Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica serba sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità

La Confederazione Svizzera e la Repubblica serba, qui di seguito «le Parti», nell'intento di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali, nel convincimento che la cooperazione di polizia in materia di prevenzione e lotta alla criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori sia di essenziale importanza, animati dal desiderio di completare e perfezionare la cooperazione di polizia esistente tra le autorità svizzere e le autorità della Repubblica serba, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini delle Parti, e in osservanza degli impegni internazionali e delle disposizioni legali nazionali, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Scopo dell'Accordo Art. 1 Il presente Accordo ha lo scopo di rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia tra le Parti per prevenire, scoprire e chiarire i reati, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa, nonché mediante contatti periodici tra le autorità competenti a tutti i livelli corrispondenti.

Titolo II Campo d'applicazione Art. 2

Forme di criminalità contemplate dall'Accordo

1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, in particolare tuttavia: a.

alla criminalità organizzata;

b.

al terrorismo e al finanziamento del terrorismo;

2009-1359

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Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità.

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c.

alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;

d.

alla pedocriminalità;

e.

alla criminalità informatica;

f.

al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;

g.

all'acquisto, al possesso e al traffico illegali di armi, munizioni, sostanze esplosive, materiali chimici, biologici, radioattivi e nucleari, beni e tecnologie di importanza strategica o tecnologia scientifica;

h.

ai reati contro oggetti di valore storico-culturale;

i.

alla falsificazione o alla contraffazione di denaro, mezzi di pagamento e documenti ufficiali;

j.

al riciclaggio di denaro e alla criminalità economica;

k.

alla corruzione;

l.

ai reati connessi a veicoli a motore.

2. Il presente Accordo non autorizza le autorità competenti delle Parti a cooperare in affari di natura politica, militare e fiscale.

Art. 3

Diritto applicabile

La cooperazione ai sensi del presente Accordo è disciplinata dalla legislazione nazionale delle Parti e dalle norme e disposizioni del diritto internazionale.

Titolo III Forme di cooperazione e procedure Art. 4

Cooperazione in generale

La cooperazione tra le autorità competenti conformemente al presente Accordo comprende gli ambiti seguenti: a.

lo scambio di informazioni;

b.

il coordinamento di interventi operativi;

c.

l'istituzione di gruppi di lavoro comuni;

d.

la formazione e il perfezionamento professionale.

Art. 5

Scambio di informazioni

Le Parti si aiutano vicendevolmente scambiandosi dati e materiali personali e di altro tipo, concernenti in particolare: a.

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i reati, in particolare gli autori e altri partecipanti nonché le modalità dei reati e le misure adottate;

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b.

la pianificazione di atti criminali, in particolare atti terroristici a danno degli interessi delle Parti;

c.

gli oggetti che presentano una relazione con un reato, compresi i loro campioni;

d.

le operazioni e gli interventi speciali previsti, di possibile interesse per l'altra Parte;

e.

i documenti di pianificazione e di analisi nonché la letteratura specialistica;

f.

le disposizioni della legislazione nazionale delle Parti rilevanti ai fini della cooperazione e le loro modifiche;

g.

le esperienze acquisite in base all'attività delle autorità competenti, in particolare in merito a nuove forme di criminalità.

Art. 6

Coordinamento

1. Le autorità competenti delle Parti adottano, se necessario, le misure per garantire sui rispettivi territori il coordinamento degli interventi operativi concernenti: a.

la ricerca di persone e oggetti, compresa la realizzazione di misure volte a reperire e mettere al sicuro i proventi di attività criminali;

b.

l'attuazione di particolari tecniche investigative, quali la consegna sorvegliata, l'osservazione e l'inchiesta mascherata;

c.

la garanzia della protezione dei testimoni, delle vittime e di altre persone, per prevenire in casi specifici una minaccia per la vita e l'integrità personale o altre gravi minacce connesse a procedimenti penali;

d.

la pianificazione e l'esecuzione di programmi comuni per la prevenzione della criminalità.

2. Le autorità competenti decidono nel singolo caso e di comune accordo se l'applicazione del presente articolo giustifica una ripartizione speciale dei costi.

Art. 7

Gruppi di lavoro comuni

Le autorità competenti delle Parti possono costituire, se necessario, gruppi misti di analisi e di lavoro nonché gruppi misti di controllo, d'osservazione e investigativi, in cui gli agenti di una Parte partecipano a interventi sul territorio dell'altra Parte, fornendo consulenza e assistenza, ma senza assumere competenze ufficiali. Gli agenti si attengono alle istruzioni fornite dalla Parte sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

Art. 8

Assistenza e rapporti di servizio

1. Durante l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 7, le Parti sono tenute a fornire agli agenti distaccati la stessa protezione e assistenza garantite ai propri agenti.

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2. Per quanto riguarda il loro rapporto di servizio o di lavoro e in materia disciplinare, gli agenti delle Parti sottostanno alle proprie disposizioni nazionali.

