dei servizi resi.

Art. 8

Corsie di passaggio rapido

Le parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume di traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto, ai veicoli che circolano a vuoto nonché alle altre merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.

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Capitolo III Misure doganali di sicurezza Art. 9

Disposizioni generali in materia di sicurezza

1. Le parti contraenti si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.

2. Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.

3. Prima di concludere un accordo con un Paese terzo nei settori disciplinati dal presente capitolo le parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con il presente accordo, in particolare se l'accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capitolo.

Art. 10

Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci

1. Le merci che entrano nel territorio doganale delle parti contraenti in provenienza da un Paese terzo sono accompagnate da una dichiarazione di entrata a fini di sicurezza (di seguito «dichiarazione sommaria di entrata»), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2. Le merci che escono dal territorio doganale delle parti contraenti a destinazione di Paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di uscita a fini di sicurezza (di seguito «dichiarazione sommaria di uscita»), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

3. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è presentata prima dell'introduzione delle merci sul territorio doganale delle parti contraenti o della loro uscita da tale territorio.

4. La presentazione delle dichiarazioni di entrata e di uscita di cui ai paragrafi 1 e 2 è facoltativa fino al 31 dicembre 2010 purché siano applicabili nella Comunità misure transitorie che derogano all'obbligo di presentare tali dichiarazioni.

Quando, ai sensi del primo comma, non è presentata una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, l'analisi del rischio di sicurezza menzionata all'articolo 12 deve essere condotta dalle autorità doganali al più tardi all'atto della presentazione delle merci all'arrivo o all'uscita sulla base delle dichiarazioni doganali riguardanti le suddette merci o di qualsiasi altra informazione a loro disposizione.

5. Ciascuna parte contraente designa le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nonché le autorità competenti per ricevere detta dichiarazione.

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6. L'allegato I del presente accordo stabilisce: ­

la forma e il contenuto della dichiarazione sommaria di entrata e di uscita;

­

le eccezioni alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

­

il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

­

il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita deve essere presentata e

­

qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

7. Una dichiarazione doganale può essere utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, purché soddisfi le condizioni stabilite per tale dichiarazione sommaria.

Art. 11

Operatore economico autorizzato

1. Ciascuna parte contraente concede la qualifica di «operatore economico autorizzato» in materia di sicurezza a qualsiasi operatore economico stabilito sul proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri stabiliti nell'allegato II del presente accordo.

Tuttavia, a determinate condizioni e per particolari categorie di operatori economici autorizzati, è possibile derogare all'obbligo di stabilimento nel territorio doganale della parte contraente in cui è chiesta la concessione della qualifica, tenuto conto in particolare di accordi con Paesi terzi. Ciascuna parte contraente decide inoltre se e a quali condizioni tale qualifica possa essere concessa a una società aerea o marittima che non ha sede nel proprio territorio, ma che dispone in esso di un ufficio regionale.

L'operatore economico autorizzato fruisce di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza.

Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa da una parte contraente è riconosciuta dall'altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con Paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco delle qualifiche di operatori economici autorizzati.

2. L'allegato II del presente accordo stabilisce: ­

le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in particolare i criteri di concessione di tale qualifica e le condizioni di applicazione di tali criteri;

­

i tipi di agevolazioni che possono essere concesse;

­

le norme relative alla sospensione e alla revoca della qualifica di operatore economico autorizzato;

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­

le modalità dello scambio, fra le parti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati;

­

qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

Art. 12

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1. I controlli doganali di sicurezza diversi dai controlli a campione sono fondati sull'analisi dei rischi utilizzando procedimenti informatici.

2. Ciascuna parte contraente definisce a tal fine un quadro in materia di gestione dei rischi e stabilisce criteri di rischio e settori di controllo doganale prioritari in materia di sicurezza.

3. Le parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.

4. Le parti contraenti collaborano al fine di: ­

scambiarsi informazioni che consentano di migliorare e rafforzare l'analisi dei rischi e l'efficacia dei controlli doganali di sicurezza e

­

definire, entro termini appropriati, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischi comuni e settori di controllo prioritari comuni, nonché instaurare un sistema elettronico per l'attuazione di tale gestione comune dei rischi.

5. Il comitato misto adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

Art. 13

Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza

1. Il comitato misto definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell'attuazione del presente capitolo e verificare il rispetto delle disposizioni in esso contenute nonché di quelle degli allegati del presente accordo.

