Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Turca animati dal desiderio di conchiudere una convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito, le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale e altri elementi del reddito); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);

b) in Turchia: (i) l'imposta sul reddito; (ii) l'imposta sulle società, (qui di seguito indicate quali «imposta turca»);

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Dal testo originale francese.

2009-0064

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Doppie imposizioni. Conv. con la Turchia

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte da uno Stato contraente sulle vincite a giochi, scommesse e lotterie.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

(i) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; (ii) il termine «Turchia» designa il territorio della Repubblica Turca, le acque territoriali e le zone marittime sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica Turca esercita i suoi diritti sovrani per quanto concerne lo sfruttamento e la conservazione delle risorse naturali;

b)

le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o la Turchia;

c)

il termine «imposta» designa qualsiasi imposta contemplata all'articolo 2 della presente Convenzione;

d)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f)

il termine «sede» (sede iscritta) designa la sede iscritta secondo il Codice delle obbligazioni svizzero o la sede legale iscritta secondo il Codice del commercio turco;

g)

il termine «nazionali» designa: (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

h.

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

i)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Turchia, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.

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Doppie imposizioni. Conv. con la Turchia

j)

per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede (sede iscritta), della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

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Doppie imposizioni. Conv. con la Turchia

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio;

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: a)

un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, nonché le relative attività di sorveglianza, ma soltanto se la loro durata oltrepassa i sei mesi;

b)

la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa che agisce per mezzo di salariati o di altro personale assunto a tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono (per lo stesso progetto o per progetti collegati) sul territorio di uno Stato contraente, per un periodo o periodi cumulativamente superiori ai sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a­e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e 1840

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che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i luoghi di pesca di qualsiasi natura, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

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2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Trasporto marittimo, aereo e stradale

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Allorché a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata tassata in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati di conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità 1842

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competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili. Lo Stato contraente corrispondente procede agli adeguamenti appropriati non appena la soluzione amichevole è convenuta.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

per quanto riguarda la Svizzera: (i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi; (ii) il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

b)

per quanto riguarda la Turchia: (i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi a condizione che a tali dividendi sia accordato uno sgravio dell'imposta svizzera per mezzo di una riduzione proporzionale dell'imposta sugli utili corrispondente al rapporto tra il rendimento delle partecipazioni e gli utili totali o tramite uno sgravio equivalente; (ii) il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Gli utili di una società di uno Stato contraente che esercita un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione ivi situata possono, dopo essere stati assoggettati a imposta conformemente alle dispo1843

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sizioni dell'articolo 7, essere imponibili per il rimanente importo nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione ma l'imposta così stabilita non può eccedere: a)

per quanto riguarda la Svizzera, il 5 per cento dell'ammontare rimanente,

b)

per quanto riguarda la Turchia: (i) il 5 per cento dell'ammontare rimanente se gli utili della società sono esenti da imposta in Svizzera; (ii) il 15 per cento dell'ammontare rimanente, in tutti gli altri casi.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, svolge nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In tale ipotesi, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi pagati a titolo di prestito o di mutuo accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle esportazioni da una Ex-Im Bank o da un istituto simile il cui obiettivo è promuovere le esportazioni;

b)

il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi riscossi da una banca;

c)

il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

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3. Nonostante il paragrafo 2, gli interessi pagati all'altro Stato contraente o alla Banca centrale di questo altro Stato sono esenti da imposta nello Stato contraente da dove provengono.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di redditi a titolo di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi assimilati ai redditi a titolo di crediti dalla legislazione fiscale dello Stato da dove provengono i redditi.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Il termine «canoni» di cui al presente articolo designa i compensi di qualsiasi natura pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, inclusi le pellicole cinematografiche e le registrazioni per emissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti oppure per informa1845

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zioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui risiede l'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente. Tuttavia, gli utili di capitale menzionati nella frase precedente e prove-

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Doppie imposizioni. Conv. con la Turchia

nienti dall'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato contraente se il lasso di tempo tra l'acquisto e l'alienazione non supera un anno.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, questi redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se la libera professione o le altre attività sono esercitate in questo altro Stato e se: a)

il residente dispone abitualmente di una base fissa in questo altro Stato contraente per l'esercizio di questa professione o di queste attività; o

b)

il suo soggiorno in questo altro Stato per l'esercizio di questa professione o di queste attività per un periodo o periodi che raggiungono od oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso di 12 mesi.

