Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Modifica del 16 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005, del 13 agosto 2007 e del 21 ottobre 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Testo stampato in grassetto: dichiarato d'obbligatorietà generale.

Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari per l'anno 2009 del 28 ottobre 2008 Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento salariale

II I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2009 hanno concesso un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 2 della convenzione addizionale.

1 2

FF 2000 4513 5298, 2001 156, 2005 3565 4577, 2007 5563, 2008 7501 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-0260

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

16 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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