09.044 Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) e la modifica della legge sulle armi (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen) del 13 maggio 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) e la modifica della legge sulle armi (Adeguamento dovuto alla trasposizione dell'acquis di Schengen).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-0170

3051

Compendio Con il presente disegno di decreto federale e di modifica della legge sulle armi s'intende recepire nel diritto svizzero la nuova direttiva CE sulle armi, modificata nel quadro dell'attuazione e dello sviluppo dell'acquis di Schengen.

Nel quadro dell'adeguamento della legislazione svizzera sulle armi all'acquis di Schengen, è stata recepita nel diritto svizzero la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. L'adeguamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2008 unitamente alla revisione della legge sulle armi, attuata per colmare alcune lacune legislative.

Il 16 gennaio 2002 la Commissione europea ha firmato a nome della Comunità europea il «Protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata» (Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco). L'adesione della Comunità europea al Protocollo ha imposto delle modifiche ad alcune disposizioni della direttiva sulle armi. La nuova direttiva è stata discussa nel periodo 2006­2008.

Con l'Accordo di associazione alla normativa di Schengen tra la Svizzera e la CE/UE (AAS), entrato in vigore il 1° marzo 2008, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di principio lo sviluppo dell'acquis di Schengen. Poiché la nuova direttiva sulle armi richiedeva un adeguamento della legge sulle armi, il 30 giugno 2008 la Svizzera ha notificato al Consiglio dell'Unione europea (UE) che il recepimento e la trasposizione potranno aver luogo solo previo «adempimento dei requisiti costituzionali». A decorrere dall'entrata in vigore dell'AAS, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre lo sviluppo dell'acquis (compresi i tempi per un eventuale referendum).

Sulla base della nuova direttiva sulle armi, il presente disegno di legge introduce nella legislazione svizzera sulle armi le modifiche illustrate qui di seguito. L'obbligo di contrassegno viene esteso anche alle unità elementari di imballaggio delle munizioni. Al fine di migliorare la tracciabilità (il cosiddetto «tracing») delle armi all'interno della comunità degli Stati Schengen, viene creata una base legale per i sistemi d'informazione cantonali destinati
al trattamento dei dati relativi all'acquisizione delle armi. Un catalogo definisce le informazioni di base che tali sistemi d'informazione devono contenere per garantire una tracciabilità efficace.

Visto che la nuova direttiva sulle armi prescrive un trattamento computerizzato ma non centralizzato dei dati, si è rinunciato a istituire un sistema d'informazione centrale relativo all'acquisizione di armi. Nel quadro della revisione, è trasposto infine l'obbligo previsto dalla nuova direttiva sulle armi di disattivare o sequestrare le armi da fuoco che, al momento della loro fabbricazione o introduzione sul territorio di uno Stato, risultano sprovviste di contrassegno ai sensi della direttiva sulle armi.

3052

Indice Compendio

3052

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 1.3 Panoramica sul contenuto della nuova direttiva sulle armi 1.4 Valutazione 1.5 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen 1.6 Risultati della procedura di consultazione 1.6.1 Introduzione 1.6.2 Risultati della consultazione

3054 3054 3054 3055 3057 3057 3058 3058 3058

2 Commento alle singole disposizioni della nuova direttiva sulle armi 2.1 Definizioni comuni 2.2 Marcatura di armi da fuoco e munizioni 2.3 Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 2.4 Traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni 2.5 Misure d'accompagnamento

3059 3059 3060 3060 3062 3062

3 Adeguamento della legge sulle armi all'acquis di Schengen già recepito (RS 514.54; LArm)

3063

4 Ripercussioni

3064

5 Programma di legislatura

3064

6 Modifica della legge sulle armi 6.1 Situazione giuridica attuale 6.2 Trasposizione nella legge sulle armi

3064 3064 3069

7 Adeguamenti della legge sulle armi all'acquis di Schengen già recepito

3074

8 Aspetti giuridici 8.1 Costituzionalità 8.2 Referendum 8.3 Forma dell'atto

3076 3076 3076 3076

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen) (Disegno)

3077

Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) (Disegno)

3081

3053

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Il 1° marzo 2008 è entrato in vigore l'Accordo di associazione alla normativa di Schengen tra la Svizzera e la CE/UE (AAS)1. Ai sensi di tale accordo, la Svizzera dispone di ampi diritti di partecipare ai dibattiti e di influire sulle decisioni ed esercita tali diritti sin dalla firma dell'AAS. Dal canto suo, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di principio gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto legislativo o di un nuovo provvedimento ha luogo nel contesto di una procedura speciale che prevede la notifica dello sviluppo da parte delle istituzioni UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Il 30 maggio 2008 è stata notificata alla Svizzera, come sviluppo dell'acquis di Schengen, la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 20082, che modifica la direttiva sulle armi3. La nuova direttiva modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 19914, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, che, nel quadro dell'approvazione dell'AAS, era stata a sua volta recepita nel diritto svizzero e trasposta a livello di legge federale5 come parte dell'acquis riportato nell'allegato dell'Accordo6. Il 25 giugno 2008 abbiamo deciso, fatta salva l'approvazione del Parlamento, di recepire e trasporre la direttiva 2008/51/CE (qui di seguito: nuova direttiva sulle armi). Il 30 giugno 2008 la Svizzera ha quindi notificato al Consiglio dell'Unione europea che il recepimento e la trasposizione della nuova direttiva sulle armi potranno aver luogo solo previo «adempimento dei requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS).

1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

Il 16 gennaio 2002 la Commissione europea ha firmato, a nome della Comunità europea, il «Protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata» (Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco). L'adesione della Comunità europea al protocollo ha imposto delle modifiche ad alcune disposizioni della direttiva 91/477/CEE (qui di seguito: direttiva sulle armi). Il 2 marzo 2006 la Commissione ha presentato la relativa 1 2 3

4 5

6

RU 2008 481 GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5 Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.

GU L 256 del 13.9.1991 Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343).

Cfr. l'allegato B dell'AAS.

3054

proposta di modifica della direttiva7 sottoponendola per parere al Consiglio e al Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione (art. 251 TCE).

I lavori del Consiglio si sono svolti nel periodo 2006­2008, sotto l'egida della presidenza finlandese, tedesca, portoghese e slovena dell'UE. In qualità di Stati associati, Norvegia, Islanda e Svizzera hanno partecipato, in virtù dei propri diritti di partecipazione sanciti dagli accordi di associazione, ai lavori nei gruppi di lavoro del Consiglio competenti in materia (CRIMORG8, CATS9 e COREPER10).

La nuova direttiva sulle armi, adottata il 21 maggio 2008, è il risultato di un laborioso compromesso tra la posizione pragmatica assunta dal Consiglio e le richieste supplementari del Parlamento europeo. In virtù dei propri poteri quest'ultimo aveva chiesto, durante la procedura di codecisione, di includere nella direttiva ulteriori punti che, sebbene andassero oltre l'attuazione rigorosa del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, erano a suo parere necessari per migliorare l'attuale sistema di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco. La preoccupazione principale del Parlamento era originariamente di ridurre le categorie di armi dalle quattro attuali (armi da fuoco proibite, armi da fuoco soggette ad autorizzazione, armi da fuoco soggette a dichiarazione e armi da fuoco liberamente acquistabili) a solo due (armi da fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad autorizzazione). Inoltre gli Stati avrebbero dovuto gestire un archivio computerizzato e centralizzato. Su sollecitazione di diversi Stati (Germania, Austria, Francia e Svizzera), entrambe le richieste sono state notevolmente ridimensionate nel quadro della ricerca di un compromesso tra il Consiglio e il Parlamento. La presente soluzione mantiene invariato il numero di categorie attuali, mentre esclude la possibilità di estendere a più di due il numero di categorie; per riguardo nei confronti della struttura federalistica di alcuni Stati, si è rinunciato infine all'obbligo di istituire un archivio centralizzato.

1.3

Panoramica sul contenuto della nuova direttiva sulle armi

L'articolo 1 elenca tutte le modifiche introdotte nella nuova direttiva sulle armi.

L'articolo 2 statuisce che le disposizioni di trasposizione della nuova direttiva sulle armi devono essere poste in vigore entro il 28 luglio 2010. Con la nuova direttiva sulle armi resta immutato l'obiettivo di garantire la libertà di circolazione nella Comunità per determinate armi da fuoco senza tuttavia trascurare i legittimi interessi in materia di sicurezza.

Le novità introdotte sono perlopiù di carattere esplicativo e non modificano sostanzialmente gli attuali obblighi sanciti dalla direttiva. Tali novità riguardano principalmente i seguenti punti: ­

Adozione di definizioni L'articolo 1 della nuova direttiva sulle armi recepisce alcune definizioni contenute nel Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Oltre

7 8 9 10

COM (2006) 93 def.

