Termine di referendum: 16 aprile 2009

Legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT) Modifica del 19 dicembre 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071, decreta: I La legge federale del 21 marzo 19692 sull'imposizione del tabacco è modificata come segue: Stralcio di espressioni In tutto il testo, l'espressione «carta da sigarette» è stralciata, con i necessari adeguamenti grammaticali.

1

Nell'articolo 14 capoverso 1 lettera b, l'espressione «e di carta da sigarette, in foglietti o in tubetti,» è stralciata.

2

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 2, primo periodo Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti (imposta sul tabacco, dazi, imposta sul valore aggiunto), la Direzione generale delle dogane emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espressamente riservate ad un'altra autorità. ...

1 2

FF 2008 423 RS 641.31

2007-0561

199

Imposizione del tabacco. LF

Titolo precedente l'art. 4

Sezione 2: Oggetto dell'imposta e obbligo di pagarla Art. 4 cpv. 1 lett. b e 2 Abrogati Art. 6, titolo marginale Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 3: Inizio dell'obbligo di pagare l'imposta e calcolo della stessa Art. 9 cpv. 1 lett. b e c 1

L'imposta è dovuta: b.

concerne soltanto il testo francese.

c.

per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.

Art. 10 cpv. 1 1

L'imposta è stabilita: a.

per le sigarette, i sigari e i cigarillos, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto;

b.

per il tabacco trinciato fine, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto;

c.

per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti, come pure per il tabacco da masticare e da fiuto, in per cento del prezzo al minuto.

Art. 11 cpv. 1 e 2 L'imposta sui tabacchi manufatti si calcola secondo le tariffe che figurano negli allegati I­IV.

1

Per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della medesima e in vista dell'adeguamento alle aliquote d'imposta in vigore nella Comunità europea, il Consiglio federale può:

2

200

Imposizione del tabacco. LF

a.

aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta sulle sigarette, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 20033 della presente legge;

b.

aumentare del 300 per cento al massimo le aliquote d'imposta sui sigari e i cigarillos, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 20084 della presente legge;

c.

aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta sul tabacco trinciato fine, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;

d.

aumentare del 100 per cento al massimo le aliquote d'imposta sul tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e sugli altri tabacchi manufatti, come pure sul tabacco da masticare e da fiuto, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge.

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 4: Riscossione e restituzione dell'imposta Art. 15 cpv. 1, primo periodo I fabbricanti di tabacchi manufatti, i gestori di depositi fiscali autorizzati, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane. ...

1

Art. 16 cpv. 1, 1bis e 3 I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto.

I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti: 1

a.

il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera;

b.

il numero dell'impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore;

c.

il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette).

1bis Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all'esportazione sotto vigilanza doganale o posti in un deposito fiscale autorizzato.

3 4

RU 2003 2460 FF 2009 199

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Imposizione del tabacco. LF

3

Abrogato

Art. 17 titolo marginale II. Determinazione e pagamento dell'imposta 1. Aliquota su sigari e sigarette

Art. 18, titolo marginale e cpv. 1 2. Ammontare

L'imposta sui tabacchi manufatti, fabbricati in Svizzera o immessi in consumo all'uscita di un deposito fiscale autorizzato, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbricante o dal gestore del deposito fiscale autorizzato alla Direzione generale delle dogane.

1

Art. 19, titolo marginale e cpv. 1 3. Esigibilità

L'imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all'imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c, il termine di pagamento scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell'esigibilità.

L'Amministrazione delle dogane può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.

1

Art. 20 IIbis. Interessi

In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità.

1

L'Amministrazione delle dogane deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato.

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell'interesse di mora.

3

4

Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d'interesse.

Art. 21 cpv. 1, primo e secondo periodo I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all'articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell'articolo 76 LD5. La garanzia assicura tutti i crediti che l'Amministrazione delle dogane ha verso il fabbricante e l'importatore per il loro obbligo di pagare l'imposta sul tabacco, i diritti doganali e l'imposta sul valore aggiunto. ...

