Legge federale sulle professioni psicologiche

Disegno

(Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20092, decreta:

Capitolo 1: Scopo e oggetto Art. 1 1

2

La presente legge si prefigge di: a.

proteggere la salute;

b.

proteggere da inganni e raggiri le persone che ricorrono a prestazioni nel settore della psicologia.

A tal fine disciplina: a.

i diplomi in psicologia riconosciuti rilasciati da scuole universitarie svizzere;

b.

le esigenze in materia di perfezionamento;

c.

le condizioni per ottenere un titolo federale di perfezionamento;

d.

l'accreditamento periodico dei cicli di perfezionamento;

e.

il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;

f.

le esigenze che deve adempire lo psicoterapeuta per esercitare nell'economia privata sotto la propria responsabilità specialistica;

g.

le condizioni per l'impiego di denominazioni professionali protette e titoli federali di perfezionamento protetti.

Per i titolari di un diploma federale in medicina umana, il perfezionamento in psicoterapia e l'esercizio della professione in tale settore sono retti dalla legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche (LPMed).

3

1 2 3

RS 101 FF 2009 6005 RS 811.11

2009-1366

6065

Legge sulle professioni psicologiche

Capitolo 2: Diploma di una scuola universitaria e denominazione professionale Art. 2

Diplomi riconosciuti di scuole universitarie svizzere

Sono riconosciuti come diplomi di scuole universitarie svizzere i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19994 sull'aiuto alle università (LAU) o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19955 sulle scuole universitarie professionali (LSUP).

Art. 3

Riconoscimento di diplomi esteri

Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera:

1

a.

è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o

b.

è dimostrata nel singolo caso.

Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma riconosciuto di una scuola universitaria svizzera.

2

Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche.

3

Se non riconosce un diploma estero, la Commissione delle professioni psicologiche decide quali condizioni vadano adempite per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge per l'ammissione al perfezionamento o l'impiego delle denominazioni professionali.

4

Art. 4

Denominazione professionale di psicologo

Chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge può fregiarsi della denominazione professionale di psicologo.

Capitolo 3: Ottenimento di un titolo federale di perfezionamento Sezione 1: Scopi e durata Art. 5

Scopi

Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare sotto la propria responsabilità nel corrispondente settore specialistico della psicologia. Esso considera gli aspetti specialistici e professionali e si fonda sullo stato della scienza nel settore.

1

4 5

RS 414.20 RS 414.71

6066

Legge sulle professioni psicologiche

Nell'ambito del settore specialistico in questione, il perfezionamento abilita segnatamente i diplomati a:

2

a.

impiegare metodi, conoscenze e tecniche secondo lo stato della scienza;

b.

riflettere in maniera sistematica sulla professione e sulle sue conseguenze, segnatamente in base ad adeguate conoscenze delle condizioni specifiche, dei limiti materiali e delle fonti d'errore metodologiche;

c.

collaborare con i colleghi di lavoro in Svizzera e all'estero, nonché a comunicare e cooperare in un quadro interdisciplinare;

d.

affrontare la propria attività con senso critico nel contesto sociale, giuridico ed etico in cui si iscrive;

e.

valutare correttamente i problemi e lo stato psichico dei loro clienti e pazienti e ad applicare o raccomandare misure adeguate;

f.

integrare le istituzioni sociali e sanitarie nelle attività di consulenza, accompagnamento e trattamento dei loro clienti e pazienti, nonché considerare le condizioni quadro giuridiche e sociali;

g.

gestire i mezzi disponibili in maniera economica;

h.

agire in modo riflessivo e autonomo anche in situazioni critiche.

Art. 6

Durata

1

Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei.

2

La durata del perfezionamento a tempo parziale si protrae proporzionalmente.

Il Consiglio federale determina la durata del perfezionamento per i diversi titoli di perfezionamento. Anziché stabilirne la durata, può determinare la prestazione da fornire nell'ambito del perfezionamento; in particolare può fissare il numero di punti di credito di perfezionamento richiesti.