Gruppo pluridisciplinare «Criminalità organizzata», livello degli esperti.

Comitato dell'art. 36 TUE, livello degli alti funzionari.

Comitato dei Rappresentanti permanenti degli Stati membri a Bruxelles.

3055

all'estensione della nozione «parte dell'arma da fuoco», che nell'ottica dell'attuazione della direttiva non contempla più soltanto le parti essenziali di armi ma comprende anche i silenziatori, occorre sottolineare anche l'introduzione delle definizioni di «traffico illecito» e di «fabbricazione illecita» di armi da fuoco.

­

Marcatura L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della nuova direttiva sulle armi sancisce l'obbligo di marcatura sia per le armi da fuoco assemblate, come già previsto in modo implicito dalla direttiva sulle armi, sia per ogni unità elementare di imballaggio delle munizioni. L'obbligo di marcatura incombe ai fabbricanti di armi da fuoco e di munizioni. Non è invece previsto alcun obbligo per la marcatura a posteriori di armi e di munizioni già in circolazione.

­

Migliore tracciabilità delle armi da fuoco In virtù dell'articolo 4 paragrafo 1 della nuova direttiva sulle armi, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le armi da fuoco o le loro parti immesse per la prima volta sul mercato siano provviste di marcatura e registrate conformemente alla nuova direttiva oppure disattivate. Gli armaioli sono soggetti all'obbligo di conservare i registri contenenti informazioni sulle armi da fuoco, in entrata e in uscita, per un periodo di 20 anni o durante tutto il periodo di attività. Al fine di migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco, l'articolo 4 paragrafo 4 della nuova direttiva sulle armi impone inoltre agli Stati membri di istituire entro il 31 dicembre 2014 un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, relativo all'acquisizione di armi da fuoco. Si tratta di garantire la possibilità di risalire ai proprietari delle armi. Tale richiesta non ha tuttavia valore «retroattivo» e non è pertanto prevista una registrazione a posteriori di armi già detenute.

­

Acquisizione e detenzione di armi da fuoco Per l'acquisizione di armi da fuoco secondo l'articolo 4bis della nuova direttiva sulle armi è richiesta una licenza (individuale e concreta) o, per le categorie C (armi soggette a dichiarazione) e D (armi da fuoco liberamente acquistabili), un'autorizzazione (generale e astratta) ai sensi della legislazione nazionale; ciò implica una definizione dei gruppi di persone interessati.

Secondo l'articolo 5 della nuova direttiva, l'età minima per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco è, in linea di massima, sempre di 18 anni.

Gli Stati membri potranno tuttora prevedere eccezioni. L'articolo 5 definisce inoltre le condizioni che le persone sotto i 18 anni devono rispettare per l'acquisizione o la detenzione di armi da fuoco per la caccia o il tiro sportivo.

­

Disposizioni penali Secondo l'articolo 16 della nuova direttiva sulle armi, gli Stati membri devono emanare sanzioni efficaci e adeguate da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della nuova direttiva sulle armi.

3056

­

Intermediari Secondo l'articolo 4ter della nuova direttiva sulle armi, gli Stati membri devono esaminare la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari.

­

Procedura per il trasferimento transfrontaliero L'articolo 11 paragrafo 3 della nuova direttiva sulle armi definisce gli obblighi in materia di controlli cui è soggetto lo Stato d'esportazione nel contesto dell'esportazione definitiva di armi. Le autorità dello Stato dal cui territorio viene effettuato il trasferimento in un altro Stato devono verificare, nell'ambito della procedura con la bolletta di scorta, la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e l'oggetto effettivo del trasferimento.

1.4

Valutazione

L'adeguamento della direttiva sulle armi nasce innanzitutto dall'intenzione di attuare i requisiti derivanti dall'adesione della Comunità europea al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. A livello europeo tali adeguamenti non comporteranno tuttavia modifiche o miglioramenti sostanziali, considerato che in numerosi Stati membri dell'UE la legislazione sulle armi corrisponde già alle disposizioni del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. L'attuale legislazione svizzera sulle armi adempie già ampiamente i requisiti, peraltro prevalentemente di carattere esplicativo, della nuova direttiva. Lo stesso vale per le novità introdotte nella nuova direttiva su iniziativa del Parlamento, in particolare le disposizioni relative al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco. Visto che la nuova direttiva sulle armi consente espressamente di mantenere il numero attuale di categorie di armi e quindi delle relative procedure di controllo (cfr. considerando 18 della nuova direttiva sulle armi), la legislazione svizzera in materia di armi dev'essere adeguata solo in minima parte.

1.5

Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen

Gli sviluppi dell'acquis di Schengen sono recepiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 AAS. Non appena l'UE approva uno sviluppo dell'acquis di Schengen, il rispettivo atto è notificato alla Svizzera. Quest'ultima deve quindi comunicare entro 30 giorni dall'adozione dell'atto se intende recepirlo ed eventualmente trasporlo nel diritto nazionale.

La notifica da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che per la Svizzera ha la valenza di un accordo internazionale11. A seconda del contenuto dell'atto UE da trasporre, l'approvazione finale spetta esclu-

11

Messaggio del 1° ottobre 2004 concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5430.

3057

sivamente al Consiglio federale oppure al Parlamento ed eventualmente, in caso di referendum, al popolo.

Se, come nel presente caso, la conclusione dello scambio di note compete all'Assemblea federale o se la sua trasposizione impone degli adeguamenti legislativi, la Svizzera deve informare l'UE che il recepimento dello sviluppo potrà avvenire «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Per l'intera esecuzione della procedura la Svizzera dispone in questo caso di un termine massimo di due anni (compresi i tempi per un eventuale referendum). Il termine si calcola a decorrere dalla notifica dell'atto da parte dell'UE. Lo scambio di note entra in vigore quando la Svizzera notifica all'UE l'adempimento dei «requisiti costituzionali».

Il mancato recepimento da parte della Svizzera di uno sviluppo comporta l'avvio della procedura prevista dall'AAS, in virtù della quale vengono intraprese consultazioni in sede di comitato misto per evitare una cessazione dell'accordo. Nel caso non si raggiunga un accordo entro il termine previsto, l'accordo cessa di essere applicabile.

1.6

Risultati della procedura di consultazione

1.6.1

Introduzione

Il 26 settembre 2008 abbiamo avviato la procedura di consultazione. I Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello nazionali dell'economia sono stati invitati a pronunciarsi in merito alle modifiche apportate alla legge sulle armi in seguito a uno sviluppo dell'acquis di Schengen e a quelle dovute alla trasposizione dell'acquis di Schengen. La consultazione si è conclusa il 30 dicembre 2008.

Complessivamente sono state invitate a partecipare alla consultazione 52 tra autorità e organizzazioni interessate. Al termine della procedura di consultazione, al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sono pervenuti 31 pareri.

Dei 13 partiti politici invitati a prendere posizione, quattro hanno fatto pervenire la propria risposta.

1.6.2

Risultati della consultazione

Nel complesso, l'avamprogetto è stato accolto positivamente. L'UDC lo respinge.

Tre Cantoni (AI, BE, GL) ritengono che, trattandosi di uno sviluppo dell'acquis di Schengen, vi sia una mancanza sostanziale di margini di manovra.

Sono stati accolti favorevolmente in particolare gli ulteriori obblighi di contrassegno, che dovrebbero permettere di agevolare la tracciabilità degli oggetti. Hanno suscitato consensi anche le precisazioni in merito ai sistemi d'informazione relativi all'acquisizione di armi da fuoco da istituire a livello cantonale. Giudizi contrastanti sono stati espressi, invece, sull'opportunità di continuare a registrare l'acquisizione di armi in modo decentrato nei Cantoni. Il PS, la Federazione svizzera dei funzionari di polizia e tre Cantoni (BE, GL, ZH) sono del parere che un sistema centralizzato e 3058

interconnesso possa agevolare e uniformare l'accesso alle informazioni; due Cantoni (TI, VD), la Chambre Vaudoise des Arts et Métiers e il Centre Patronal plaudono invece alla rinuncia a introdurre un sistema d'informazione centralizzato. L'UDC ritiene che il fatto di prescrivere quali informazioni debbano essere trattate nel sistema possa comportare, contrariamente a quanto promesso, l'introduzione di un archivio centralizzato. Il PPD respinge in linea di massima l'introduzione di un sistema d'informazione computerizzato relativo all'acquisizione di armi da fuoco.

Pareri divergenti sono stati espressi anche in merito al prolungamento del periodo di conservazione dei registri delle armi e delle informazioni in essi contenute. Il Cantone di Zurigo e il PS giudicano troppo breve il periodo di conservazione di 20 anni.