1

5

202

RS 631.0

Imposizione del tabacco. LF

Art. 23 cpv. 1 e 5 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall'anno civile in cui è sorto.

1

Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare dall'anno civile in cui è sorto.

5

Art. 24, titolo marginale e cpv. 1 VI. Rimborso e condono 1. Rimborso

1 L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all'assoggettato se:

a.

la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane;

b.

la merce è rimasta presso il fabbricante o l'importatore oppure il fabbricante, l'importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l'hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell'imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, alla Direzione generale delle dogane e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione;

c.

è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante o dell'importatore.

Art. 25 2. Condono

1 L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all'assoggettato se:

2

6

a.

è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato;

b.

sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l'articolo 86 capoverso 1 lettera a LD6.

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

RS 631.0

203

Imposizione del tabacco. LF

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 5: Depositi fiscali autorizzati Art. 26 I. Fabbricazione, trattamento, gestione

Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabacchi manufatti in sospensione d'imposta in un deposito fiscale autorizzato.

1

Per gestione si intende in particolare l'immagazzinamento, la ricezione e la preparazione in vista della spedizione.

2

Art. 26a II. Autorizzazione 1

Possono essere autorizzati come depositi fiscali: a.

aziende di fabbricazione;

b.

depositi franchi.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l'Amministrazione delle dogane rilascia l'autorizzazione.

2

3

L'autorizzazione è ritirata se: a.

le condizioni di rilascio non sono più adempiute; o

b.

il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.

Art. 26b III. Vigilanza

I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza dell'Amministrazione delle dogane.

Art. 26c

IV. Garanzie

I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l'articolo 21 capoverso 1 per l'imposta e gli altri tributi.

Art. 26d

V. Controlli

204

I gestori di depositi fiscali autorizzati sottostanno alle misure di controllo di cui all'articolo 15.

Imposizione del tabacco. LF

Art. 26e VI. Trasporto

Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

1

Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all'esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

2

3

La garanzia termina quando: a.

i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o

b.

l'esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.

Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all'Amministrazione delle dogane ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.

4

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 6: Tabacco indigeno Art. 28, titolo marginale, cpv. 2 lett. b e c, nonché cpv. 3 e 4 II. Assunzione da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti; fondo di finanziamento del tabacco indigeno e fondo di prevenzione del tabagismo

2

Il Consiglio federale può: b.

obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno;

c.

obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo.

Il fondo di finanziamento di cui al capoverso 2 lettera b è gestito dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco e sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.

3

Il fondo di prevenzione del tabagismo di cui al capoverso 2 lettera c è gestito da un'organizzazione di prevenzione e sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport.

4

205

Imposizione del tabacco. LF

Titolo prima dell'art. 30

Sezione 7: Restituzione di un importo rimborsato o condonato a torto Art. 30 Se l'imposta è stata rimborsata o condonata a torto, l'Amministrazione delle dogane ne chiede la restituzione.

1

Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal momento in cui l'Amministrazione delle dogane ne ha avuto notizia, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui è sorto.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione ufficiale per far valere la restituzione; essa è sospesa fintanto che l'assoggettato non può essere escusso in Svizzera.

3

Titolo prima dell'art. 31

Sezione 8: Rimedi giuridici Titolo prima dell'art. 34

Sezione 9: Disposizioni penali Art. 34 Abrogato Art. 35 2. Sottrazione

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:

1

a.

sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manufatti;

b.

consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall'azienda di produzione tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto;

c.

ottiene a torto un rimborso o un condono d'imposta oppure un altro vantaggio fiscale indebito,

è punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell'imposta sottratta o dell'indebito profitto, se tale quintuplo supera 30 000 franchi.

206

Imposizione del tabacco. LF

È fatto salvo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo (DPA).