3

Sezione 2: Ammissione, riconoscimento e denominazione professionale Art. 7

Ammissione

Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge.

1

Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia, deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia.

2

L'ammissione non può essere fatta dipendere dall'appartenenza a un'associazione professionale.

3

4

Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento.

6067

Legge sulle professioni psicologiche

Art. 8

Titoli federali di perfezionamento

I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia: 1

a.

psicoterapia;

b.

psicologia dell'età evolutiva;

c.

psicologia clinica;

d.

neuropsicologia.

Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.

2

I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.

3

Sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.

4

Art. 9

Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento

Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:

1

a.

è prevista in un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o

b.

è dimostrata nel singolo caso.

Se è riconosciuto, il titolo estero di perfezionamento ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.

2

La Commissione federale delle professioni psicologiche è competente per il riconoscimento.

3

4 Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide quali siano le condizioni per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.

Art. 10

Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale

Il Consiglio federale disciplina come possa essere impiegato il titolo federale di perfezionamento nella denominazione professionale. Prima sente la Commissione delle professioni psicologiche.

6068

Legge sulle professioni psicologiche

Capitolo 4: Accreditamento di cicli di perfezionamento Sezione 1: Principio Art. 11

Scopo dell'accreditamento

L'accreditamento si prefigge di verificare se i cicli di perfezionamento permettono alle persone che li seguono di raggiungere gli scopi della presente legge.

1

2

Esso comprende la verifica della qualità delle strutture, dei processi e dei risultati.

Art. 12

Obbligo di accreditamento

I cicli di perfezionamento che portano a un titolo di perfezionamento federale devono essere accreditati conformemente alla presente legge.

Sezione 2: Criteri di accreditamento Art. 13 1

Un ciclo di perfezionamento è accreditato se: a.

si svolge sotto la responsabilità di un'organizzazione professionale nazionale, di una scuola universitaria o di un'altra organizzazione adeguata (organizzazione responsabile);

b.

consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli scopi del perfezionamento secondo l'articolo 5;

c.

è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola universitaria;

d.

prevede un'adeguata valutazione delle conoscenze e delle capacità delle persone che lo frequentano;

e.

comprende sia l'insegnamento teorico sia la sua applicazione pratica;

f.

richiede collaborazione personale e assunzione di responsabilità dalle persone che lo frequentano;

g.

l'organizzazione responsabile dispone di un'istanza indipendente e imparziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento.

Sentite le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b.

2

6069

Legge sulle professioni psicologiche

Sezione 3: Procedura Art. 14

Domanda e autovalutazione

L'organizzazione responsabile presenta la domanda di accreditamento del ciclo di perfezionamento all'istanza di accreditamento.

1

2 La domanda deve essere corredata di un rapporto sull'adempimento dei criteri di accreditamento (rapporto di autovalutazione).

Art. 15

Valutazione da parte di terzi

L'organo di accreditamento istituisce una commissione peritale incaricata di verificare il ciclo di perfezionamento. La commissione deve essere composta di specialisti svizzeri ed esteri riconosciuti.

1

La commissione peritale completa con indagini proprie il rapporto di autovalutazione del richiedente.

2

Essa sottopone all'organo di accreditamento una proposta di accreditamento motivata.

3

4

L'organo di accreditamento può: a.

rinviare la proposta di accreditamento alla commissione peritale per ulteriore elaborazione; o

b.

se necessario, trasmettere per decisione all'istanza di accreditamento la proposta della commissione peritale con una proposta e un rapporto supplementari.

Art. 16

Decisione di accreditamento

Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, l'istanza di accreditamento statuisce sulla proposta di accreditamento.

1

2

Essa può vincolare l'accreditamento a oneri.

Art. 17

Periodo di validità

L'accreditamento è valido per sette anni al massimo.

Art. 18

Oneri e revoca

Se l'accreditamento è vincolato a oneri, l'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento deve dimostrare, entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento, che gli oneri sono adempiuti.