Per quanto concerne le informazioni supplementari da iscrivere nei registri, il Cantone di Glarona, il PPD, l'UDC e l'Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti di armi ritengono che tale modifica produca oneri inutili.

L'adeguamento della legge sulle armi all'acquis di Schengen già recepito è stato accolto positivamente da tutti i partecipanti alla consultazione.

2

Commento alle singole disposizioni della nuova direttiva sulle armi

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva sulle armi riguardano sostanzialmente i punti elencati qui appresso.

2.1

Definizioni comuni

Nella nuova direttiva sulle armi è stata introdotta una serie di definizioni nuove o complementari a definizioni già esistenti. Alcune di esse sono elencate qui di seguito: ­

nozione di «arma da fuoco»: finora la direttiva sulle armi non prevedeva alcuna definizione di arma da fuoco. La nuova direttiva adotta invece la definizione del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, secondo cui, per armi da fuoco si intendono le armi portatili a canna che espellono proiettili mediante l'azione di un combustibile propellente. La direttiva precisa inoltre che gli oggetti idonei a essere trasformati in armi da fuoco sono anch'essi da considerarsi armi da fuoco. Ai sensi della nuova direttiva sulle armi, il termine «idoneo a essere trasformato» si riferisce tuttavia esclusivamente agli oggetti che rispondono cumulativamente a due criteri: devono avere l'aspetto di un'arma da fuoco e devono poter essere trasformati in virtù delle proprie caratteristiche di fabbricazione o del materiale utilizzato.

Continuano, infine, a non esser considerate armi da fuoco le eccezioni citate al punto III dell'allegato I (in particolare le armi da fuoco disattivate);

­

nozione di «parte» di un'arma da fuoco: la nuova direttiva sulle armi introduce questa nozione conformemente alla definizione sancita dal Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. La nozione di «parte» comprende quindi non solo le parti essenziali di armi, ovvero le parti determinanti per il funzionamento dell'arma da fuoco (p. es. la canna o la culatta), ma anche i silenziatori; 3059

­

nozione di «munizione»: sempre in conformità con la terminologia adottata nel Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, nella nuova direttiva sulle armi viene introdotta la nozione di munizione, corrispondente alla definizione già contenuta nella legge sulle armi;

­

nozione di «armaiolo»: in virtù della nuova direttiva, la patente di commercio di armi diventa obbligatoria a prescindere dalla categoria di arma da fuoco scambiata o fabbricata e indipendentemente dal fatto che si tratti di armi da fuoco, di parti di armi da fuoco o di munizioni;

­

nozione di «fabbricazione illecita» e «traffico illecito»: la nuova direttiva sulle armi adotta le definizioni di «fabbricazione illecita» e di «traffico illecito» contenute nel Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. La fabbricazione è illecita se le parti essenziali di armi da fuoco sono oggetto di traffico illecito, se l'assemblaggio viene eseguito senza patente di commercio di armi o se l'arma da fuoco non viene contrassegnata al momento della fabbricazione. Per traffico illecito s'intende l'acquisizione, la vendita, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco in violazione degli obblighi di autorizzazione sanciti dalla nuova direttiva sulle armi o in assenza, sulle armi da fuoco assemblate, della marcatura prevista dalla direttiva.

2.2

Marcatura di armi da fuoco e munizioni

La versione precedente della direttiva sulle armi sanciva l'obbligo di contrassegnare le armi da fuoco solo come condizione necessaria per adempiere agli obblighi di autorizzazione e di dichiarazione. La nuova direttiva sulle armi disciplina invece in modo esplicito le modalità di marcatura per tali armi. Secondo l'articolo 4 paragrafo 1, le armi da fuoco immesse sul mercato devono essere provviste di marcatura e registrate, o in caso contrario, disattivate.

Il paragrafo 2 precisa che la marcatura finalizzata a rintracciare le armi da fuoco assemblate («tracing») deve essere apposta su una parte essenziale dell'arma e stabilisce quali indicazioni devono essere riportate. In questo ambito, la nuova direttiva sulle armi conferisce agli Stati membri diverse possibilità, a patto che le armi siano identificabili e quindi rintracciabili e che sia possibile individuarne il Paese di fabbricazione. Lo stesso vale per le armi da fuoco trasferite da scorte governative verso usi permanentemente civili. Queste ultime devono essere contrassegnate in modo tale da consentire l'identificazione del Paese da cui sono trasferite.

La nuova direttiva sulle armi prevede inoltre l'obbligo di contrassegnare le munizioni. Ogni unità elementare d'imballaggio delle munizioni deve pertanto riportare i seguenti dati: il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

2.3

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Su iniziativa del Parlamento europeo, nella direttiva sulle armi sono state introdotte delle novità riguardanti l'attuale regime di controllo, che vanno oltre le disposizioni del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Di fondamentale importanza è l'obbligo esplicito (art. 4 par. 4) di istituire entro il 31 dicembre 2014 un sistema 3060

computerizzato, centralizzato o decentrato, per la registrazione dell'acquisizione di armi da fuoco. La nuova direttiva sulle armi precisa inoltre le informazioni da inserire nel sistema e stabilisce che, per identificare l'arma da fuoco e l'acquirente, i dati devono restare disponibili per almeno 20 anni. Gli Stati membri devono provvedere affinché le armi da fuoco registrate nella banca dati consentano di risalire ai rispettivi proprietari.

Al contempo, gli armaioli sono tenuti, ai sensi di quanto disposto anche dalla vecchia direttiva sulle armi, a conservare un registro nel quale sono iscritte tutte le armi da fuoco in entrata e in uscita. Tuttavia, in luogo dell'obbligo di conservare i dati per cinque anni previsto in precedenza, la nuova direttiva sulle armi impone agli armaioli di conservare un registro fino alla cessazione della propria attività. Successivamente il registro deve essere consegnato all'autorità competente per la gestione del sistema summenzionato.

Le restanti disposizioni sul controllo dell'acquisizione di armi da fuoco sono il frutto di compromessi, come si evince soprattutto dal preambolo, secondo cui gli Stati il cui ordinamento prevede più di due categorie di armi possono continuare a utilizzare questa classificazione. In tal senso l'articolo 4bis della nuova direttiva sulle armi precisa che l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco sono consentite a persone in possesso di un'apposita licenza (come avviene già attualmente per le armi da fuoco proibite e soggette ad autorizzazione della categoria A e B) o specificatamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale. Per quanto riguarda le armi soggette a dichiarazione ai sensi della legislazione svizzera (categorie C e D), la seconda alternativa prevede che esse non devono essere sottoposte all'obbligo di autorizzazione e che, per continuare a soddisfare le prescrizioni della nuova direttiva sulle armi, basta indicare in maniera generale e astratta nella normativa nazionale la cerchia di persone interessate.

Per contro, nonostante sia formulato in maniera generica e quindi applicabile a tutte le categorie di armi, l'articolo 5 pone delle condizioni materiali per l'acquisizione di armi da fuoco che per loro natura devono essere esaminate nell'ottica di una procedura di autorizzazione. Per evitare valutazioni
contraddittorie, tale disposizione va pertanto interpretata alla luce di quanto stabilito nel preambolo, in modo che possa essere applicata solo alle armi da fuoco soggette ad autorizzazione (categoria B).

Rispetto alla vecchia direttiva sulle armi, la disposizione descrive in modo più preciso le normali condizioni per l'acquisizione (motivi d'impedimento). In entrambe le direttive, per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco è richiesta in linea di principio un'età minima di 18 anni. Alle persone sotto i 18 anni sono consentite l'acquisizione (ma non l'acquisto) e la detenzione di armi da fuoco per la caccia o il tiro sportivo. Per l'acquisizione essi necessitano di un'autorizzazione parentale oppure devono essere sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia valide, oppure far parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato.

Resta valido anche il presupposto per l'acquisizione, secondo cui la persona non deve verosimilmente costituire un pericolo per se stessa, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. A tale riguardo, la nuova direttiva sulle armi aggiunge soltanto che la condanna per un reato doloso violento deve essere considerata indicativa di un tale pericolo. Tale disposizione è in linea con l'articolo 8 capoverso 2 della vigente legge sulle armi.

3061

Infine, l'articolo 7 della nuova direttiva sulle armi statuisce in modo chiaro che gli Stati, a determinate condizioni, possono rilasciare licenze pluriennali per l'acquisizione e la detenzione di diverse armi da fuoco soggette ad autorizzazione.

