Allegato 3
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) del ...
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 capoverso 6 della legge federale del ...1 sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU), e i Governi dei Cantoni firmatari, visto il concordato intercantonale del ...2 sul settore universitario (concordato sulle scuole universitarie), convengono quanto segue:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1
Oggetto
La presente Convenzione disciplina la cooperazione nel settore universitario tra la Confederazione e i Cantoni che hanno aderito al Concordato sulle scuole universitarie e che hanno sottoscritto la presente Convenzione (Cantoni firmatari).
1
A complemento della LASU e del concordato sulle scuole universitarie, essa disciplina la cooperazione nei seguenti ambiti:
2
a.
il coordinamento comune, segnatamente mediante l'istituzione di organi comuni;
b.
la garanzia della qualità e l'accreditamento;
c.
la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti a livello nazionale;
d.
il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici.
Art. 2
Campo d'applicazione
La presente Convenzione si applica alle scuole universitarie e agli altri istituiti accademici federali e cantonali.
1
1 2
RS ...; FF 2009 4063 ...
2009-0953
4053
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
2
Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente Convenzione: a.
le università cantonali e i politecnici federali (PF);
b.
le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.
L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche private e di altri istituti accademici privati è retto dai capitoli 5 e 9 LASU e dalla sezione 5 della presente Convenzione .
3
Art. 3
Obiettivi comuni
Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione e i Cantoni firmatari perseguono in particolare i seguenti obiettivi: a.
istituire condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;
b.
promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza tra di esse, in particolare nel campo della ricerca;
c.
promuovere la creazione di poli di competenza e la concentrazione delle offerte, mantenendo un'offerta formativa differenziata e di elevata qualità;
d.
delineare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;
e.
garantire la permeabilità e la mobilità tra università, PF, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche e tra istituti dello stesso genere;
f.
unificare le strutture e i livelli di studio, i passaggi da un livello all'altro nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;
g.
finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
h.
provvedere a livello nazionale alla pianificazione della politica universitaria e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;
i.
prevenire le distorsioni di concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.
Art. 4
Principi da osservare nell'adempimento dei compiti
Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni firmatari tengono conto delle particolarità delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici.
1
La Confederazione e i Cantoni rispettano l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.
2
4054
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
Art. 5
Organi comuni
Con la presente Convenzione sono istituiti i seguenti organi comuni del settore universitario: a.
la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, che si riunisce in forma di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie;
b.
la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
c.
il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità.
Sezione 2: Conferenza svizzera delle scuole universitarie Art. 6
Statuto e funzione
La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento, sul piano nazionale, delle attività della Confederazione e dei Cantoni connesse con la gestione strategica del settore universitario.
1
Si riunisce in forma di Assemblea plenaria o in veste di Consiglio delle scuole universitarie.
2
Art. 7
Competenze dell'Assemblea plenaria
L'Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni firmatari: a.
definire le caratteristiche dei diversi generi di scuola universitaria;
b.
definire le direttive in materia di pianificazione finanziaria per la pianificazione della politica universitaria a livello nazionale; è fatta salva la competenza budgetaria degli enti competenti della Confederazione e dei Cantoni;
c.
definire i costi di riferimento per il calcolo dei sussidi di base concessi alle scuole universitarie;
d.
definire le categorie di sussidi determinanti in funzione delle discipline e dei campi specifici, la loro ponderazione, nonché la durata massima degli studi, di cui deve essere tenuto conto nel calcolo dei sussidi di base e dei sussidi concordatari, nonché pronunciarsi sulle basi di calcolo e sulla combinazione e ponderazione dei criteri di valutazione;
e.
definire i principi per la determinazione dei settori particolarmente costosi;
f.
disciplinare la ripartizione dei costi degli altri organi comuni di Confederazione e Cantoni;
g.
formulare raccomandazioni sulla riscossione di tasse universitarie e sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni;
4055
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
h.
pronunciarsi sull'istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni e sul diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
i.
approvare il preventivo e i conti annuali della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e degli altri organi comuni;
j.
eleggere il vicepresidente della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
k.
prendere ulteriori decisioni che risultano dalla LASU o dalla presente Convenzione e riguardano la situazione giuridica di tutti i Cantoni.
