Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā

Progetto

(Legge sul libero passaggio, LFLP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale del 14 gennaio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta: I La legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio č modificata come segue: Art. 2 cpv. 1bis (nuovo) e 3 1bis L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'etā compresa fra l'etā minima per il pensionamento anticipato e l'etā ordinaria di pensionamento previste dal regolamento, e continua ad esercitare un'attivitā lucrativa o č annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'etā ordinaria di pensionamento č determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā (LPP).

La prestazione d'uscita č esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2009 879 FF 2009 887 RS 831.42 RS 831.40

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Legge sul libero passaggio

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