2.4

Traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni

Per quanto riguarda il traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni, la nuova direttiva sulle armi mantiene l'attuale sistema di controllo, introducendo soltanto determinate novità di ordine secondario. La nuova direttiva precisa (art. 11 par. 3 secondo comma) gli obblighi d'informazione nell'ambito della procedura con la bolletta di scorta (ogni esportazione di armi che ha luogo al di fuori del traffico passeggeri), ma solo in riferimento al momento della trasmissione delle informazioni da parte dell'armaiolo: questi è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni necessarie, prima del trasferimento delle armi in un altro Stato Schengen.

Questa modifica è motivata dall'obbligo delle autorità di verificare sul posto, se necessario, la corrispondenza fra il trasferimento effettivo e le informazioni comunicate dagli armaioli. Per quanto concerne il trasferimento temporaneo transfrontaliero nel traffico passeggeri per mezzo della carta europea d'arma da fuoco, il primo comma dell'articolo 12 paragrafo 2 statuisce che gli Stati non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.

2.5

Misure d'accompagnamento

La nuova direttiva sulle armi contiene una serie di disposizioni che completano in modo circostanziato il regime di controllo o che sono di natura meramente formale.

Al primo gruppo di disposizioni appartiene l'articolo 4ter, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a esaminare l'introduzione di un sistema volto a disciplinare l'attività degli intermediari in relazione al trasferimento di armi da fuoco. Tale sistema comprende misure quali l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul territorio nazionale e l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione. Non esiste tuttavia alcun obbligo per l'introduzione di tali disposizioni. È per contro vincolante la disposizione di cui all'articolo 6 della nuova direttiva sulle armi, secondo cui gli Stati devono sottoporre a un rigoroso controllo l'acquisto di armi da fuoco, di loro parti e di munizioni effettuato da privati mediante mezzi di comunicazione a distanza (p. es. Internet).

La nuova direttiva sulle armi definisce inoltre in modo più dettagliato il processo di disattivazione delle armi da fuoco. Essa stabilisce ad esempio che tutte le parti essenziali devono essere rese definitivamente inutilizzabili e che occorre rendere impossibile un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Un'autorità competente deve inoltre attestare, mediante certificato o documento oppure con l'applicazione sull'arma di una marcatura, che tali armi sono definitivamente inutilizzabili. La Commissione è tenuta invece a emanare principi su direttive comuni e sulle norme e le tecniche di disattivazione.

L'articolo 16 della nuova direttiva sulle armi obbliga infine gli Stati membri a formulare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della direttiva.

3062

Di natura meramente formale sono invece le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni. L'articolo 13 paragrafo 3 della nuova direttiva sulle armi obbliga gli Stati membri allo scambio costante d'informazioni, la cui esecuzione dovrebbe avvenire soprattutto nell'ambito del gruppo di contatto (una specie di forum di discussione) che la Commissione è chiamata a istituire a tal fine. Inoltre, la Commissione è tenuta, in virtù della clausola di revisione di cui all'articolo 17, a presentare entro cinque anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della nuova direttiva sulle armi e ad effettuare entro quattro anni uno studio sui vantaggi e gli svantaggi del passaggio da quattro a due categorie di armi da fuoco (armi proibite e armi soggette ad autorizzazione).

3

Adeguamento della legge sulle armi all'acquis di Schengen già recepito (RS 514.54; LArm)

L'articolo 2 paragrafo 2 della vigente direttiva sulle armi esclude espressamente dal campo d'applicazione i trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Di conseguenza le procedure previste per l'esportazione a titolo professionale di armi e munizioni da guerra non vanno applicate e pertanto, in questi casi, non è necessaria la bolletta di scorta. Questa eccezione non era stata contemplata nel piano di attuazione originario. Secondo tale piano per ovviare al doppio obbligo di autorizzazione il Consiglio federale avrebbe dovuto statuire a livello di ordinanza la rinuncia all'autorizzazione prevista dalla legislazione sul materiale bellico (cfr. messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5577). Il piano era stato abbandonato su richiesta della SECO e in seguito a un'ulteriore valutazione della situazione effettuata nel quadro della revisione totale dell'ordinanza sulle armi (OArm). L'articolo 22b della legge sulle armi, inserito nel quadro del primo recepimento della direttiva sulle armi12, prevede invece che ogni esportazione definitiva di armi da fuoco in uno Stato Schengen al di fuori del traffico passeggeri debba esser effettuata con bolletta di scorta. Conformemente all'articolo 22a, all'esportazione di armi si applica la legislazione sul materiale bellico o la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego; tuttavia, poiché è fatto salvo l'articolo 22b, per l'esportazione sarebbe sempre necessaria una bolletta di scorta.

Per esentare nella misura consentita gli esportatori dal doppio obbligo d'autorizzazione, nel quadro della revisione totale dell'ordinanza sulle armi (OArm) nell'articolo 44 capoverso 2 è stato stabilito, soprattutto su richiesta della SECO, che per l'esportazione a titolo professionale in uno Stato Schengen di armi da fuoco, di loro parti essenziali o delle relative munizioni contemplate dalla legislazione sul materiale bellico non è necessaria la bolletta di scorta. Secondo l'articolo 6a capoverso 3 dell'ordinanza sul materiale bellico, invece, (OMB; RS 514.511) chiunque intende esportare, a titolo non professionale, armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni verso un altro Stato Schengen non necessita di un'autorizzazione d'esportazione. La sovrapposizione con la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego è stata eliminata da una disposizione analoga dell'articolo 13 capoverso 1 lettera k dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice 12

Cfr. il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362).

3063

impiego (OBDI; RS 946.202.1), in virtù della quale tutte le esportazioni di armi da fuoco, a titolo professionale o non professionale, in uno Stato Schengen sono esentate dall'obbligo di autorizzazione. Dette esportazioni sono disciplinate esclusivamente dalla legislazione sulle armi. Grazie alle disposizioni dell'OArm, dell'OMB e dell'OBDI, è stato possibile eliminare il doppio obbligo di autorizzazione già a partire dall'entrata in vigore della nuova legislazione sulle armi del 12 dicembre 2008.

Pertanto è necessario sancire in una legge, e più precisamente nell'articolo 22b LArm, l'esenzione dalla bolletta di scorta per l'esportazione a titolo professionale di armi e munizioni da guerra.

4

Ripercussioni

L'oggetto più importante della nuova direttiva sulle armi è costituito dall'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema d'informazione computerizzato sull'acquisizione di armi da fuoco. Dalla consultazione dei Cantoni è risultato che la registrazione dell'acquisizione delle armi da fuoco viene già effettuata elettronicamente. Si ritiene pertanto che l'obbligo non comporti costi aggiuntivi per la Confederazione e per i Cantoni. Gli ulteriori adeguamenti della nuova direttiva sulle armi sono di carattere esplicativo o tecnico. Dunque si può dedurre che la Confederazione sarà in grado di finanziare la loro trasposizione ricorrendo alle risorse preventivate.

5

Programma di legislatura

L'oggetto non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200813 sul programma di legislatura 2007­2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200814 sul programma di legislatura 2007­2011. Esso costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen e deve essere trasposto entro i termini previsti.

6

Modifica della legge sulle armi

6.1

Situazione giuridica attuale

Le disposizioni della nuova direttiva sulle armi che si riferiscono esclusivamente alle armi della categoria D (armi da fuoco liberamente acquistabili) non sono determinanti per la Svizzera, in quanto sono tre e non quattro le categorie di armi contemplate dalla legge sulle armi (armi proibite, armi soggette ad autorizzazione e armi soggette a dichiarazione). Nel quadro della trasposizione della nuova direttiva sulle armi, queste novità possono quindi essere tralasciate.

Le ulteriori definizioni della nuova direttiva sulle armi non sono recepite in quanto tali nella legislazione svizzera, perché sono già presenti oppure perché il loro contenuto è già disciplinato da altre disposizioni. Le definizioni della direttiva sono pertanto prese in considerazione nei singoli casi in cui vengono applicate.

13 14

FF 2008 597 FF 2008 7469

3064

Diversi sono gli ambiti normativi della nuova direttiva sulle armi già contemplati dalla legge sulle armi. I principali punti sono riassunti qui di seguito.

Silenziatori I silenziatori, contemplati dal nuovo articolo 1 paragrafo 1 lettera a della direttiva sulle armi, sono considerati accessori di armi in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a della legge sulle armi (LArm). Gli accessori di armi appartengono alla categoria delle armi proibite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera g LArm che possono essere acquistate soltanto con autorizzazione eccezionale. Non è pertanto necessario adeguare la legge sulle armi, in quanto i silenziatori fanno già parte della categoria di armi proibite dalla legislazione svizzera sulle armi.