Art. 9

Responsabilità civile

1. Quando gli agenti di una Parte partecipano a interventi sul territorio dell'altra Parte conformemente all'articolo 7, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente alla legislazione nazionale della Parte sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

2. La Parte sul cui territorio sono causati i danni di cui al capoverso 1 provvede alla loro riparazione alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell'altra Parte rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime, ai loro successori o ai loro procuratori.

4. Senza pregiudicare l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il capoverso 3, ogni Parte rinuncia, nel caso previsto al capoverso 1, a chiedere all'altra Parte il rimborso dei danni subiti.

Art. 10

Responsabilità penale

In caso di interventi conformemente all'articolo 7, gli agenti di entrambe le Parti sono considerati, per quanto concerne i reati commessi da loro o nei loro confronti, agenti della Parte sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

Art. 11

Formazione e perfezionamento professionale

1. Le Parti si aiutano vicendevolmente attuando misure nel settore della formazione e del perfezionamento professionale, in particolare mediante: a.

la partecipazione a corsi di formazione nelle lingue ufficiali dell'altra Parte o in inglese;

b.

lo svolgimento di seminari, esercitazioni e corsi d'allenamento comuni;

c.

la formazione di specialisti;

d.

lo scambio di esperti nonché di piani e programmi di formazione;

e.

la partecipazione di osservatori alle esercitazioni.

2. Le Parti promuovono inoltre lo scambio di esperienze e di conoscenze in qualsiasi altra forma.

Art. 12

Procedura e costi

1. Le richieste d'informazione, di coordinamento di misure o altre richieste di assistenza sono presentate e motivate in forma scritta. Se necessario e ove lo consenta il contenuto, la richiesta può essere inviata via fax o per posta elettronica. In casi urgenti, le Parti possono presentare la richiesta anche oralmente; in tal caso la conferma scritta segue senza indugio.

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2. In casi specifici le autorità competenti possono comunicarsi senza richiesta le informazioni ritenute importanti per aiutare il destinatario a prevenire minacce concrete alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico o a combattere e prevenire reati.

3. Le autorità competenti si prestano direttamente assistenza, salvo nel caso in cui la legislazione nazionale riservi la richiesta alle autorità giudiziarie. Se non è competente per l'esecuzione, l'autorità di polizia richiesta trasmette la richiesta all'autorità competente.

4. Le autorità competenti della Parte richiesta rispondono senza indugio a una richiesta presentata conformemente al capoverso 1. Se necessario, l'autorità richiesta può domandare ulteriori informazioni per rispondere alla richiesta.

5. Se una Parte ritiene che l'esecuzione di una richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo potrebbe compromettere la propria sovranità, minacciare la propria sicurezza o altri interessi di Stato essenziali oppure violare la sua legislazione o gli obblighi derivanti da accordi internazionali, può, nel caso concreto, rifiutare l'assistenza integralmente o parzialmente oppure vincolarla all'adempimento di determinate condizioni.

6. In caso di rifiuto totale o parziale della richiesta la Parte richiesta ne informa senza indugio e per scritto la Parte richiedente, indicando i motivi.

7. I costi per rispondere a una richiesta sono a carico della Parte richiesta. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2, secondo cui in casi specifici le autorità competenti decidono di comune accordo come ripartire i costi.

Titolo IV Agenti di collegamento Art. 13 1. Le autorità competenti delle Parti possono stipulare accordi relativi all'invio presso l'altra Parte, a tempo determinato o indeterminato, di agenti di collegamento, con lo statuto di agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche.

2. L'invio di agenti di collegamento ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione di polizia, in particolare mediante il sostegno in caso di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

3. Gli agenti di collegamento prestano consulenza e assistenza senza assumere competenze ufficiali. Forniscono informazioni e svolgono i loro compiti nell'ambito delle direttive impartite dalla Parte che li ha inviati.

1

RS 0.192.01

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Titolo V Protezione dei dati e trasmissione di dati a terzi Art. 14

Protezione dei dati

La protezione dei dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo è disciplinata, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti e degli obblighi internazionali delle Parti, dalle disposizioni seguenti:

2

a.

i dati sensibili su singole persone e i profili della personalità ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione del 28 gennaio 19812 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale possono essere trasmessi unicamente se strettamente necessario e solo insieme ad altri dati di polizia;

b.

l'uso dei dati ad opera della Parte destinataria è consentito unicamente per gli scopi indicati nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte mittente. La Parte destinataria può utilizzare i dati per altri scopi solo previo consenso scritto della Parte mittente e nel rispetto della legislazione nazionale di quest'ultima;

c.

su richiesta della Parte mittente, la Parte destinataria la informa in merito all'uso dei dati comunicati e ai risultati ottenuti grazie a questi ultimi;

d.

i dati possono essere utilizzati esclusivamente da autorità giudiziarie, di polizia o da un'altra autorità preposta dalle Parti alla lotta contro la criminalità.

Le Parti si trasmettono vicendevolmente un elenco delle autorità interessate.