2. Il controllo di cui al paragrafo 1 può in particolare essere assicurato mediante: ­

una valutazione periodica dell'attuazione del presente capitolo, in particolare dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza;

­

un esame finalizzato a migliorarne l'applicazione o a modificarne le disposizioni per meglio conseguirne gli obiettivi;

­

l'organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due parti contraenti e di audit delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.

3. Il comitato misto garantisce che le misure adottate in applicazione del presente articolo rispettino i diritti degli operatori economici interessati.

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Art. 14

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell'ambito delle misure contemplate dal presente capitolo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve.

Tali informazioni non possono in particolare essere trasmesse a persone diverse dagli organi competenti della parte contraente interessata né essere utilizzate da organi di quest'ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Capitolo IV Cooperazione Art. 15

Collaborazione tra le amministrazioni

1. Al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere, le parti contraenti adottano le misure necessarie a sviluppare la cooperazione tanto a livello nazionale, che regionale o locale, tra le autorità incaricate dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di tali frontiere.

2. Le parti contraenti, ciascuna secondo le proprie competenze, si adoperano affinché le persone che partecipano ad uno scambio nell'ambito del presente accordo possano informare rapidamente le autorità competenti delle difficoltà eventualmente incontrate nell'attraversamento di una frontiera.

3. La collaborazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare: (a) la sistemazione dei posti di frontiera, tale da rispondere alle esigenze del traffico; (b) la trasformazione degli uffici di frontiera in uffici a controlli abbinati, nei casi in cui ciò sia possibile; (c) l'armonizzazione delle competenze dei posti di frontiera, nonché degli uffici ubicati da entrambe le parti della frontiera; (d) la ricerca delle soluzioni più idonee per risolvere le eventuali difficoltà comunicate.

4. Le parti contraenti cooperano al fine di armonizzare gli orari di intervento dei vari servizi che espletano controlli e formalità da entrambe le parti della frontiera.

Art. 16

Notifica di nuovi controlli e formalità diverse dalle misure doganali di sicurezza di cui al capitolo III

Qualora una parte contraente intenda applicare un nuovo controllo o una nuova formalità in un ambito diverso da quello disciplinato dal capitolo III, essa ne informa l'altra parte contraente.

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La parte contraente interessata si adopera affinché le misure adottate al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di tali nuovi controlli o formalità.

Art. 17

Fluidità del traffico

1. Le parti contraenti adottano le misure necessarie a garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro corretta esecuzione. Al tal fine, esse organizzano gli orari di intervento dei servizi incaricati di effettuare i controlli e di espletare le formalità, l'organico disponibile, nonché le modalità pratiche di trattamento delle merci e dei documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nel susseguirsi del traffico.

2. Le autorità competenti dei Paesi sul cui territorio si sono verificate gravi perturbazioni nel trasporto delle merci, tali da compromettere gli obiettivi di agevolazione e di accelerazione del passaggio delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti degli altri Paesi interessati da dette perturbazioni.

3. Le autorità competenti di ciascuno dei Paesi interessati adottano senza indugio le misure atte a garantire quanto più possibile la fluidità del traffico. Dette misure sono notificate al comitato misto, che, se del caso, si riunisce con urgenza, su richiesta di una delle parti contraenti, per discutere delle misure in oggetto.

Art. 18

Assistenza amministrativa

1. Al fine di garantire il corretto funzionamento degli scambi fra le parti contraenti e di facilitare l'accertamento di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità doganali dei Paesi interessati, su richiesta oppure di propria iniziativa, se ritengono di farlo nell'interesse dell'altra parte contraente, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso (ivi comprese le constatazioni e gli accertamenti amministrativi) utili ad una corretta esecuzione del presente accordo.

2. L'assistenza può essere sospesa o rifiutata, totalmente o parzialmente, se il Paese al quale è chiesta ritiene che possa mettere a repentaglio la propria sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali o possa costituire violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

3. Qualora l'assistenza sia sospesa o rifiutata, la decisione ed i relativi motivi devono essere comunicati senza indugio al Paese richiedente.

4. Qualora le autorità doganali di un Paese chiedano un genere di assistenza che esse stesse non sarebbero in grado di fornire, sono tenute ad indicarlo nella domanda. Le autorità doganali interpellate hanno facoltà di accogliere o respingere tale richiesta.