Estensione dell'obbligo di autorizzazione anche agli armaioli che fabbricano o commerciano parti di armi da fuoco e munizioni L'articolo 1 paragrafo 2 della nuova direttiva sulle armi prevede per gli armaioli l'obbligo di autorizzazione, indipendentemente dal fatto che essi fabbrichino o commercino armi da fuoco o esclusivamente parti di esse o munizioni. L'articolo 17 LArm contiene già una disposizione in tal senso. Nella cosiddetta revisione «nazionale», in cui erano stati affrontati i punti ancora in sospeso dopo la trasposizione della direttiva europea sulle armi nella legislazione svizzera15, è stato sancito l'obbligo di possedere una patente di commercio di armi anche per gli accessori di armi. Inoltre per la legislazione svizzera, il controllo della categoria di armi trattata dall'armaiolo nell'esercizio della propria attività non ha alcuna rilevanza, visto che l'articolo 17 LArm prevede l'obbligo di possedere una patente di commercio di armi per tutte le categorie. Pertanto nemmeno l'articolo 4 paragrafo 3 della nuova direttiva sulle armi deve essere trasposto.

Marcatura e registrazione delle armi da fuoco immesse sul mercato L'articolo 4 paragrafo 1 della nuova direttiva sulle armi prevede la marcatura e la registrazione o, in caso contrario, la disattivazione delle armi da fuoco immesse sul mercato. In virtù dell'articolo 31 LArm, che disciplina il sequestro di armi, l'autorità competente procede al sequestro delle armi portate da persone non legittimate o in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8
capoverso 2. Nel quadro della revisione «nazionale» sono stati inseriti come condizioni per il sequestro anche l'acquisto e il possesso illecito. Il sequestro di armi da fuoco o di loro parti essenziali sprovviste del necessario contrassegno di cui all'articolo 18a LArm non è invece contemplato e deve esser pertanto menzionato per adempiere i requisiti della nuova direttiva sulle armi. L'articolo 31 capoverso 3 LArm disciplina le condizioni per la confisca definitiva degli oggetti sequestrati in caso di rischio di utilizzazione abusiva. A tale proposito la revisione «nazionale» della legge sulle armi precisa che si tratta, ad esempio, dei casi in cui delle persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti. Per soddisfare l'esigenza di disattivare gli oggetti non contrassegnati conformemente all'articolo 18a LArm, è necessario inoltre completare l'articolo 31 capoverso 3 lettera b. Il nuovo articolo stabilisce che gli oggetti fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010 devono essere confiscati se sprovvisti del contrassegno necessario. È stata scelta la data del 15

Cfr. il testo in RU 2008 5499.

3065

28 luglio 2010 in quanto essa coincide con il termine per la trasposizione della nuova direttiva sulle armi. A partire da tale data tutti gli oggetti dovranno obbligatoriamente essere provvisti di contrassegno ai sensi dell'articolo 18a oppure rientrare nell'ambito della disposizione derogatoria di cui all'articolo 31 capoverso 2 OArm.

L'articolo 4 paragrafo 2 della nuova direttiva sulle armi disciplina la marcatura delle armi da fuoco. Esso stabilisce le indicazioni che devono essere riportate sull'arma assemblata. Tali requisiti corrispondono a quanto già stabilito dall'articolo 18a dell'«adeguamento a Schengen» della legge sulle armi. Inoltre, nel quadro della revisione «nazionale» era stato inasprito l'obbligo di contrassegno estendendolo anche agli accessori di armi. In questo ambito non è pertanto necessario alcun adeguamento legislativo. Il secondo comma della nuova direttiva sulle armi statuisce che le armi trasferite da scorte governative verso usi permanentemente civili debbano essere contrassegnate in modo tale da consentire l'identificazione del Paese di trasferimento.

In Svizzera, per quanto riguarda la Confederazione hanno in dotazione un'arma da fuoco, oltre ai militari, gli impiegati dell'Amministrazione delle dogane (segnatamente del Corpo delle guardie di confine), parte dei collaboratori dell'Ufficio federale di polizia e i membri del corpo di guardia degli impianti nucleari; nei Cantoni e nei Comuni, possiedono un'arma gli agenti di polizia, gli ispettori della caccia e i guardiacaccia. Le autorità succitate hanno anche la possibilità di trasferire le armi verso usi civili (soprattutto a conclusione del rapporto di servizio).

L'esercito svizzero contrassegna tutte le armi d'ordinanza con l'emblema svizzero (croce svizzera), un numero individuale e la lettera «A» di «Armee» (esercito in tedesco). In caso di cessione in proprietà, l'arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P» in conformità dell'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari16.

Le armi da fuoco in dotazione alle autorità federali, cantonali e comunali di polizia, alle autorità doganali e all'ispettorato della caccia nonché ai guardiacaccia sono contrassegnate in linea di massima allo stesso modo delle armi da fuoco destinate all'uso civile. Tali armi possono
eventualmente riportare un contrassegno aggiuntivo (p. es. uno stemma). Le armi da fuoco in dotazione al corpo di guardia degli impianti nucleari non vengono trasferite verso l'uso civile. In conclusione, vista la possibilità d'identificare il Paese di trasferimento per tutte le armi di servizio trasferite verso l'uso civile, non occorre alcun adeguamento legislativo.

Adeguamenti relativi alle armi della categoria D Considerato che la categoria D non è contemplata dalla legislazione svizzera, l'abrogazione della proroga della validità per le carte europee d'arma da fuoco, su cui sono registrate esclusivamente armi di questa categoria, non implica nessuna modifica nella legislazione svizzera sulle armi.

Per il medesimo motivo, la Svizzera non è tenuta a regolamentare l'obbligo, previsto dall'articolo 4 paragrafo 5 della nuova direttiva sulle armi, di poter risalire ai proprietari anche per le armi della categoria D.

Poiché, infine, la legislazione nazionale, e precisamente l'articolo 10 LArm, disciplina in modo esplicito l'acquisto di armi da fuoco delle categorie C e D, anche 16

RS 514.10

3066

l'articolo 4bis della nuova direttiva sulle armi non richiede alcun adeguamento legislativo.

Esame della possibilità di regolamentare le attività degli intermediari In virtù dell'articolo 4ter della nuova direttiva sulle armi, gli Stati membri devono esaminare la possibilità di regolamentare le attività degli intermediari. Conformemente all'articolo 17 capoverso 1 della vigente legge sulle armi, è necessaria una patente di commercio di armi anche per esercitare l'attività di mediazione a titolo professionale avente come oggetto armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni. Nell'ambito della revisione «nazionale», il campo di applicazione è stato esteso anche alla mediazione avente come oggetto parti di armi appositamente costruite o accessori di armi. Vista la difficoltà di controllarla, allo stato attuale non è necessario regolamentare ulteriormente l'attività degli intermediari.

Controllo dell'acquisizione tramite mezzi di comunicazione a distanza L'articolo 6 della nuova direttiva sulle armi sancisce il controllo dell'acquisizione tramite mezzi di comunicazione a distanza. Nel quadro della revisione «nazionale» è stato introdotto l'articolo 7b, in cui sono definite le forme di offerta vietate. Tale modifica concerne soprattutto le offerte su Internet. Allo stesso modo, all'articolo 2 della direttiva 97/7 CE, il «contratto a distanza» viene definito come un «contratto avente come oggetto un bene che viene concluso impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza». Anche per questo ambito non è pertanto necessario adeguare la legislazione svizzera.

Proroga dell'autorizzazione all'acquisto di armi da fuoco Nemmeno l'articolo 7 della nuova direttiva sulle armi comporta per la Svizzera la necessità di legiferare. Secondo l'articolo 8 capoversi 5 e 9b LArm, la validità del permesso d'acquisto di armi è di sei mesi (con la possibilità di prorogarlo per ulteriori tre mesi). Tale disposizione va mantenuta.

Riduzione del numero di categorie di armi da fuoco Il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 7 paragrafo 5 della nuova direttiva sulle armi è in relazione con la riduzione da quattro a due del numero di categorie di armi (proibite, soggette ad autorizzazione) inizialmente auspicata dal Parlamento europeo. Tale soluzione avrebbe comportato l'obbligo di
autorizzazione per le armi delle categorie C e D in caso di nuove acquisizioni. Tuttavia la nuova direttiva sulle armi non sancisce alcuna riduzione delle categorie di armi. Il paragrafo 5 non va pertanto trasposto.

Condanna per reati violenti come motivo di esclusione per l'acquisizione di armi da fuoco In linea di principio l'articolo 8 capoverso 2 lettera d LArm, contempla già la condanna per un reato doloso violento ai sensi dell'articolo 5 lettera b della nuova direttiva sulle armi come motivo di esclusione per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. Non è necessaria pertanto alcuna modifica della legislazione sulle armi.