1

Se gli oneri sono adempiuti solo parzialmente, l'istanza di accreditamento può imporne di nuovi.

2

Se gli oneri non sono adempiuti e l'inadempienza pregiudica gravemente il rispetto dei criteri di accreditamento, l'istanza di accreditamento può revocare l'accreditamento su proposta dell'organo di accreditamento.

3

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Legge sulle professioni psicologiche

Art. 19

Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato

L'accreditamento deve essere rinnovato se il contenuto o l'impostazione di un ciclo di perfezionamento accreditato viene modificato in modo sostanziale.

1

2 L'istanza di accreditamento va preventivamente informata di qualsivoglia altra modifica del contenuto o dell'impostazione di un ciclo di perfezionamento accreditato.

Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento, l'istanza di accreditamento competente può imporre oneri.

3

Art. 20

Informazioni

L'istanza di accreditamento può chiedere in ogni momento all'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento di fornire ogni informazione e documento necessario e può eseguire ispezioni presso l'organizzazione medesima.

1

Se accerta un comportamento contrario ai criteri di accreditamento, essa può imporre oneri.

2

Art. 21

Finanziamento dell'accreditamento

Le spese per l'accreditamento di un ciclo di perfezionamento sono finanziate con gli emolumenti posti a carico del richiedente.

Capitolo 5: Esercizio della professione di psicoterapeuta Art. 22

Obbligo di autorizzazione

Lo psicoterapeuta deve ottenere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare nell'economia privata sotto la propria responsabilità.

1

Non esercita la professione di psicoterapeuta nell'economia privata chi la esercita in seno a un'amministrazione cantonale o comunale.

2

Art. 23

Obbligo di annunciarsi

I titolari di un'autorizzazione cantonale possono esercitare la psicoterapia nell'economia privata di un altro Cantone sotto la propria responsabilità specialistica senza chiedere l'autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile.

Le restrizioni e gli oneri legati all'autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi al competente servizio cantonale.

1

Devono annunciarsi all'autorità cantonale competente i cittadini stranieri che, in virtù di un trattato internazionale, possono esercitare, senza autorizzazione, la psicoterapia nell'economia privata svizzera sotto la propria responsabilità specialistica durante un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Il Consiglio federale determina, conformemente alle disposizioni del trattato internazionale, i certificati che queste persone devono presentare.

2

6071

Legge sulle professioni psicologiche

I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 possono esercitare la propria professione soltanto dopo che la competente autorità cantonale ha confermato l'adempimento delle relative condizioni.

3

4

L'autorità cantonale iscrive l'annuncio nel registro.

Art. 24 1

Condizioni d'autorizzazione

L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: a.

possiede un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in psicoterapia;

b.

è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione;

c.

padroneggia una lingua nazionale.

Chi dispone dell'autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge, adempie di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.

2

Art. 25

Restrizione dell'autorizzazione e oneri

I Cantoni possono prevedere che l'autorizzazione di esercitare la professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura tecnica, temporale o geografica, oppure a oneri, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire un'assistenza psicoterapeutica di qualità elevata.

Art. 26

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o emergono fatti che ne avrebbero giustificato il rifiuto.

Art. 27

Obblighi professionali

Chi esercita la psicoterapia nell'economia privata sotto la propria responsabilità specialistica deve osservare i seguenti obblighi professionali: a.

esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; deve operare nel rispetto dei limiti delle competenze acquisite nell'ambito della formazione e del perfezionamento;

b.

approfondire, estendere e migliorare le proprie competenze mediante l'aggiornamento permanente;

c.

tutelare i diritti dei propri clienti e pazienti;

d.

praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente;

e.

osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;

f.

concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi o fornire un'analoga garanzia finanziaria.

6072

Legge sulle professioni psicologiche

Art. 28

Autorità cantonale di vigilanza

Ogni Cantone designa un'autorità incaricata di vigilare su coloro che, sul territorio cantonale, esercitano la psicoterapia nell'economia privata sotto la propria responsabilità specialistica.

