Legge federale contro la concorrenza sleale

Disegno

(LCSl) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20091, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19862 contro la concorrenza sleale (LCSl) è modificata come segue: Art. 3 lett. p, q e r (nuove) Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: p.

pubblicizza l'iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile: il carattere oneroso e privato dell'offerta, la durata del contratto, il prezzo totale per la durata del contratto e la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l'ultimo termine di pubblicazione;

q.

invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente;

r.

propone ad altri la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che per loro costituiscono un vantaggio soprattutto se reclutano altre persone, e non tanto se vendono o utilizzano merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga).

Art. 8

Utilizzazione di condizioni commerciali abusive

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede:

1 2

a.

derogano notevolmente all'ordinamento legale; o

b.

comportano un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.

FF 2009 5337 RS 241

2008-0590

5377

Concorrenza sleale. LF

Art. 10 cpv. 2 lett. c e cpv. 3­5 (nuovi) Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:

2

c.

abrogata

Secondo l'articolo 9 capoversi 1 e 2 anche la Confederazione può proporre azioni se ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se:

3

a.

è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o

b.

sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome.

4

In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge deve essere imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19873 sul diritto internazionale privato.

5

Titolo prima dell'art. 16

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo Titolo prima dell'art. 21

Capitolo 3a: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza Art. 21 (nuovo)

Collaborazione

Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, purché:

1

a.

tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e

b.

le autorità estere, le organizzazioni o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali.

2

3

RS 291

5378

Concorrenza sleale. LF

Art. 22 (nuovo)

Comunicazione di dati

Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali, nell'ambito della collaborazione prevista all'articolo 21, i dati concernenti persone e pratiche, e segnatamente:

1

a.

le persone coinvolte in una pratica d'affari sleale;

b.

l'invio di materiale pubblicitario o altri documenti che comprovano l'esistenza di una pratica d'affari sleale;

c.

le modalità finanziarie dell'operazione;

d.

il blocco di caselle postali.

Esse possono comunicare i dati se i loro destinatari accordano la reciprocità e garantiscono di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d'affari sleali. È fatto salvo l'articolo 6 della legge del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.

2

Se il destinatario dei dati è un'organizzazione o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità.

3

Art. 23 cpv. 3 (nuovo) 3

La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato.

Art. 27 cpv. 2 Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione e al Dipartimento federale dell'economia, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RS 235.1

5379

Concorrenza sleale. LF

5380