3067

La richiesta, espressa durante la consultazione, di estendere il campo d'applicazione dell'articolo 11a LArm anche alle persone maggiorenni è in contrasto con il testo della nuova direttiva sulle armi che prevede un'eccezione all'obbligo di autorizzazione per l'acquisizione (ma non l'acquisto) e la detenzione di armi da fuoco per praticare la caccia e il tiro sportivo soltanto per le persone sotto i 18 anni.

Eccezioni all'obbligo di autorizzazione per cacciatori e tiratori sportivi L'articolo 25a capoverso 3 lettera a LArm autorizza il Consiglio federale a prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per cacciatori e tiratori sportivi, in linea con quanto menzionato anche nell'articolo 12 paragrafo 2 primo comma della nuova direttiva sulle armi. Queste disposizioni si concretizzano nell'articolo 40 capoverso 3 OArm.

Nessuna tassa o autorizzazione aggiuntiva per la carta europea d'arma da fuoco La legislazione svizzera sulle armi, in linea con l'articolo 12 paragrafo 2 primo comma 1 della nuova direttiva sulle armi, non prevede la riscossione di tasse e nemmeno un'autorizzazione per l'accettazione della carta europea d'arma da fuoco.

In tale ambito non è pertanto necessario alcun adeguamento legislativo.

Miglioramento dello scambio d'informazioni tra Stati Lo scambio d'informazioni di cui all'articolo 13 paragrafo 3 della nuova direttiva sulle armi è di natura meramente tecnica e amministrativa e non include lo scambio dei dati personali. Non occorre quindi alcuna base legale e l'articolo non necessita di essere trasposto nella legge sulle armi.

Precisazioni in merito alla disattivazione di armi da fuoco L'allegato 1 punto III della nuova direttiva sulle armi contiene alcune precisazioni in merito alla disattivazione delle armi da fuoco. Tali disposizioni non devono essere trasposte nella legge sulle armi, in quanto la legislazione svizzera in materia non prevede alcuna norma specifica per le armi da fuoco disattivate. Le armi disattivate continuano dunque a essere considerate, secondo i casi, come armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione o a dichiarazione. Occorre pertanto osservare le rispettive disposizioni in vigore.

Sanzioni In base all'articolo 16 della nuova direttiva sulle armi, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione della stessa
direttiva. I paragrafi 2bis e 2ter dell'articolo 1 menzionano la «fabbricazione illecita» e il «traffico illecito». La fabbricazione è illecita quando le parti essenziali delle armi da fuoco sono oggetto di traffico illecito, quando l'armaiolo non è in possesso dell'autorizzazione necessaria o le armi da fuoco assemblate, al momento della fabbricazione, non sono provviste di marcatura. Per traffico illecito s'intende il commercio di armi da fuoco sprovviste di marcatura, oppure il commercio effettuato violando gli obblighi di autorizzazione previsti. La legislazione svizzera sulle armi prevede già in linea di principio delle sanzioni per la fabbricazione illecita e il traffico illecito. In concreto, il traffico illecito può sottintendere l'assenza dell'autorizzazione necessaria, quindi, nel caso di 3068

armi soggette ad autorizzazione, del permesso d'acquisto d'armi o, nel caso d'introduzione dell'arma nel territorio svizzero, dell'autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero. Entrambe le fattispecie sono contemplate dall'articolo 33 capoverso 1 lettera a LArm. Per traffico illecito s'intende inoltre l'inosservanza della procedura con la bolletta di scorta ai sensi dell'articolo 22b LArm (cfr. le spiegazioni relative agli artt. 33 e 34). La fabbricazione illecita è menzionata esplicitamente nell'articolo 33 capoverso 1 lettera a LArm con l'espressione «fabbrica senza diritto». Inoltre, la fabbricazione senza la patente di commercio di armi e la fabbricazione senza contrassegno sono sanzionate rispettivamente dall'articolo 33 lettera a e dall'articolo 33 lettera f LArm. Tuttavia è necessario aggiungere anche la violazione dell'obbligo di contrassegno delle unità elementari di imballaggio delle munizioni e l'immissione in commercio di oggetti sprovvisti del contrassegno necessario (cfr. le spiegazioni relative all'art. 33).

L'articolo 17 della nuova direttiva sulle armi è destinato alla Commissione e non richiede pertanto una trasposizione.

6.2 Art. 18

Trasposizione nella legge sulle armi Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale

L'articolo 1 paragrafo 2 della nuova direttiva sulle armi statuisce che la nozione di armaiolo comprende anche chi esercita le attività già elencate nella vigente direttiva sulle armi (fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione) utilizzando parti di armi da fuoco o munizioni. Pertanto occorre menzionare nel presente articolo che una patente di commercio di armi è necessaria per la riparazione a titolo professionale di parti di armi da fuoco e munizioni. Per ragioni di completezza e di coerenza, occorre altresì menzionare le parti costruite appositamente, gli accessori di armi e gli elementi di munizioni.

Inoltre, l'obbligo di possesso di una patente di commercio di armi è stato esteso, conformemente alla regolamentazione già prevista nella direttiva sulle armi (art. 1 par. 2), alla modifica a titolo professionale di tutte le armi da fuoco, delle relative parti ecc. Per motivi di sistematica, l'articolo è suddiviso in base alle diverse attività elencate.

Art. 18a cpv. 1 La modifica dell'articolo 18a capoverso 1 concerne soltanto il testo tedesco. Per rispettare la parità fra i sessi è stato aggiunto il termine «Herstellerin».

Art. 18b

Contrassegno di munizioni

L'articolo 4 paragrafo 2 della nuova direttiva sulle armi prevede la marcatura delle unità elementari di imballaggio delle munizioni. Esso precisa inoltre che la marcatura deve riportare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. Gli Stati membri possono decidere di applicare la Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

3069

In conformità all'articolo 18a LArm che disciplina il contrassegno delle armi da fuoco, con l'articolo 18b s'intende disciplinare il contrassegno delle unità elementari di imballaggio delle munizioni. La legge si limita a statuire che il contrassegno deve essere apposto sia sulle unità elementari di imballaggio di munizioni prodotte in Svizzera sia su quelle introdotte nel territorio svizzero. A differenza delle disposizioni sul contrassegno delle armi da fuoco, nel caso della marcatura delle unità elementari di imballaggio delle munizioni è possibile rinunciare alla formulazione «contrassegnare distintamente», in quanto sulle diverse unità d'imballaggio è riportato lo stesso numero di identificazione del lotto. Poiché in Svizzera non si effettua la punzonatura delle armi, nel nostro Paese la Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili è inapplicabile.

Art. 19 cpv. 1 Dal tenore dell'attuale articolo 19 capoverso 1 non si evince chiaramente se il divieto di modificare le armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 si applichi alla modifica a titolo professionale o non professionale. Dato che la disposizione si riferisce al secondo caso, si è deciso di menzionare in modo esplicito il divieto di modificare le armi «a titolo non professionale».

Art. 21

Contabilità

L'articolo 4 paragrafo 4 della nuova direttiva sulle armi impone agli armaioli di conservare durante il loro periodo di attività un registro contenente le informazioni sulle armi. A seguito dell'adeguamento dell'articolo 18 LArm, che stabilisce l'obbligo di possedere una patente di commercio di armi anche per la modifica a titolo professionale, occorre iscrivere nei registri anche la modifica a titolo professionale di armi da fuoco.

Per la riparazione a titolo professionale, introdotta nell'articolo 18 capoverso 2 nell'ambito dell'«adeguamento a Schengen», non era stato previsto alcun obbligo di tenere un registro. Tale obbligo è stato ora recepito nel disegno di legge per ragioni di completezza.

La nuova direttiva sulle armi prevede che, dopo la cessazione dell'attività, i registri siano consegnati all'autorità che gestisce il sistema d'informazione computerizzato.

Le informazioni che vi sono registrate devono essere disponibili per un periodo di almeno 20 anni.

L'obbligo di tenere la contabilità è stato trasposto nell'articolo 21 LArm. Considerato che secondo la legislazione svizzera i libri contabili devono essere generalmente conservati per dieci anni, gli armaioli non saranno tenuti a conservare i registri fino al termine della loro attività.

In linea con quanto già previsto nell'ambito dell'«adeguamento a Schengen» della legislazione sulle armi, spetta all'autorità cantonale competente per il rilascio di permessi d'acquisto di armi garantire la conservazione di tali registri. In virtù del presente adeguamento, esse sono tenute a provvedere affinché i registri siano conservati per un periodo complessivo di 20 anni. Gli ulteriori adeguamenti concernenti i capoversi 2 e 4 sono di natura formale.