5. Le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 sono utilizzate unicamente per gli scopi del presente accordo e ad esse è riconosciuta dal Paese ricevente la stessa tutela di cui godono le informazioni dello stesso genere in base alla normativa nazionale di detto Paese. Tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi

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unicamente previo consenso scritto dell'autorità doganale che le ha fornite e fatte salve le restrizioni stabilite da tale autorità.

Capitolo V Organi amministrativi Art. 19

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le parti contraenti.

2. Il comitato misto delibera di comune accordo.

3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno.

Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

4. Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno che contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato.

5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20

Gruppi di concertazione

1. Le autorità competenti dei Paesi interessati possono istituire gruppi di concertazione incaricati di esaminare le questioni di ordine pratico, tecnico o organizzativo a livello regionale o locale.

2. I gruppi di concertazione di cui al paragrafo 1 si riuniscono, in caso di necessità, su richiesta delle autorità competenti di un Paese. Il comitato misto è regolarmente informato dei lavori dei gruppi di concertazione dalle parti contraenti da cui dipendono.

Art. 21

Competenza del comitato misto

1. Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni.

2. Il comitato misto può modificare tramite decisione il capitolo III e gli allegati.

3. Oltre ai casi espressamente previsti dal presente accordo, il comitato adotta tramite decisione le misure di applicazione a carattere tecnico e amministrativo intese a snellire i controlli e le formalità.

4. Tali decisioni sono eseguite dalle parti contraenti secondo le normative rispettive.

5. Ai fini di una corretta esecuzione dell'accordo, il comitato misto è regolarmente informato dalle parti contraenti dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente accordo; le parti contraenti, su richiesta di una di esse, si consultano nell'ambito del comitato misto.

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Art. 22

Evoluzione del diritto

1. Non appena la Comunità elabora una nuova normativa in un ambito disciplinato dal capitolo III, essa sollecita, a livello informale, il parere di esperti svizzeri, allo stesso modo con cui chiede il parere di esperti degli Stati membri.

2. Quando la Commissione europea presenta la proposta agli Stati membri o al Consiglio dell'Unione europea, ne invia copia alla Svizzera.

Su richiesta di una delle parti contraenti si svolge uno scambio di opinioni preliminare nell'ambito del comitato misto.

3. Le parti contraenti si consultano di nuovo nell'ambito del comitato misto, su richiesta di una di esse, nella fase che precede l'adozione dell'atto comunitario in un processo continuo d'informazione e di consultazione.

4. Le modifiche del capitolo III, necessarie per tener conto dello sviluppo della pertinente normativa comunitaria per quanto riguarda le materie contenute in tale capitolo, sono concordate quanto prima al fine di consentire che siano applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria, nel rispetto delle procedure interne delle parti contraenti.

Qualora una decisione non possa essere adottata in modo tale da consentire un'applicazione contemporanea, le modifiche previste nel progetto di decisione presentato all'approvazione delle parti contraenti sono applicate in via provvisoria ove possibile, nel rispetto delle procedure interne delle parti contraenti.

5. Le parti contraenti cooperano durante la fase d'informazione e di consultazione al fine di agevolare, alla fine del procedimento, l'adozione di una decisione nel comitato misto.

Art. 23

Partecipazione al comitato del codice doganale

La Comunità garantisce agli esperti svizzeri la partecipazione, in qualità di osservatori e per le questioni che li riguardano, alle riunioni del comitato del codice doganale che assiste la Commissione europea nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per le materie di cui al capitolo III.

Art. 24

Composizione delle controversie

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, qualsiasi controversia tra le parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è sottoposta al comitato misto, che cerca di giungere a una composizione per via amichevole.

Art. 25

Accordi con Paesi terzi

Le parti contraenti decidono che gli accordi conclusi da una di esse con un Paese terzo in un ambito disciplinato dal capitolo III non creano obblighi per l'altra parte contraente, salvo decisione contraria del comitato misto.

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Capitolo VI Disposizioni varie e finali Art. 26

Agevolazioni di pagamento

Le parti contraenti si adoperano affinché le somme eventualmente esigibili al momento dell'esecuzione dei controlli e delle formalità nel corso degli scambi possano essere versate anche tramite assegni bancari internazionali garantiti o certificati, espressi nella moneta del Paese in cui il debito è esigibile.