2

In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3

Art. 36 3. Messa in pericolo dell'imposta

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta sui tabacchi manufatti:

1

a.

non assolvendo l'obbligo d'annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o negoziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;

b.

fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione fiscale o doganale o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di condono dell'imposta, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;

c.

fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;

d.

contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;

e.

aggravando, impedendo o impossibilitando l'esecuzione normale di una verifica contabile, d'un altro controllo ufficiale o di un'ispezione locale;

f.

consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di tabacchi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro;

g.

cedendo o impiegando, senza autorizzazione della Direzione generale delle dogane, materiale greggio a scopi diversi dalla fabbricazione di tabacchi manufatti;

h.

vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al dettaglio,

è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

2

7 8

Sono fatti salvi gli articoli 14­16 DPA8.

RS 313.0 RS 313.0

207

Imposizione del tabacco. LF

In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3

È fatta salva l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero9 se si tratta di un'infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera e.

4

Art. 38 5. Tentativo

Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.

Art. 38a

5bis. Circostanze aggravanti

Sono circostanze aggravanti: a.

l'incitamento di una o più persone a commettere un'infrazione fiscale;

b.

la commissione di infrazioni fiscali per mestiere o per abitudine.

Art. 40 6bis. Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA10 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

7. Concorso di reati

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta o una frode fiscale e un'infrazione doganale, la pena applicabile è quella prevista per l'infrazione più grave; essa può essere aumentata adeguatamente.

II. Diritto applicabile

1

Art. 42

Art. 43 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presente legge e alla DPA11.

L'autorità incaricata del procedimento e del giudizio è l'Amministrazione delle dogane.

2

9 10 11

208

RS 311.0 RS 313.0 RS 313.0

Imposizione del tabacco. LF

Art. 43a IIbis. Prescrizione dell'azione penale

La prescrizione dell'azione penale conformemente all'articolo 11 capoverso 2 DPA12 si applica a tutte le infrazioni fiscali.

Titolo prima dell'art. 45

Sezione 10: Disposizioni finali Art. 45 I. Tariffa dei dazi sui tabacchi

La tariffa dei dazi sui tabacchi è prevista al capitolo 24 della tariffa generale allegata alla legge del 9 ottobre 198613 sulla tariffa delle dogane (LTD).

II 1

Gli allegati I­IV sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2

L'allegato V è abrogato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

Data di pubblicazione: 6 gennaio 200914 Termine di referendum: 16 aprile 2009

12 13

14

RS 313.0 RS 632.10; giusta l'art. 5 cpv. 1 della L sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giu. 2004 (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo di queste modifiche può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Inoltre le modifiche sono riprese nella tariffa generale pubblicata su Internet all'indirizzo www.dogana.admin.ch.

FF 2009 199

209

Imposizione del tabacco. LF

Allegato I (art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per le sigarette L'imposta ammonta a 9,923 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 17,298 centesimi il pezzo.

Osservazioni 1.

La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera a di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2.

L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

210

Imposizione del tabacco. LF

Allegato II (art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per i sigari e i cigarillos L'imposta ammonta a 0,36 centesimi il pezzo e all'1 per cento del prezzo al minuto.

Osservazioni 1.

La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera b di aumentare del 300 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2.

L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

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Imposizione del tabacco. LF

Allegato III (art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato fine L'imposta ammonta a 30 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 50 franchi il chilogrammo.

Osservazioni 1.

La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera c di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per chilogrammo e all'imposta minima per chilogrammo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2.

L'aliquota d'imposta globale per chilogrammo risultante dall'elemento specifico relativo al peso in chilogrammi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

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Imposizione del tabacco. LF

Allegato IV (art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro) e per il tabacco da masticare e da fiuto L'imposta ammonta a ­

per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro): 10 per cento del prezzo al minuto;

­

per il tabacco da masticare e da fiuto: 5 per cento del prezzo al minuto.

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Imposizione del tabacco. LF

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