In vista dell'attuazione dello strumento di «marking e tracing» (Strumento internazionale per una rapida e sicura identificazione e tracciabilità delle armi leggere e di 3070

piccolo calibro illecite, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 dicembre 2005), occorrerà esaminare l'opportunità di prolungare ulteriormente il periodo di conservazione. Lo strumento stabilisce una durata di conservazione dei registri di 30 anni se si tratta di documenti concernenti la fabbricazione. Occorrerà inoltre valutare la necessità di prolungare il periodo di conservazione dei documenti anche nel caso degli obblighi prescritti dalla legislazione sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego. Contestualmente all'adozione dello strumento di «marking e tracing» sarà applicato anche il Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. L'attuazione di tali accordi internazionali dovrà avvenire prima di un'eventuale votazione sull'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi».

Art. 22c

Controllo delle bollette di scorta da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

Secondo l'articolo 11 paragrafo 3 secondo comma della nuova direttiva sulle armi, l'autorità dello Stato membro a partire dal quale viene effettuato il trasferimento di armi da fuoco esegue i controlli, se necessario sul posto, per verificare se quanto viene trasferito coincide effettivamente con le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta. La soluzione più logica è di far eseguire i controlli a campione dall'Amministrazione delle dogane. Tale soluzione non comporta molti oneri amministrativi, in quanto al momento dell'esportazione gli oggetti da esportare devono essere accompagnati dalla bolletta di scorta. Inoltre, l'articolo 25 della legge sulle dogane (RS 631.0) impone l'obbligo di dichiarazione per le merci che s'intendono esportare e introdurre sul territorio svizzero. L'Amministrazione delle dogane dispone pertanto delle informazioni necessarie e può eseguire agevolmente i controlli a campione confrontando sul posto la bolletta di scorta direttamente con gli oggetti da esportare.

L'attribuzione di tale compito alle autorità cantonali competenti, invece, produrrebbe innanzitutto oneri amministrativi, poiché le indicazioni sulla bolletta di scorta andrebbero comunicate a tali autorità prima dell'esportazione, e inoltre l'armaiolo potrebbe comunque modificare successivamente la fornitura. Non vi sarebbe quindi la garanzia che la fornitura coincida effettivamente con le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta.

Art. 31 cpv. 1 lett. d ed e nonché 3 Conformemente alle considerazioni del punto 6.1, il presente articolo sancisce il sequestro e la confisca definitiva di armi da fuoco o di loro parti essenziali sprovviste del necessario contrassegno di cui all'articolo 18a LArm. Tuttavia l'«adeguamento a Schengen» e la presente revisione non prevedono l'obbligo di apporre una marcatura a posteriori per le armi da fuoco, le relative parti essenziali o gli accessori che sono stati fabbricati o introdotti nel territorio svizzero prima dell'entrata in vigore della presente revisione.

Il capoverso 1 lettera d consente alle autorità competenti di sequestrare armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori sprovvisti del contrassegno necessario. Spetta successivamente al detentore o al proprietario dimostrare che gli oggetti in questione sono stati fabbricati o introdotti nel territorio
svizzero prima del 28 luglio 2010 (termine entro cui la nuova direttiva sulle armi dovrà essere trasposta). Trattandosi di merci pericolose e considerata la difficoltà di rintracciare le armi

3071

prive di contrassegno, è ragionevole che sia il detentore o il proprietario degli oggetti in questione a dover comprovare la loro conformità alla legge.

Inoltre, poiché in virtù della revisione «nazionale» anche gli accessori devono essere provvisti del contrassegno di cui all'articolo 18a, è opportuno che essi vengano inseriti, per ragioni di uniformità, nel capoverso 1 lettera d. Si tratta di una disposizione ragionevole, nonostante la nuova direttiva sulle armi non contempli alcun obbligo per la marcatura di accessori di armi e conseguentemente per la loro disattivazione in caso di violazione di tale obbligo.

La nuova direttiva sulle armi non prevede nemmeno la disattivazione delle unità elementari di imballaggio di munizioni che non rispettano l'obbligo di contrassegno.

Tuttavia, per ragioni di completezza e di coerenza, è opportuno prevedere, in caso di violazione dell'obbligo di contrassegno, anche il sequestro degli oggetti in questione.

L'articolo 31 capoverso 3 LArm definisce le condizioni per la confisca definitiva degli oggetti sequestrati. Tali oggetti devono essere definitivamente confiscati in caso di rischio di utilizzazione abusiva. A titolo di esempio si fa menzione di persone minacciate o ferite da tali oggetti. Allo stesso modo, si può ipotizzare un'utilizzazione abusiva anche in caso di armi da fuoco, di loro parti essenziali e accessori o di unità elementari di imballaggio di munizioni sprovviste del necessario contrassegno. Dati i problemi di tracciabilità derivanti dall'assenza del contrassegno, tali oggetti, infatti, possono essere facilmente utilizzati per compiere dei reati. Per tale ragione il capoverso 3 prevede la confisca definitiva anche per gli oggetti di cui al capoverso 1 lettera b.

Il diritto cantonale deve inoltre prevedere la disattivazione di tali oggetti per soddisfare i requisiti della nuova direttiva sulle armi. L'ordinanza sulle armi non disciplina la procedura per la confisca definitiva.

Occorre inoltre precisare che, conformemente all'articolo 333 capoverso 1 CP, le norme di cui all'articolo 69 e seguenti del CP sono applicabili a tutto il diritto penale federale, salvo disposizioni contrarie del diritto penale accessorio (cfr. DTF 129 IV 81 e Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, AJP 2000, pag. 163 seg.).

Art. 32a cpv. 2,
32b cpv. 5 e 32c cpv. 3bis L'articolo 4 paragrafo 4 primo comma della nuova direttiva sulle armi statuisce di creare entro il 31 dicembre 2014 un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato. Con gli articoli 32a capoverso 2, 32b capoverso 5 e 32c capoverso 3bis LArm s'intende mettere a disposizione dei Cantoni una base legale a cui questi ultimi possono fare direttamente riferimento. Per ragioni di coerenza, la norma sul sistema d'informazione cantonale è stata integrata in quella sui sistemi d'informazione gestiti dall'Ufficio centrale Armi. I Cantoni attualmente gestiscono già un simile archivio elettronico sull'acquisizione di armi. Non sarà pertanto necessario usare l'intero periodo fino al 2014 previsto per la realizzazione dalla nuova direttiva sulle armi. Si rinuncerà inoltre all'istituzione di un archivio centrale, vista l'opposizione manifestata dai Cantoni durante la seconda consultazione relativa alla revisione «nazionale» della legislazione sulle armi (cfr. nota 15).

L'articolo 32b capoverso 5 LArm indica soltanto i dati che in virtù della nuova direttiva sulle armi devono essere inseriti obbligatoriamente nel sistema d'informa3072

zione. L'articolo 32c capoverso 3bis menziona i diritti d'accesso che, conformemente al parere della Commissione europea e secondo il capoverso 2 devono essere limitati alle autorità di polizia e giudiziarie. Si tratta di un'ottima soluzione, poiché l'articolo non specifica quali altre autorità necessitano di un accesso ed è formulato in modo tale da garantire un accesso a tutte le autorità cantonali che svolgono compiti di polizia. Pertanto nel Cantone di Zurigo l'accesso al sistema d'informazione potrà essere garantito anche ai Comuni competenti per il rilascio dei permessi d'acquisto di armi. Tale disposizione deve essere attuata a livello di disposizione esecutiva cantonale. Oltre alle armi da fuoco, i Cantoni hanno la possibilità di inserire nel sistema d'informazione anche altre armi.

Nelle rubriche degli articoli 32a e 32b il termine «banche dati» è sostituito dal termine più ricorrente di «sistemi d'informazione». Poiché, nella legislazione sulle armi, i sistemi d'informazione della Confederazione recano nella loro denominazione il termine «banca dati», all'articolo 32a capoverso 1 non si apportano modifiche.

Nella versione francese dell'articolo 32b, l'attuale espressione «coordonnées» è sostituita dall'espressione più precisa «identité».

Art. 33, rubrica, cpv. 1 lett. a, f ed fbis nonché 3 lett. a e c La rubrica dev'essere adeguata a seguito della revisione della parte generale del Codice penale. Infatti, in base all'articolo 10 del Codice penale per crimini s'intendono i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni mentre i delitti sono i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Considerato che il reato commesso per mestiere rappresenta una circostanza aggravante punita secondo il capoverso 3 con una pena detentiva fino a cinque anni e quindi un crimine, occorre inserire nel titolo anche la voce «crimini».

L'ordine del titolo si spiega con il fatto che i delitti e i crimini sono rispettivamente sanzionati dai capoversi 1 e 3.

