ad 00.431 Iniziativa parlamentare Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina Rapporto del 27 marzo 2009 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2009

Onorevole presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 27 marzo 2009 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale sulla legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina.

Gradite, onorevole presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 agosto 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 23 giugno 2000 il già consigliere nazionale Cina ha depositato un'iniziativa parlamentare in cui chiedeva l'emanazione di una legge quadro concernente l'attività di guida alpina e l'offerta commerciale di attività a rischio. All'origine dell'iniziativa parlamentare 00.431 vi erano l'incidente di canyoning avvenuto nel 1999 nelle gole del Saxetbach e un tragico incidente di bungee jumping sopraggiunto a Stechelberg nell'anno successivo. Con l'emanazione di una legge quadro, l'autore dell'iniziativa intendeva incrementare la sicurezza delle persone che offrono attività a rischio a titolo commerciale. Il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa parlamentare e ha incaricato la Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto di legge.

I relativi lavori sono stati affidati da quest'ultima a una sottocommissione. L'avamprogetto elaborato dalla sottocommissione è stato adottato dalla Commissione il 17 febbraio 2006 e sottoposto a procedura di consultazione. L'8 settembre 2006 la Commissione ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione.

Con decisione del 22 febbraio 2007 con 12 voti contro 10 e un'astensione, la Commissione degli affari giuridici ­ vista la proposta del 14 febbraio 2007 del Consiglio federale (FF 2007 1427) di non entrare in materia ­ ha chiesto di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare. Tuttavia il 12 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha deciso con 98 voti contro 75 di non togliere dal ruolo l'iniziativa confermando con ciò il suo incarico alla Commissione di elaborare un progetto di legge.

Nell'autunno 2008 la Commissione degli affari giuridici ha ripreso i lavori per un avamprogetto e ha deciso il 12 settembre 2008 di istituire una nuova sottocommissione ad hoc. Questa, partendo dai lavori già effettuati, ha proposto un nuovo progetto per una legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta a titolo commerciale di attività a rischio. Rispetto al progetto della Commissione del 1° dicembre 2006 (FF 2007 1387) il nuovo progetto diverge in maniera sostanziale segnatamente in un punto: il rilascio dell'autorizzazione a esercitare una delle professioni della fattispecie non è infatti più soggetto all'obbligo di stipulare un'assicurazione. Secondo il nuovo progetto, tutte le persone che offrono una delle attività soggette alla
legge devono stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale oppure fornire una garanzia finanziaria equivalente e informarne inoltre la clientela.

Il 27 marzo 2009 con 12 voti contro 9 e 3 astensioni, la Commissione degli affari giuridici ha deciso di non entrare in materia sull'avamprogetto proponendo così nuovamente al Consiglio nazionale di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare. A seguito della decisione del Consiglio nazionale, essa ha nondimeno proceduto alla deliberazione di dettaglio e sottoporrà il progetto al Consiglio nazionale a titolo eventuale.

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Parere del Consiglio federale

In considerazione delle basi legali già esistenti a livello cantonale e del successo registrato dall'autoregolamentazione delle associazioni di settore, il Consiglio federale conferma la sua convinzione che non sussiste alcuna necessità di emanare una legge federale come espresso nel suo parere del 14 febbraio 2007 sul rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° dicembre 2006 (FF 2007 1427). Per le guide alpine e per i maestri di sport sulla neve esiste un attestato professionale federale. Già oggi, in virtù del diritto vigente, gli offerenti di attività a rischio devono garantire ai clienti una sicurezza sufficiente osservando i propri obblighi di diligenza. Le prescrizioni vigenti del diritto civile e penale sono sufficienti a tal fine.

Una nuova regolamentazione non è resa necessaria nemmeno dagli accordi con l'UE sulla libera circolazione delle persone. Inoltre, gli offerenti possono fornire ai clienti precisazioni in merito alle proprie competenze tecniche presentando eventuali certificati o attestati di formazione. La scelta di un offerente idoneo può essere lasciata ai clienti.

Infine, la possibilità di una certificazione degli offerenti di attività a rischio è assicurata dalla fondazione «Safety in adventures». La Confederazione è cofondatrice della fondazione e può mettere a disposizione di quest'ultima, per il tramite dell'Ufficio federale dello sport, le proprie conoscenze in materia di attività sportive per il tempo libero.

Il Consiglio federale propone pertanto nuovamente di non entrare in materia sul progetto di legge e di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare.

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