Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno Modifica del 6 aprile 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno, allegato ai decreti del Consiglio federale del 1° ottobre 2007 e del 20 febbraio 20091, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Appendice 1 Tabella salariale 1: salario minimo comprensivo di premio di produzione versato omogeneamente per ogni lavoratore Appendice 2 Tabella salariale 2: determinazione dei salari minimi nel modello di premio di produzione Appendice 4 Spese e conversione II Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

6 aprile 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2007 6815, 2009 999 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

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