Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche
Disegno
(Legge sulle forze idriche, LUFI) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta: I La legge federale del 22 dicembre 19163 sull'utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue: Art. 49 cpv. 1 e 1bis (nuovo) Il canone annuo non può superare 80 franchi per chilowatt lordo sino a fine 2010, 100 franchi sino a fine 2015 e 110 franchi sino a fine 2020. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per garantire i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 35. Nei rapporti internazionali, la Confederazione provvede affinché ogni modifica dell'aliquota massima del canone annuo sia oggetto di un corrispondente adeguamento.
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1bis Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno per la fissazione delle aliquote massime del canone per il periodo dopo il 1° gennaio 2021.
Minoranza (Jenny, Brändli, Bischofberger, Imoberdorf, Inderkum) 1
... 80 franchi per chilowatt lordo sino a fine 2009,...
Minoranza (Brändli, Bischofberger, Cramer, Imoberdorf, Inderkum, Jenny) 1
..., 100 franchi sino a fine 2014 e ...
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.
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FF 2009 969 FF 2009 995 RS 721.80
2009-0386
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Legge sulle forze idriche. LF
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