Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 10 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20092, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Berna all'articolo 73 capoverso 4 della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 30 novembre 2008; 2. Turgovia al § 30 della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare dell'8 febbraio 2009; 3. Vaud all'articolo 179 numero 3bis della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 21 ottobre 2007 e agli articoli 65a e 131 capoverso 4 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 30 novembre 2008; 4. Ginevra agli articoli 53 A capoverso 2, 160 F e 182 capoversi 2 e 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2006 e all'articolo 174 A della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 30 novembre 2008.

5. Giura agli articoli 102 capoverso 1, 103, 104 capoverso 1, 106, 107, 134 capoverso 3 e all'articolo 12 delle disposizioni finali e transitorie nonché all'abrogazione dell'articolo 10 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 30 novembre 2008.

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RS 101 FF 2009 5165

2009-1268

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 23 novembre 2009

Consiglio nazionale, 10 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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