In tal caso, solo la frazione dei redditi imputabile a detta base fissa o proveniente dall'attività esercitata in questo altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato contraente.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, ed altre attività che richiedono specifiche capacità professionali.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui risiede l'impresa.

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Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle rimunerazioni o utili, ai salari, agli stipendi e ad altre rimunerazioni analoghe provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi in uno Stato contraente, qualora il loro soggiorno in questo Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una delle sue suddivisioni politiche o da suoi enti locali.

Art. 18

Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 paragrafo 1, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore e le rendite di cui al paragrafo 2, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Il termine «rendite» designa somme determinate pagabili periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per una durata determinata o determinabile, quale contropartita di un'adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente, sia mediante prelevamento da un fondo da essi costituito, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale nell'esercizio di funzioni pubbliche, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle rimunerazioni o pensioni versate a titolo di servizi resi nel quadro di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli stati contraenti o da una delle sue suddivisioni politiche o da uno dei suoi enti locali.

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Doppie imposizioni. Conv. con la Turchia

Art. 20

Studenti

1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

2. Con riferimento alle borse di studio e alle rimunerazioni di un'attività dipendente, cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà inoltre, per la durata del suo studio o della propria formazione professionale, beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nell'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne i residenti di Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Turchia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Per gli utili di cui al secondo periodo del paragrafo 4 dell'articolo 13 questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effettiva imposizione in Turchia.

b)

Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Turchia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Esso consiste: (i) nel computo dell'imposta pagata in Turchia, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la fra-

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Doppie imposizioni. Conv. con la Turchia

zione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Turchia, o (ii) in una riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite che tengano conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera i), o (iii) in un'esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Turchia sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare la doppia imposizione.

c)

Se un residente di Svizzera riceve interessi o canoni che sono, conformemente alle disposizioni della legislazione e dei decreti turchi, sgravati dall'imposta turca o imponibili a un'aliquota inferiore a quella prevista al paragrafo 2 dell'articolo 11 o al paragrafo 2 dell'articolo 12, l'imposta turca su questi interessi e canoni è considerata come se fosse stata riscossa a un'aliquota del: (i) 5 per cento nel caso di pagamento di interessi di cui all'articolo 11; (ii) 5 per cento nel caso di pagamenti a titolo di leasing e 10 per cento per tutti gli altri canoni ai sensi dell'articolo 12.

Le disposizioni della presente lettera sono applicabili durante i primi sette anni di applicazione della Convenzione.

2. Per quanto concerne i residenti di Turchia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

Fatte salve le disposizioni della legislazione turca concernenti l'imposizione dell'imposta pagabile all'estero sull'imposta turca (che potranno essere ulteriormente modificate senza alterarne il principio generale qui appresso), l'imposta dovuta in Svizzera, conformemente alla legislazione svizzera e alla presente Convenzione, sui redditi (compresi gli utili) conseguiti da fonte svizzera da un residente di Turchia è dedotta dalle imposte turche su questo reddito. Questo computo non può tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta turca gravante su questi redditi calcolata prima del computo.

b)

Qualora, conformemente alle disposizioni della Convenzione, un residente di Turchia ritrae redditi esenti da imposta in Turchia, quest'ultima può nondimeno tener conto di tali redditi esenti da imposta per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente.

Art. 23

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che 1850

Doppie imposizioni. Conv. con la Turchia

si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone non residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 10, l'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente detenuto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato.