1

Tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.

2

Art. 29

Assistenza amministrativa

Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali annunciano senza indugio alla competente autorità di vigilanza cantonale i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.

Art. 30

Misure disciplinari

In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'autorità di vigilanza può infliggere allo psicoterapeuta le seguenti misure disciplinari: 1

a.

un avvertimento;

b.

un ammonimento;

c.

una multa fino a 20 000 franchi;

d.

un divieto di durata limitata a sei anni al massimo di esercitare la professione nell'economia privata sotto la sua responsabilità specialistica;

e.

un divieto definitivo di esercitare la professione nell'economia privata sotto la sua responsabilità specialistica.

Per la violazione dell'obbligo professionale di cui all'articolo 27 lettera b possono essere pronunciate soltanto le misure disciplinari previste nel capoverso 1 lettere a­c.

2

Il divieto pronunciato contro uno psicoterapeuta di esercitare la professione nell'economia privata sotto la sua responsabilità specialistica può essere cumulato con la multa.

3

Durante il procedimento disciplinare, l'autorità di vigilanza può imporre restrizioni all'autorizzazione di esercitare la professione, vincolarla a oneri o sospenderla provvisoriamente.

4

5

Sono fatte salve le disposizioni penali.

Art. 31

Procedimento disciplinare in un altro Cantone

L'autorità di vigilanza cantonale che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l'autorità di vigilanza del Cantone in questione.

1

Se intende vietare al titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Cantone di esercitare la professione nell'economia privata sotto la sua responsabilità specialisti-

2

6073

Legge sulle professioni psicologiche

ca, l'autorità di vigilanza cantonale sente l'autorità di vigilanza del Cantone in questione.

Art. 32 1

Effetti del divieto di esercitare la professione

Il divieto di esercitare la professione vale su tutto il territorio svizzero.

Esso invalida ogni autorizzazione rilasciata allo psicoterapeuta di esercitare nell'economia privata sotto la sua responsabilità specialistica.

2

Art. 33

Prescrizione

Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l'autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati.

1

Ogni atto d'inchiesta o atto processuale intrapreso dall'autorità di vigilanza, dall'autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il decorso della prescrizione.

2

3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati.

Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

4

L'autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi che pone per la salute pubblica chi sia stato oggetto di un procedimento disciplinare.

5

Capitolo 6: Organizzazione Sezione 1: Accreditamento Art. 34

Istanza di accreditamento

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è competente per l'accreditamento di cicli di perfezionamento finalizzati all'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento.

1

2

Il DFI tiene l'elenco dei cicli di perfezionamento accreditati.

Art. 35

Organo di accreditamento

Il Consiglio federale designa un organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dalle organizzazioni responsabili dei cicli di accreditamento.

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Legge sulle professioni psicologiche

Sezione 2: Commissione delle professioni psicologiche Art. 36

Composizione e organizzazione

Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri.

1

Provvede affinché siano adeguatamente rappresentati le cerchie scientifiche, le scuola universitarie, i Cantoni e le cerchie professionali interessate.

2

3

La Commissione delle professioni psicologiche dispone di una segreteria.

La Commissione emana un regolamento interno; vi disciplina in particolare la procedura di decisione. Il regolamento deve essere sottoposto per approvazione al DFI.

4

Art. 37

Compiti e competenze

La Commissione delle professioni psicologiche ha i seguenti compiti e competenze:

1

a.

presta consulenza al Consiglio federale e al DFI per le questioni relative all'applicazione della presente legge;

b.

decide sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;

c.

prende posizione sulle proposte di introduzione di titoli federali di perfezionamento;

d.

prende posizione sulle proposte di accreditamento;

e.

prende posizione in merito alle denominazioni professionali dei titolari di titoli federali di perfezionamento;

f.

riferisce regolarmente al DFI.

Il Consiglio federale può attribuire ulteriori incarichi alla Commissione delle professioni psicologiche.