La trasmissione di dati ad altre autorità è consentita solo previo consenso scritto della Parte mittente;

e.

la Parte mittente ha l'obbligo di controllare l'esattezza dei dati da trasmettere nonché l'opportunità e la proporzionalità della trasmissione, tenendo conto dello scopo perseguito. Vanno osservate le rispettive disposizioni nazionali che potrebbero limitare la trasmissione di dati. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o dati trasmessi illegalmente, se ne informa immediatamente il destinatario. Quest'ultimo rettifica o distrugge immediatamente i dati;

f.

la persona interessata dai dati trasmessi ha il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni in merito ai dati che la riguardano e all'uso previsto. Per il rilascio di informazioni è applicabile la legislazione nazionale della Parte a cui è presentata la richiesta. Una richiesta è accolta soltanto previo consenso scritto dell'altra Parte;

g.

in occasione della trasmissione la Parte mittente può indicare i termini di cancellazione vigenti secondo la propria legislazione nazionale. Indipendentemente da questi termini, i dati trasmessi sono cancellati appena non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi. La Parte destinataria informa la Parte mittente della cancellazione dei dati e dei relativi motivi. In

RS 0.235.1

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caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati trasmessi in virtù di quest'ultimo sono cancellati; h.

le Parti hanno l'obbligo di registrare agli atti la trasmissione, la ricezione e la cancellazione di dati. La registrazione indica segnatamente i motivi della trasmissione e della cancellazione e le autorità interessate;

i.

in virtù della responsabilità che le incombe conformemente al suo diritto nazionale, la Parte destinataria non può, nei confronti di una persona lesa, invocare a sua discolpa il fatto che l'altra Parte abbia trasmesso dati inesatti o li abbia trasmessi illegalmente. Se la Parte destinataria è tenuta al risarcimento a causa dell'utilizzazione di dati inesatti o trasmessi illegalmente, la Parte mittente rimborsa alla Parte destinataria la totalità della somma versata a titolo di risarcimento danni;

j.

le Parti proteggono efficacemente i dati trasmessi dall'accesso, dalla modifica e dalla comunicazione non autorizzati, nel rispetto degli standard internazionali.

Art. 15

Protezione di informazioni classificate e trasmissione a terzi

1. In caso di trasmissione di informazioni classificate in virtù della propria legislazione nazionale, la Parte mittente stabilisce le condizioni per il loro uso. La Parte destinataria garantisce la protezione richiesta per le informazioni classificate. La Parte mittente può modificare in ogni momento le condizioni o revocare la classificazione.

2. Le informazioni classificate possono essere utilizzate unicamente dalle autorità di polizia o dalle altre autorità di cui all'articolo 14 lettera b preposte alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità che sono autorizzate a trattare informazioni classificate. Le informazioni classificate possono essere trasmesse ad altre autorità o a Stati terzi solo previo consenso scritto della Parte mittente. Tali dati possono essere trattati solo da persone che ne hanno bisogno per svolgere il loro lavoro e che sono autorizzate ad accedervi in virtù della legislazione nazionale.

3. Ogni violazione relativa a informazioni classificate è notificata senza indugio e per iscritto.

Titolo VI Disposizioni finali Art. 16

Autorità competenti

1. Per l'esecuzione del presente Accordo le autorità competenti della Confederazione Svizzera, segnatamente l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, e della Repubblica serba, segnatamente il Ministero dell'interno, cooperano direttamente e a livello operativo nell'ambito delle rispettive competenze.

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2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si trasmettono vicendevolmente i numeri di telefono e fax importanti o altri indirizzi di contatto e designano, se possibile, una persona di contatto che conosca la lingua dell'altra Parte.

3. Le autorità competenti si notificano vicendevolmente senza indugio ogni modifica delle competenze o delle denominazioni delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 17

Lingua

Salvo intesa diversa, le autorità competenti comunicano in inglese.

Art. 18

Riunione di esperti

Un gruppo comune di esperti, costituito da eminenti rappresentanti delle Parti, si riunisce a scadenze regolari e verifica l'applicazione del presente Accordo e la qualità della cooperazione, discute strategie nuove e determina l'eventuale necessità di disposizioni complementari o di un ulteriore sviluppo.

Art. 19

Accordi aggiuntivi

Sulla base e nel rispetto del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti possono stipulare ulteriori accordi per lo svolgimento e la promozione della cooperazione di polizia.

Art. 20

Altre convenzioni internazionali

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da altre convenzioni internazionali, multilaterali o bilaterali, delle quali sono parti contraenti.

Art. 21

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notificazione in cui le Parti si informano che sono soddisfatte le condizioni legali necessarie a livello nazionale per l'entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciarlo mediante notificazione scritta. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione.

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Accordo con la Repubblica serba

Fatto a Belgrado, il 30 giugno 2009, in tre esemplari originali, nelle lingue inglese, tedesca e serba. In caso di divergenze dovute all'interpretazione del presente Accordo, fa fede il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica serba:

Eveline Widmer-Schlumpf

Ivica Daci

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