Art. 27

Esecuzione dell'accordo

Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a garantire un'applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del presente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possano manifestarsi nell'applicazione di dette disposizioni.

Art. 28

Revisione

Qualora una parte contraente intenda rivedere il presente accordo, essa presenta una proposta a tal fine all'altra parte contraente. La revisione ha effetto dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne delle parti.

Art. 29

Misure di riequilibrio

1. Una parte contraente può, previa consultazione in sede di comitato misto, adottare idonee misure di riequilibrio, ivi compresa la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo III del presente accordo, qualora constati che l'altra parte contraente non ne rispetta le condizioni o qualora non sia più garantita l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti.

Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l'efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni dopo l'adozione di dette misure.

2. Qualora non sia più garantita l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti perché non sono state concordate le modifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 4, una parte contraente può sospendere l'applicazione delle disposizioni del capitolo III a decorrere dalla data di applicazione della pertinente normativa comunitaria, tranne nel caso in cui il comitato misto, dopo avere esaminato le modalità intese a mantenere l'applicazione di tali disposizioni, non decida altrimenti.

3. La portata e la durata delle misure citate sono limitate a quanto necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo. Una parte contraente può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure e, se del caso, decidere di sottoporre la controversia in materia ad arbitrato, conformemente 7817

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alla procedura di cui all'allegato III. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario.

Art. 30

Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci

Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

Art. 31

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare l'accordo mediante notifica all'altra parte.

L'accordo cessa di avere effetto dopo 12 mesi dalla data di tale notifica.

Art. 32

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 33

Ratifica

1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il 1° luglio 2009, a condizione che anteriormente a tale data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate di aver concluso l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Qualora il presente accordo non entri in vigore il 1° luglio 2009, entrerà in vigore il giorno successivo alla data alla quale le parti contraenti si sono comunicate di aver espletato le procedure necessarie.

3. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti applicano su base provvisoria il presente accordo a decorrere dal 1° luglio 2009 o da una data successiva concordata tra di loro.

4. A decorrere dall'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci del 21 novembre 1990.

Art. 34

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

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Allegato I

Dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita Art. 1

Forme e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è effettuata per via informatica.

Si possono anche usare documenti commerciali, portuali, o relativi al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.

2. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell'allegato 30bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (di seguito denominato «regolamento (CEE) n. 2454/93»)1. Essa è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato 30bis ed è autenticata dalla persona che la redige.

3. Le autorità doganali accettano la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su supporto cartaceo o in altra forma soltanto in uno dei casi seguenti: (a) quando il sistema informatico delle autorità doganali non funziona; (b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non funziona; sempreché si applichino a tali dichiarazioni livelli di gestione dei rischi equivalenti a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via informatica.

Le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita su carta sono firmate dalla persona che le ha redatte. Sono accompagnate, ove necessario, da distinte di carico o da altre idonee distinte e contengono le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Ogni parte contraente definisce le condizioni e le modalità in base alle quali la persona tenuta a presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è autorizzata a modificare uno o più dati di tale dichiarazione una volta presentata.

Art. 2

Eccezioni alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci seguenti:

1

GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 (GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1).

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(a) energia elettrica; (b) merci importate o esportate mediante conduttura; (c) lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico; (d) merci trasportate in conformità delle disposizioni dell'Unione postale universale; (e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, eccetto i pallet, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali utilizzati nell'ambito di un contratto di trasporto; (f) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; (g) merci corredate di carnet ATA e CPD; (h) merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 od a altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali; (i)

armi e attrezzature militari introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente dalle autorità competenti per la difesa militare di uno Stato membro o della Svizzera, nell'ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per le autorità militari;

(j)

le merci seguenti, introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente direttamente a o da piattaforme di perforazione o di estrazione, ad opera di una persona stabilita sul territorio doganale delle parti contraenti; ­ merci che sono incorporate in tali piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione; ­ merci utilizzate per attrezzare tali piattaforme; altre merci utilizzate o consumate su tali piattaforme e i rifiuti non pericolosi da esse provenienti;

(k) merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera 22 EUR a condizione che le autorità doganali accettino, previo accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite.

2. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nei casi previsti da un accordo internazionale in materia di sicurezza tra una parte contraente ed un Paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente accordo.

3. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nella Comunità per le merci di cui agli articoli 181quater, lettere i) e j), 592bis, lettere i) e j), e 842bis, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

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4. In Svizzera non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per: ­

pezzi di ricambio e di sostituzione destinati agli aeromobili a fini di riparazione;

­

lubrificanti e gas necessari al funzionamento dell'aeromobile; e

­

prodotti alimentari destinati ad essere consumati a bordo,

che siano stati precedentemente immagazzinati in un deposito doganale situato nei locali di un aeroporto svizzero e in seguito trasferiti sugli aerei in conformità delle disposizioni emanate dalla Svizzera, sempreché esse non compromettano il livello di sicurezza garantito dal presente accordo.

Art. 3

Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono introdotte le merci provenienti da Paesi terzi. Tale autorità effettua l'analisi dei rischi basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione ed i controlli doganali ritenuti necessari in materia di sicurezza, anche qualora le merci siano destinate all'altra parte contraente.

2. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità di uscita a destinazione dei Paesi terzi. Tuttavia, una dichiarazione doganale di esportazione utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità di esportazione a destinazione dei Paesi terzi. L'autorità competente in ciascuno dei casi effettua l'analisi dei rischi basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione ed i controlli doganali ritenuti necessari in materia di sicurezza.

3. Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un Paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse dall'autorità competente della prima parte contraente all'autorità competente della seconda.

Tuttavia, il comitato misto può determinare casi in cui la trasmissione di tali dati non è necessaria sempreché ciò non comprometta il livello di sicurezza garantito dal presente accordo.

Le parti contraenti fanno in modo di mantenersi in contatto e di utilizzare un sistema comune di trasmissione dei dati che contenga le informazioni necessarie alla dichiarazione sommaria di uscita delle merci in questione.

Qualora le parti contraenti non siano in grado di effettuare la trasmissione di cui al primo comma alla data di applicazione del presente accordo, la dichiarazione sommaria di uscita delle merci che lasciano una parte contraente a destinazione di un Paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, ad eccezione del traffico aereo diretto, è presentata unicamente presso l'autorità competente di questa seconda parte contraente.

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Art. 4

Termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. I termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita sono quelli di cui agli articoli 184bis e 592ter del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. In deroga al paragrafo 1, ogni parte contraente può fissare termini diversi: ­

nei casi del traffico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, al fine di consentire un'analisi dei rischi affidabile ed intercettare le spedizioni per effettuare eventualmente i relativi controlli doganali di sicurezza;

­

nel caso di un accordo internazionale tra detta parte contraente ed un Paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente accordo.

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Allegato II

Operatore economico autorizzato Titolo I Concessione della qualifica di operatore economico autorizzato Art. 1

Osservazioni generali

1. I criteri per la concessione della qualifica di «operatore economico autorizzato» comprendono: (a) un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali; (b) un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza; (c) una comprovata solvibilità finanziaria, e (d) norme adeguate di sicurezza.

2. Ogni parte contraente stabilisce le procedure per la richiesta e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché gli effetti giuridici di tale qualifica.

3. Le parti contraenti garantiscono che le autorità doganali verifichino il rispetto, da parte dell'operatore economico autorizzato, delle condizioni e dei criteri ad esso applicabili e procedono a riesaminare tali condizioni e criteri in particolare in seguito a modifiche importanti della normativa in materia o nel caso emergano elementi che inducono ragionevolmente a pensare che l'operatore economico autorizzato non soddisfi più le condizioni applicabili.

Art. 2

Precedenti

1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali è considerata adeguata se, nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda, non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone: (a) il richiedente; (b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione; (c) se del caso, il legale rappresentante del richiedente in materia doganale; (d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

2. L'osservanza degli obblighi doganali nel passato può tuttavia essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede del richiedente.

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3. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un Paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Art. 3

Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti

Al fine di permettere alle autorità doganali di accertarsi che dispone di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi: (a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nel luogo in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit; (b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti, all'autorità doganale; (c) disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci e di un sistema di controllo interno che permetta di individuare le transazioni illegali o fraudolente; (d) se del caso, disporre di procedure soddisfacenti di gestione delle licenze e delle autorizzazioni di importazione e/o di esportazione; (e) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati; (f) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali; (g) aver adottato adeguate misure di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate, al fine di proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la sua documentazione.