Art. 8
Competenze del Consiglio delle scuole universitarie
Il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie: a.
emanare prescrizioni: 1. sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché sulla permeabilità e mobilità tra università, PF, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche e tra istituti dello stesso genere; 2. sulla procedura di accreditamento e sull'accreditamento su proposta del Consiglio svizzero di accreditamento; 3. sul riconoscimento dei diplomi; 4. sulla formazione continua in forma di prescrizioni quadro unitarie; 5. sull'ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie professionali; 6. in forma di principi, sull'offerta di programmi di studio nelle scuole universitarie professionali, in particolare sulla qualifica professionale richiesta al primo e al secondo livello di studio; 7. in forma di principi, sulla concessione di sussidi federali fissi ad altri istituti accademici federali o cantonali che vi hanno diritto; 8. sulle deroghe al diritto del personale federale, qualora sia necessario per l'adempimento dei compiti;
b.
emanare direttive sull'equivalenza delle formazioni pregresse per l'ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie e nelle alte scuole pedagogiche;
c.
emanare direttive per assicurare la garanzia della qualità;
d.
formulare raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti;
e.
approvare: 1. il regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; 2. il regolamento di organizzazione del Consiglio svizzero dell'accreditamento;
4056
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
3.
il regolamento di organizzazione e il regolamento in materia di emolumenti dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità;
f.
adottare la pianificazione della politica universitaria a livello nazionale per il settore universitario e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;
g.
decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti;
h.
pronunciarsi sulle priorità della promozione federale della ricerca;
i.
pronunciarsi sul rilevamento, totale o parziale, di istituti accademici da parte della Confederazione;
j.
pronunciarsi sul rapporto di valutazione ai sensi dell'articolo 69 LASU;
k.
pronunciarsi sul disciplinamento delle spese computabili per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative;
l.
pronunciarsi sull'avvio da parte della Confederazione di negoziati relativi ad accordi internazionali;
m. pronunciarsi sui punti di credito formativo e sui criteri di accreditamento di cui agli articoli 12 capoverso 3 e 24 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche; n.
coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l'accesso a determinati cicli di studio, in particolare per gli studi di medicina;
o.
eleggere il Consiglio svizzero di accreditamento e altri organi, qualora ciò sia previsto dalla LASU o dalla presente Convenzione ;
p.
esercitare l'alta vigilanza sugli organi che elegge;
q.
prendere altre decisioni che risultano dalla LASU o dalla presente Convenzione e riguardano il coordinamento a livello nazionale degli enti responsabili delle scuole universitarie.
Art. 9
Procedura decisionale semplificata in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie
1 Nell'Assemblea plenaria e nel Consiglio delle scuole universitarie è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti per le elezioni, le decisioni procedurali, i pareri e le raccomandazioni.
Le decisioni possono eccezionalmente essere prese mediante circolazione degli atti, purché siano urgenti e nessun membro dell'Assemblea plenaria o del Consiglio delle scuole universitarie richieda di trattare l'affare in seduta.
2
3
RS 811.11
4057
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie Art. 10
Composizione e organizzazione
La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere.
1
2
Essa si dota di un regolamento di organizzazione.
Essa si dota di camere per trattare affari che concernono gli ambiti specifici delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali o delle alte scuole pedagogiche.
3
Art. 11
Compiti e competenze
La Conferenza svizzere dei rettori delle scuole universitarie sostiene la cooperazione e il coordinamento tra le scuole universitarie.