5. Le presenti disposizioni non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

6. Ai fini del presente articolo, il termine «imposizione» designa le imposte considerate dalla presente Convenzione.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e ricorrere anche a 1851

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un colloquio nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano su richiesta le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e delle disposizioni della legislazione interna in materia di frode fiscale relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e rivelate solo alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano della tassazione, della riscossione o dell'amministrazione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale oppure della decisione sui ricorsi in relazione alle imposte oggetto della presente Convenzione. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali o metodi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno Stato contraente l'obbligo di adottare misure amministrative in deroga alla regolamentazione o alla prassi amministrativa di uno dei due Stati contraenti, oppure contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all'ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legislazione e a quella dello Stato contraente che le chiede.

Art. 26

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Una persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia d'imposta sul reddito complessivo dei residenti di questo Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 27

Entrata in vigore

1. La Convenzione sarà ratificata e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo il più presto possibile.

1852

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2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno alle imposte per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. L'Accordo contenuto nello scambio di lettere del 29 giugno 1990 tra la Svizzera e la Turchia concernente l'imposizione delle imprese di navigazione aerea, è sospeso e non produce alcun effetto fintanto che le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili.

Art. 28

Disdetta

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla disdetta da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può disdire la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cessa di essere applicabile alle imposte per i periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 22 maggio 2008, nelle lingue francese, turca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Turca:

Hans-Rudolf Merz

Kemal Unakitan

1853

Traduzione2

Protocollo

All'atto della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca intesa a evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono parte integrante della presente Convenzione.

1. Ad articolo 4 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 4, l'espressione «sede della direzione effettiva» designa il luogo dove sono esercitate le attività industriali o commerciali rilevanti nonché la direzione e il controllo delle attività.

2. Ad articolo 10 Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 10, resta inteso che nel caso della Turchia i dividendi comprendono anche i redditi provenienti da fondi di investimento e da trust di investimento.

3. Ad articolo 11 paragrafo 2 lettera c) Nonostante l'aliquota prevista al paragrafo 2 lettera c), gli Stati contraenti possono prelevare, conformemente alla loro legislazione interna, un'imposta che non può eccedere il 15 per cento.

4. Agli articoli 12 e 13 Con riferimento agli articoli 12 e 13, resta inteso che qualsiasi pagamento conseguito a titolo di vendita di un diritto di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12, le disposizioni dell'articolo 13 sono applicabili a meno che sia provato che il suddetto pagamento non è un pagamento dovuto per una cessione effettiva di questo diritto. In questo caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 12.

5. Agli articoli 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

2

Dal testo originale francese.

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Doppie imposizioni. Conv. con la Turchia

6. Ad articolo 25 Resta inteso che l'espressione «frode fiscale» designa nello Stato richiesto un comportamento fraudolento che costituisce un delitto fiscale punibile con la pena detentiva.

Nonostante la frase precedente, l'espressione «frode fiscale» comprende in ogni caso le situazioni in cui un contribuente utilizza o ha utilizzato documenti falsi o falsificati quali doppia contabilità, fatture falsificate, bilancio o conto profitti e perdite dal contenuto inesatto, ordinazioni fittizie o, in regola generale, altri mezzi di prova falsificati e nelle situazioni in cui il contribuente ricorre, o intende ricorrere, a un tessuto di menzogne ai fini di ingannare le autorità fiscali.

Resta inoltre inteso che in caso di frode fiscale: a)

il segreto bancario non impedisce di reperire presso le banche prove documentali e di trasmetterle all'autorità competente dello Stato richiedente, se l'autorità competente dello Stato richiedente rende plausibile una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e l'auspicato provvedimento di assistenza amministrativa;

b)

lo scambio di informazioni si basa sul principio della reciprocità e sulla presentazione fondata da parte dello Stato richiedente dei fatti e delle circostanze.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 22 maggio 2008, nelle lingue francese, turca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Turca:

Hans-Rudolf Merz

Kemal Unakitan

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