Decreto federale Disegno sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero nell'ambito dell'operazione NAVFOR Atalanta dell'Unione europea del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 3 febbraio 19951 sull'esercito e sull'amministrazione militare; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 20092, decreta: Art. 1 L'impiego di un effettivo massimo di 30 militari in servizio d'appoggio alla protezione di navi del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e di navi mercantili svizzere nell'ambito dell'operazione multinazionale NAVFOR Atalanta dell'Unione europea è approvato.

Art. 2 La durata dell'impiego è limitata al 30 giugno 2010.

Art. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere l'accordo di partecipazione all'operazione Atalanta con l'Unione europea e gli accordi internazionali necessari all'esecuzione di tale accordo.

Art. 4 Il Consiglio federale può decidere in qualsiasi momento di porre fine all'impiego.

Ne informa le Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza delle due Camere conformemente agli articoli 150 e 152 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 510.10 FF 2009 3899 RS 171.10

2009-0769

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Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero nell'ambito dell'operazione NAVFOR Atalanta dell'Unione europea. DF

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