1
Essa rappresenta le scuole universitarie in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2
Essa partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e si adopera affinché le decisioni di quest'ultima siano attuate nelle scuole universitarie. Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
3
Essa gestisce un servizio di informazioni per il riconoscimento dell'equivalenza di attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell'Ufficio federale preposto al settore delle scuole universitarie professionali.
4
Essa sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.
5
Per le questioni di interesse comune, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie invita alle riunioni, con voto consultivo:
6
a.
il presidente del Consiglio nazionale della ricerca;
b.
il presidente della Commissione per la tecnologia e l'innovazione;
c.
il presidente del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.
Sezione 4: Consiglio svizzero di accreditamento e Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità Art. 12
Consiglio svizzero di accreditamento
Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 1520 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro e gli studenti. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie nonché
1
4058
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività all'estero.
Il Consiglio svizzero di accreditamento si dota di un regolamento di organizzazione e ne emana uno per l'Agenzia di accreditamento.
2
3
Esso decide in merito agli accreditamenti istituzionali e dei programmi.
4
Esso emana un regolamento in materia di emolumenti per le decisioni e i servizi.
Art. 13
Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità
L'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo.
1
2
Essa è subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento.
3
Essa esegue le procedure di accreditamento.
Nei limiti delle proprie risorse, essa può eseguire anche mandati conferitile da terzi nel settore dell'accreditamento e della garanzia della qualità.
4
Il Consiglio di accreditamento nomina il direttore dell'Agenzia di accreditamento e il suo sostituto. Il direttore assume il resto del personale.
5
Sezione 5: Garanzia della qualità e accreditamento Art. 14 La garanzia della qualità deve assicurare che le scuole universitarie e gli altri istituti accademici soddisfino esigenze qualitative elevate per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e i servizi e ne sviluppino costantemente la qualità.
1
È compito delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici garantire la qualità.
2
Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici istituiscono e gestiscono a tal fine un sistema di garanzia della qualità e ne verificano periodicamente l'efficienza.
3
Sezione 6: Pianificazione della politica universitaria e ripartizione dei compiti a livello nazionale Art. 15
Principi
Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione e i Cantoni firmatari elaborano congiuntamente la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti a livello nazionale; a tal fine essi preservano l'autonomia delle scuole universitarie e tengono conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
1
4059
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
2
La pianificazione e la ripartizione dei compiti comprendono: a.
la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g della presente Convenzione e di misure trasversali necessarie a tal fine;
b.
la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;
c.
la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili.
Art. 16
Ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi
La ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi permette di suddividere in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario e di ottimizzare l'impiego dei fondi disponibili.
1
Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole universitarie definisce i settori costosi e decide in merito alla relativa ripartizione dei compiti in questi settori.
2
Sezione 7: Finanziamento Art. 17
Principi
La Confederazione e i Cantoni garantiscono che i poteri pubblici mettano a disposizione al settore universitario fondi pubblici sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
1
La Confederazione e i Cantoni partecipano al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento unitari.
2
La Confederazione e i Cantoni garantiscono un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dai poteri pubblici.
3
Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.
4
Art. 18
Procedura
Per ogni periodo di pianificazione, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
4060
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
Sezione 8: Conclusione di accordi internazionali Art. 19 La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che possono portare alla conclusione di accordi internazionali secondo l'articolo 66 LASU.
1
Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.
2
Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di regola, anche per i negoziati, la Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie.
3
Sezione 9: Disposizioni finali Art. 20
Validità ed entrata in vigore
La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e due terzi dei Cantoni concordatari, ma almeno dieci, la sottoscrivono. Rimane valida finché tali condizioni sono soddisfatte.
1
Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore, d'intesa con i Cantoni firmatari.
2
Art. 21
Denuncia
La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e da ogni Cantone firmatario con effetto dalla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di quattro anni.
1
Dopo la denuncia da parte di un Cantone firmatario, la Convenzione rimane valida e in vigore fino a quando le condizioni di validità di cui all'articolo 20 capoverso 1 sono soddisfatte.
2
4061
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
4062