Decreto federale
Disegno
sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 20102012 a Davos e di altre misure di sicurezza del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20092, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito con un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 20102012 (WEF 1012) a Davos č approvato.
Art. 2 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2010 dura al massimo dal 18 gennaio al 1° febbraio 2010 (15 giorni al massimo).
Art. 3 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2011 e del WEF 2012 č approvato secondo le medesime modalitā e nella medesima entitā del WEF 2010, per quanto concerne i compiti, i mezzi (effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio) e la durata del servizio d'appoggio (15 giorni al massimo).
Art. 4 Per le prestazioni fornite dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) a favore delle autoritā civili, aventi incidenza diretta sul finanziamento e non direttamente in relazione con l'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito nel quadro delle misure di sicurezza, č ordinato il pagamento al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 20063
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RS 510.10 FF 2009 1547 RS 172.045.103
2008-3006
1561
Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 20102012 a Davos e di altre misure di sicurezza. DF
sugli emolumenti del DDPS e alle Istruzioni del DDPS del 30 novembre 2006 concernenti le attivitā commerciali nel DDPS.
Art. 5 Le spese d'esercizio supplementari del DDPS non direttamente in relazione con l'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito sono fatturate al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 20064 sugli emolumenti del DDPS e alle Istruzioni del DDPS del 30 novembre 2006 concernenti le attivitā commerciali nel DDPS.
Art. 6 Prima e dopo ciascun incontro annuale del WEF degli anni 20102012, il DDPS allestisce un rapporto sull'impiego dell'esercito all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati.
Art. 7 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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RS 172.045.103
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