Allegato 3

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) del ...

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 capoverso 6 della legge federale del ...1 sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU), e i Governi dei Cantoni firmatari, visto il concordato intercantonale del ...2 sul settore universitario (concordato sulle scuole universitarie), convengono quanto segue:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina la cooperazione nel settore universitario tra la Confederazione e i Cantoni che hanno aderito al Concordato sulle scuole universitarie e che hanno sottoscritto la presente Convenzione (Cantoni firmatari).

1

A complemento della LASU e del concordato sulle scuole universitarie, essa disciplina la cooperazione nei seguenti ambiti:

2

a.

il coordinamento comune, segnatamente mediante l'istituzione di organi comuni;

b.

la garanzia della qualità e l'accreditamento;

c.

la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti a livello nazionale;

d.

il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente Convenzione si applica alle scuole universitarie e agli altri istituiti accademici federali e cantonali.

1

1 2

RS ...; FF 2009 4063 ...

2009-0953

4053

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

2

Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente Convenzione: a.

le università cantonali e i politecnici federali (PF);

b.

le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche private e di altri istituti accademici privati è retto dai capitoli 5 e 9 LASU e dalla sezione 5 della presente Convenzione .

3

Art. 3

Obiettivi comuni

Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione e i Cantoni firmatari perseguono in particolare i seguenti obiettivi: a.

istituire condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;

b.

promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza tra di esse, in particolare nel campo della ricerca;

c.

promuovere la creazione di poli di competenza e la concentrazione delle offerte, mantenendo un'offerta formativa differenziata e di elevata qualità;

d.

delineare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;

e.

garantire la permeabilità e la mobilità tra università, PF, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche e tra istituti dello stesso genere;

f.

unificare le strutture e i livelli di studio, i passaggi da un livello all'altro nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;

g.

finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;

h.

provvedere a livello nazionale alla pianificazione della politica universitaria e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;

i.

prevenire le distorsioni di concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.

Art. 4

Principi da osservare nell'adempimento dei compiti

Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni firmatari tengono conto delle particolarità delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici.

1

La Confederazione e i Cantoni rispettano l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.

2

4054

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

Art. 5

Organi comuni

Con la presente Convenzione sono istituiti i seguenti organi comuni del settore universitario: a.

la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, che si riunisce in forma di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie;

b.

la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

c.

il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità.

Sezione 2: Conferenza svizzera delle scuole universitarie Art. 6

Statuto e funzione

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento, sul piano nazionale, delle attività della Confederazione e dei Cantoni connesse con la gestione strategica del settore universitario.

1

Si riunisce in forma di Assemblea plenaria o in veste di Consiglio delle scuole universitarie.

2

Art. 7

Competenze dell'Assemblea plenaria

L'Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni firmatari: a.

definire le caratteristiche dei diversi generi di scuola universitaria;

b.

definire le direttive in materia di pianificazione finanziaria per la pianificazione della politica universitaria a livello nazionale; è fatta salva la competenza budgetaria degli enti competenti della Confederazione e dei Cantoni;

c.

definire i costi di riferimento per il calcolo dei sussidi di base concessi alle scuole universitarie;

d.

definire le categorie di sussidi determinanti in funzione delle discipline e dei campi specifici, la loro ponderazione, nonché la durata massima degli studi, di cui deve essere tenuto conto nel calcolo dei sussidi di base e dei sussidi concordatari, nonché pronunciarsi sulle basi di calcolo e sulla combinazione e ponderazione dei criteri di valutazione;

e.

definire i principi per la determinazione dei settori particolarmente costosi;

f.

disciplinare la ripartizione dei costi degli altri organi comuni di Confederazione e Cantoni;

g.

formulare raccomandazioni sulla riscossione di tasse universitarie e sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni;

4055

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

h.

pronunciarsi sull'istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni e sul diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;

i.

approvare il preventivo e i conti annuali della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e degli altri organi comuni;

j.

eleggere il vicepresidente della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;

k.

prendere ulteriori decisioni che risultano dalla LASU o dalla presente Convenzione e riguardano la situazione giuridica di tutti i Cantoni.

Art. 8

Competenze del Consiglio delle scuole universitarie

Il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie: a.

emanare prescrizioni: 1. sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché sulla permeabilità e mobilità tra università, PF, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche e tra istituti dello stesso genere; 2. sulla procedura di accreditamento e sull'accreditamento su proposta del Consiglio svizzero di accreditamento; 3. sul riconoscimento dei diplomi; 4. sulla formazione continua in forma di prescrizioni quadro unitarie; 5. sull'ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie professionali; 6. in forma di principi, sull'offerta di programmi di studio nelle scuole universitarie professionali, in particolare sulla qualifica professionale richiesta al primo e al secondo livello di studio; 7. in forma di principi, sulla concessione di sussidi federali fissi ad altri istituti accademici federali o cantonali che vi hanno diritto; 8. sulle deroghe al diritto del personale federale, qualora sia necessario per l'adempimento dei compiti;

b.

emanare direttive sull'equivalenza delle formazioni pregresse per l'ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie e nelle alte scuole pedagogiche;

c.

emanare direttive per assicurare la garanzia della qualità;

d.

formulare raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti;

e.

approvare: 1. il regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; 2. il regolamento di organizzazione del Consiglio svizzero dell'accreditamento;

4056

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

3.

il regolamento di organizzazione e il regolamento in materia di emolumenti dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità;

f.

adottare la pianificazione della politica universitaria a livello nazionale per il settore universitario e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;

g.

decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti;

h.

pronunciarsi sulle priorità della promozione federale della ricerca;

i.

pronunciarsi sul rilevamento, totale o parziale, di istituti accademici da parte della Confederazione;

j.