Art. 4

Solvibilità finanziaria

1. Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere ai propri obblighi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.

2. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.

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3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Art. 5

Norme appropriate di sicurezza

1. Le norme di sicurezza del richiedente sono considerate soddisfacenti se sono soddisfatte le condizioni seguenti: (a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite; (b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto; (c) le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto; (d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci; (e) l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento; (f) l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto il profilo della sicurezza ed effettua controlli periodici dei loro precedenti; (g) il richiedente assicura che il personale interessato partecipi attivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2. Se il richiedente, stabilito nella Comunità o in Svizzera, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, o di un'altra certificazione riconosciuta, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti dal presente allegato.

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Titolo II Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati Art. 6 Le autorità doganali concedono in particolare le seguenti agevolazioni agli operatori economici autorizzati:

2

­

le autorità doganali possono comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario o dell'uscita da esso, quando, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare, sempreché tale comunicazione non comprometta il controllo da effettuare; le autorità doganali possono tuttavia procedere ad un controllo fisico anche qualora un operatore economico autorizzato non sia stato preventivamente informato;

­

l'operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori per quanto riguarda le informazioni, di cui all'allegato 30bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario2; tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare un numero ridotto di dati obbligatori soltanto se partecipa all'importazione o all'esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato;

­

l'operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura ai controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici; nondimeno le autorità doganali possono decidere altrimenti per tener conto di una particolare minaccia o di obblighi di controllo derivanti da normative diverse da quelle doganali;

­

qualora l'autorità doganale decida di procedere al controllo di una spedizione munita di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita presentata da un operatore economico autorizzato, detto controllo è effettuato in via prioritaria; inoltre, su richiesta dell'operatore economico autorizzato e con l'accordo dell'autorità doganale, tale controllo può essere effettuato in luogo diverso da quello dove l'autorità effettua solitamente i controlli.

GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 (GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1).

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Titolo III Sospensione e revoca della qualifica di operatore economico autorizzato Art. 7

Sospensione della qualifica

1. L'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi: (a) qualora accerti l'inosservanza delle condizioni o dei criteri di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato; (b) qualora le autorità doganali abbiano sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall'operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali; (c) qualora l'operatore economico autorizzato lo chieda perché si trova temporaneamente nell'incapacità di rispettare le condizioni o i criteri di concessione della qualifica.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.

3. La sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa.

4. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

5. Ogni parte contraente fissa la durata del periodo di sospensione in modo tale che l'operatore economico autorizzato possa prendere i provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione.

6. Allorché l'operatore economico abbia adottato, con soddisfazione delle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri da soddisfare da parte di ogni operatore economico autorizzato, l'autorità doganale di rilascio annulla la sospensione.

Art. 8

Revoca della qualifica

1. L'autorità doganale di rilascio revoca il certificato di operatore economico autorizzato nei seguenti casi: (a) se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e sono esaurite le vie di impugnazione; (b) se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 5; (c) se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.

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2. Tuttavia, nel caso di cui alla lettera a), l'autorità doganale può decidere di non revocare il certificato di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.

3. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

Titolo IV Scambio di informazioni Art. 9 La Commissione e le competenti autorità svizzere si scambiano regolarmente informazioni sull'identità dei loro operatori economici autorizzati in materia di sicurezza, ivi compresi i dati seguenti: (a) numero di identificazione dell'operatore (TIN ­ Trader Identification Number), in un formato compatibile con la normativa EORI ­ Economic Operators Registration and Identification number, (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici); (b) nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato; (c) numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato; (d) situazione attuale (qualifica vigente, sospesa, revocata); (e) periodi di modifica della qualifica; (f) data a decorrere dalla quale entra in vigore il certificato; (g) autorità che ha rilasciato il certificato.

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Allegato III

Procedura di arbitrato 1. Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salva decisione contraria delle parti contraenti.

2. Ognuna delle parti contraenti designa un arbitro entro trenta giorni.

3. I due arbitri designati nominano di comune accordo un super-arbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti contraenti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, scelgono il super-arbitro in un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.

4. Salva decisione contraria delle parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo le proprie norme di procedura. Le decisioni sono adottate a maggioranza.

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