Testo originale

Proposte della Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano Revisione parziale della Convenzione

L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue: Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

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L'art. 6 cpv. 2 è modificato come segue: Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

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Campione, 11 luglio 2008

Il Presidente della Delegazione svizzera:

Il Presidente della Delegazione italiana:

Gerhard Kratzenberg

Enrico-Maria Pujia

2008-2204

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Proposte della Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano

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