2

La Commissione delle professioni psicologiche può trattare dati personali per quanto ciò sia necessario all'adempimento dei suoi compiti.

3

Sezione 3: Registro Art. 38

Competenza

Il DFI tiene un registro: a.

dei titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto;

b.

dei titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nell'economia privata;

c.

di coloro che si sono annunciati conformemente all'articolo 23.

6075

Legge sulle professioni psicologiche

Art. 39 1

Scopo

Il registro ha lo scopo di: a.

informare e tutelare i pazienti e i clienti;

b.

garantire la qualità;

c.

fornire dati statistici; e

d.

informare i servizi esteri.

È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione.

2

Art. 40

Contenuto

Il registro contiene i dati necessari al conseguimento dello scopo. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.

1

Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento.

2

Art. 41

Obbligo di notifica

Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al DFI ogni rilascio, rifiuto o modifica di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nell'economia privata, in particolare qualsiasi restrizione all'esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare.

1

Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento notificano ogni rilascio di titoli federali di perfezionamento.

2

Art. 42 1

Consultazione dei dati

I dati contenuti nel registro sono consultabili in rete.

Di massima i dati sono accessibili al pubblico. I dati relativi a misure disciplinari, a restrizioni soppresse, come pure ai motivi di revoca o rifiuto di un'autorizzazione di cui all'articolo 26 possono essere consultati esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione.

2

Art. 43

Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro

L'iscrizione di una restrizione è eliminata dal registro cinque anni dopo la sua soppressione.

1

L'iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe sono eliminate dal registro cinque anni dopo la pronuncia della misura.

2

Dieci anni dopo la soppressione di un divieto temporaneo di esercitare la professione sulla relativa iscrizione nel registro è apposta la menzione «cancellato».

3

6

RS 235.1

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Legge sulle professioni psicologiche

Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate nel registro non appena quest'ultima ha compiuto l'80° anno di età o un'autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

4

Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizioni penali Art. 44

Protezione giuridica

Se non sono autorità cantonali, le organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento accreditati prendono decisioni ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa su:

1

a.

la computabilità delle prestazioni di formazione e dei periodi di perfezionamento;

b.

l'ammissione ai cicli di perfezionamento accreditati;

c.

il superamento di esami;

d.

il rilascio di titoli di perfezionamento.

Per il rimanente valgono le disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.

2

Art. 45

Abuso di titoli

È punito con la multa chi nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d'affari:

1

2

7

a.

si definisce psicologo o utilizza una denominazione professionale che può essere confusa con quella di psicologo, senza essere titolare di un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge (art. 2 e 3);

b.

pretende di possedere, senza averlo legittimamente acquisito, un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ai sensi della presente legge;

c.

utilizza un titolo o una denominazione atti a suscitare l'impressione che egli abbia portato a termine un perfezionamento accreditato ai sensi della presente legge.

Il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.

RS 172.021

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Legge sulle professioni psicologiche

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 46

Vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

Art. 47

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 48

Modifica del diritto previgente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale8: Art. 321 cpv. 1 primo periodo Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

2. Codice di procedura penale del 5 ottobre 20079: Art. 171 cpv. 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

1

3. Procedura penale militare del 23 marzo 197910 (CPM): Art. 75 lett. b Possono rifiutare di testimoniare: b.

8 9 10

gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto;

RS 311.0 RS ...; FF 2007 6327 RS 322.1

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Legge sulle professioni psicologiche

Art. 49

Disposizioni transitorie

Dopo aver consultato la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia che sono considerati accreditati per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali.

1

I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali.

2

3 Se

sono state rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di un operatore di esercitare nell'economia privata sotto la sua responsabilità specialistica e l'autorizzazione di esercitare liberamente la psicoterapia conservano la propria validità nel relativo Cantone.

Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge non erano obbligate dal diritto cantonale a munirsi di un'autorizzazione per esercitare la professione nell'economia privata sotto la propria responsabilità specialistica sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4

Art. 50

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6079

Legge sulle professioni psicologiche

6080