È stata inoltre colta l'occasione per cancellare dal capoverso 1 la riparazione a titolo professionale. Si tratta di una svista del legislatore, dato che essa era già contemplata dal capoverso 3.

Inoltre, sempre per ragioni di completezza e per correggere una svista del legislatore, la modifica senza
diritto e l'offerta intenzionale, a titolo professionale e senza diritto sono state inserite rispettivamente nel capoverso 1 lettera a e nel capoverso 3 lettera a dell'articolo 33.

Dalla riformulazione dell'articolo 22b LArm (cfr. considerazioni al n. 7) scaturisce anche un adeguamento della corrispondente disposizione penale. Visto che l'esportazione senza bolletta di scorta costituisce una grave violazione, nell'articolo 33 capoverso 1 lettera a è stato introdotto il testo «senza diritto ... esporta in uno Stato Schengen». È stata inoltre corretta la disposizione di cui all'articolo 34, inserita nel quadro della prima trasposizione dell'acquis di Schengen, che classificava come contravvenzione la violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 22b LArm.

Secondo l'articolo 1 paragrafi 2bis e 2ter della nuova direttiva sulle armi, gli Stati membri devono impedire la fabbricazione o l'immissione in commercio di armi da fuoco, di loro parti e munizioni che sono oggetto di traffico illecito. Allo stesso modo l'articolo 33 lettera f punisce gli armaioli che non adempiono all'obbligo di contrassegnare le unità elementari di imballaggio delle munizioni conformemente all'articolo 18b.

3073

In base alla lettera fbis sono inoltre sanzionati gli armaioli che immettono in commercio armi da fuoco, relative parti e munizioni sprovviste del necessario contrassegno. Rispetto all'avamprogetto di decreto federale, l'espressione «costruite appositamente» è stata stralciata dalle lettere f e fbis dell'articolo 33, visto che l'articolo 18a LArm non prevede alcun obbligo di contrassegno per queste parti di armi.

In linea con le considerazioni in merito all'articolo 18 LArm, in base al quale è richiesta una patente di commercio di armi anche per la modifica a titolo professionale di armi da fuoco, loro parti e munizioni, al capoverso 3 lettera a viene menzionata anche la modifica a titolo professionale senza diritto.

Inoltre, nel capoverso 3 lettera a è stata aggiunta l'esportazione senza diritto a titolo professionale in uno Stato Schengen.

Il capoverso 3 lettera c sanziona infine l'immissione in commercio intenzionale e a titolo professionale di armi da fuoco e di munizioni non contrassegnate conformemente agli articoli 18a e 18b.

Art. 40 cpv. 3 A tale disposizione è stata aggiunta l'espressione «della Confederazione» per precisare che la norma concerne il trattamento delle informazioni nelle banche dati della Confederazione.

7

Adeguamenti della legge sulle armi all'acquis di Schengen già recepito

Art. 4 cpv. 1 lett. c e 2bis La modifica del capoverso 1 lettera c concerne esclusivamente il testo francese.

Nell'ambito della revisione «nazionale» della legge sulle armi, nella presente disposizione, relativa alla definizione di «coltelli», si era omesso di apporre l'aggettivo «automatico» al termine «meccanismo di apertura». Tale nozione è stata integrata in occasione del presente progetto nel capoverso 1 lettera c della versione francese.

Al capoverso 2bis è stato inserito il termine «Stato Schengen». È stato inoltre specificato che gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato. Tale modifica ha permesso di eliminare in tutta la legge le ricorrenti note a piè di pagina e i relativi riferimenti a detti accordi.

Art. 22b

Bolletta di scorta

Come spiegato nel numero 3, il presente articolo sancisce che per l'esportazione in uno Stato Schengen la bolletta di scorta occorre solo nei casi in cui la direttiva sulle armi lo esige.

Il capoverso 2 stabilisce quindi l'eccezione alla regola enunciata al capoverso 1 secondo cui ogni esportazione di armi da fuoco, di loro parti essenziali e di munizioni in un altro Stato Schengen deve avvenire con bolletta di scorta.

Per l'esportazione a titolo professionale di armi da fuoco, delle relative parti essenziali e delle munizioni contemplate dalla legislazione sul materiale bellico non è 3074

necessaria la bolletta di scorta. L'esportazione continua a essere disciplinata esclusivamente dalle disposizioni della legislazione sul materiale bellico. L'attuale capoverso 2 può essere abrogato, in quanto i nuovi capoversi 1 e 4 prevedono che l'Ufficio centrale è competente per il rilascio della bolletta di scorta e che quest'ultima deve accompagnare gli oggetti da esportare. Il contenuto dell'attuale capoverso 4 è stato spostato nel capoverso 3. Il capoverso 4, invece, riproduce in larga misura il contenuto del capoverso 3 dell'articolo vigente. Il capoverso 5 è stato modificato con la semplice aggiunta del termine «munizioni». L'aggiunta è stata fatta anche nel resto dell'articolo. Le munizioni sono infatti soggette alla procedura della bolletta di scorta, visto che sono esentate, in virtù dell'articolo 6a OMB, dall'obbligo di autorizzazione d'esportazione e di transito della SECO, e che la loro esportazione deve poter essere tuttavia controllata in funzione della loro pericolosità.

Art. 25 cpv. 2, 2bis e 3 L'articolo 39 dell'ordinanza sulle armi stabilisce che l'autorizzazione consente l'introduzione simultanea nel territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo. Questa norma, già prevista nella vecchia legislazione, non era formulata in modo esauriente nella legge e viene pertanto integrata nel capoverso 2 del presente disegno della LArm.

L'attuale articolo 25 capoverso 1 era stato adeguato nel quadro della trasposizione dell'acquis di Schengen soltanto sotto il profilo formale. Esso statuisce che l'autorizzazione per l'introduzione a titolo non professionale sul territorio svizzero è rilasciata a condizione che il richiedente sia autorizzato all'acquisto del relativo oggetto. In pratica, per dimostrare di essere autorizzati ad acquistare armi che necessitano di un permesso d'acquisto di armi occorre mostrare all'Ufficio centrale Armi il permesso d'acquisto di armi. In considerazione del fatto che tale prassi non è menzionata in modo esplicito dalla legge, è stato aggiunto il capoverso 2bis che autorizza il Consiglio federale a stabilire a livello di ordinanza gli allegati da accludere alla domanda di autorizzazione. L'ordinanza precisa che, per le armi che lo necessitano, l'allegato è costituito da un permesso d'acquisto di armi.

Con l'aggiunta al capoverso 3
dell'espressione «all'obbligo di autorizzazione» s'intende sottolineare che le eccezioni previste riguardano l'obbligo di autorizzazione e non gli allegati da accludere alla domanda.

Art. 25a cpv. 2, 25b cpv. 1 e 32d Con riferimento alle considerazioni in merito all'articolo 4 capoverso 2bis LArm, nei presenti articoli deve esser utilizzato il termine «Stato Schengen».

Art. 34 cpv. 1 lett. l e lbis L'adeguamento della formulazione dell'articolo 22b LArm comporta anche la modifica della disposizione penale di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettera l LArm. La prima frase va abrogata in quanto la fattispecie penale, data la sua gravità, è disciplinata dal nuovo articolo 33 capoverso 1 lettera a LArm.

In base all'articolo 22b capoverso 4 LArm, la bolletta di scorta deve accompagnare gli oggetti di cui è prevista l'esportazione fino al loro luogo di destinazione. Per ragioni di completezza e di coerenza, occorre sanzionare penalmente anche la violazione di tale obbligo inserendola nel capoverso 1 lettera lbis.

3075

Cifra II La cifra II rinvia all'allegato della legge in cui sono elencati gli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità

Gli sviluppi dell'acquis di Schengen sono trasposti nel contesto di uno scambio di note fra la Svizzera e l'UE. Per la Svizzera lo scambio di note costituisce un trattato di diritto internazionale. Il disegno di decreto federale è retto dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)17, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza per l'approvazione dei trattati internazionali è conferita all'Assemblea federale dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Le modifiche della legge sulle armi si basano sull'articolo 107 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione il compito di emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

8.2

Referendum

L'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. statuisce che sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Il presente trattato internazionale è di durata indeterminata ma può essere denunciato. Esso non implica l'adesione ad alcuna organizzazione internazionale. La sua trasposizione richiede invece la modifica della legge sulle armi. Per le ragioni sopra esposte, il decreto di approvazione sottostà a referendum in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

La modifica separata della legge sulle armi (adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen) sottostà anch'essa a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

8.3

Forma dell'atto

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato (art. 141a cpv. 2 Cost.). Proponiamo pertanto di integrare la modifica della legge sulle armi nel decreto di approvazione dello scambio di note.

17

RS 101

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