pronunciarsi sul rapporto di valutazione ai sensi dell'articolo 69 LASU;

k.

pronunciarsi sul disciplinamento delle spese computabili per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative;

l.

pronunciarsi sull'avvio da parte della Confederazione di negoziati relativi ad accordi internazionali;

m. pronunciarsi sui punti di credito formativo e sui criteri di accreditamento di cui agli articoli 12 capoverso 3 e 24 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche; n.

coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l'accesso a determinati cicli di studio, in particolare per gli studi di medicina;

o.

eleggere il Consiglio svizzero di accreditamento e altri organi, qualora ciò sia previsto dalla LASU o dalla presente Convenzione ;

p.

esercitare l'alta vigilanza sugli organi che elegge;

q.

prendere altre decisioni che risultano dalla LASU o dalla presente Convenzione e riguardano il coordinamento a livello nazionale degli enti responsabili delle scuole universitarie.

Art. 9

Procedura decisionale semplificata in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie

1 Nell'Assemblea plenaria e nel Consiglio delle scuole universitarie è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti per le elezioni, le decisioni procedurali, i pareri e le raccomandazioni.

Le decisioni possono eccezionalmente essere prese mediante circolazione degli atti, purché siano urgenti e nessun membro dell'Assemblea plenaria o del Consiglio delle scuole universitarie richieda di trattare l'affare in seduta.

2

3

RS 811.11

4057

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie Art. 10

Composizione e organizzazione

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere.

1

2

Essa si dota di un regolamento di organizzazione.

Essa si dota di camere per trattare affari che concernono gli ambiti specifici delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali o delle alte scuole pedagogiche.

3

Art. 11

Compiti e competenze

La Conferenza svizzere dei rettori delle scuole universitarie sostiene la cooperazione e il coordinamento tra le scuole universitarie.

1

Essa rappresenta le scuole universitarie in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2

Essa partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e si adopera affinché le decisioni di quest'ultima siano attuate nelle scuole universitarie. Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

3

Essa gestisce un servizio di informazioni per il riconoscimento dell'equivalenza di attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell'Ufficio federale preposto al settore delle scuole universitarie professionali.

4

Essa sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.

5

Per le questioni di interesse comune, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie invita alle riunioni, con voto consultivo:

6

a.

il presidente del Consiglio nazionale della ricerca;

b.

il presidente della Commissione per la tecnologia e l'innovazione;

c.

il presidente del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.

Sezione 4: Consiglio svizzero di accreditamento e Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità Art. 12

Consiglio svizzero di accreditamento

Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15­20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro e gli studenti. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie nonché

1

4058

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività all'estero.

Il Consiglio svizzero di accreditamento si dota di un regolamento di organizzazione e ne emana uno per l'Agenzia di accreditamento.

2

3

Esso decide in merito agli accreditamenti istituzionali e dei programmi.

4

Esso emana un regolamento in materia di emolumenti per le decisioni e i servizi.

Art. 13

Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità

L'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo.

1

2

Essa è subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento.

3

Essa esegue le procedure di accreditamento.

Nei limiti delle proprie risorse, essa può eseguire anche mandati conferitile da terzi nel settore dell'accreditamento e della garanzia della qualità.

4

Il Consiglio di accreditamento nomina il direttore dell'Agenzia di accreditamento e il suo sostituto. Il direttore assume il resto del personale.

5

Sezione 5: Garanzia della qualità e accreditamento Art. 14 La garanzia della qualità deve assicurare che le scuole universitarie e gli altri istituti accademici soddisfino esigenze qualitative elevate per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e i servizi e ne sviluppino costantemente la qualità.

1

È compito delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici garantire la qualità.

2

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici istituiscono e gestiscono a tal fine un sistema di garanzia della qualità e ne verificano periodicamente l'efficienza.

3

Sezione 6: Pianificazione della politica universitaria e ripartizione dei compiti a livello nazionale Art. 15

Principi

Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione e i Cantoni firmatari elaborano congiuntamente la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti a livello nazionale; a tal fine essi preservano l'autonomia delle scuole universitarie e tengono conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.

1

4059

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

2

La pianificazione e la ripartizione dei compiti comprendono: a.

la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g della presente Convenzione e di misure trasversali necessarie a tal fine;

b.

la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi;

c.

la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili.

Art. 16

Ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi

La ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi permette di suddividere in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario e di ottimizzare l'impiego dei fondi disponibili.

1

Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole universitarie definisce i settori costosi e decide in merito alla relativa ripartizione dei compiti in questi settori.

2

Sezione 7: Finanziamento Art. 17

Principi

La Confederazione e i Cantoni garantiscono che i poteri pubblici mettano a disposizione al settore universitario fondi pubblici sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.

1

La Confederazione e i Cantoni partecipano al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento unitari.

2

La Confederazione e i Cantoni garantiscono un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dai poteri pubblici.

3

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.

4

Art. 18

Procedura

Per ogni periodo di pianificazione, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

4060

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

Sezione 8: Conclusione di accordi internazionali Art. 19 La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che possono portare alla conclusione di accordi internazionali secondo l'articolo 66 LASU.

1

Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.

2

Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di regola, anche per i negoziati, la Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie.

3

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 20

Validità ed entrata in vigore

La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e due terzi dei Cantoni concordatari, ma almeno dieci, la sottoscrivono. Rimane valida finché tali condizioni sono soddisfatte.

1

Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore, d'intesa con i Cantoni firmatari.

2

Art. 21

Denuncia

La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e da ogni Cantone firmatario con effetto dalla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di quattro anni.

1

Dopo la denuncia da parte di un Cantone firmatario, la Convenzione rimane valida e in vigore fino a quando le condizioni di validità di cui all'articolo 20 capoverso 1 sono soddisfatte.

2

4061

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

4062