Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 21 aprile 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 3 marzo 2005, del 23 maggio 2006, del 31 maggio 2007 e del 28 febbraio 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6 Art. 1
Adeguamenti salariali (conformemente all'art. 25 CCL)
Art. 2
Salari minimi (conformemente all'art. 25 CCL)
Art. 5
Indennità per lavoro fuori sede (art. 30 CCL)
Art. 6
Utilizzo di un veicolo privato (art. 31 CCL)
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.
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FF 2004 6023, 2005 2019, 2006 4317, 2007 3923, 2008 2043 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF
III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 30 giugno 2010.
21 aprile 2009
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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