Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza Modifica del 9 giugno 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 2004, del 14 gennaio 2005, del 17 luglio 2006, del 30 agosto 2007, del 10 dicembre 2007, del 30 giugno 2008 e del 28 ottobre 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 16 cpv. 3 e 4

Supplementi/rimborso spese/formazione

Allegato 1

Sorveglianza, sicurezza e trasporto valori

Allegato 2

Manifestazioni, circolazione, servizi di assistenza di sicurezza e gestione di valori.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012.

9 giugno 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2004 655, 2005 465, 2006 6129, 2007 5861 7825, 2008 5260 7627 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-1353

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Contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza. DCF

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