11.2.1

Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e il Canada e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Canada del 14 gennaio 2009

11.2.1.1

Compendio

L'Accordo di libero scambio con il Canada, firmato il 26 gennaio 2008 a Davos, amplia la rete di accordi di libero scambio istituita dagli Stati AELS a partire dal 19901; si tratta di un accordo concluso con un'economia molto avanzata che con il suo PIL occupa la quinta posizione al mondo2. Per la Svizzera, la cui economia dipende dalle esportazioni verso mercati diversificati in tutto il mondo e che non fa parte di un'entità vasta come l'Unione europea (UE), la conclusione di accordi di libero scambio rappresenta, unitamente ai rapporti contrattuali con l'UE e all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), uno dei tre pilastri principali della sua politica di apertura dei mercati e del miglioramento delle condizioni quadro dell'economia esterna. Sia per le importazioni sia per le esportazioni, il Canada è dopo gli USA il secondo partner commerciale della Svizzera nel continente americano e il settimo a livello mondiale.

L'Accordo di libero scambio con il Canada liberalizza il commercio di prodotti industriali, di pesce e altri prodotti del mare nonché di prodotti agricoli trasformati.

Per i prodotti industriali, fatte salve poche eccezioni, l'entrata in vigore dell'Accordo comporta l'eliminazione reciproca dei dazi doganali. Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, vengono concluse concessioni doganali adeguate conformemente all'elemento di protezione industriale. L'Accordo comprende inoltre disposizioni concernenti la concorrenza e le agevolazioni commerciali nonché una clausola evolutiva generale e clausole negoziali specifiche per i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Come nei precedenti accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, il trattamento dei prodotti agricoli di base è disciplinato negli accordi agricoli bilaterali, stipulati individualmente tra i singoli Stati dell'AELS e il Canada. Con questi accordi gli Stati dell'AELS e il Canada garantiscono reciproche concessioni doganali per prodotti agricoli selezionati nell'ambito delle rispettive politiche agricole (cfr.

n. 11.2.1.5).

Gli accordi negoziati tra gli Stati dell'AELS e il Canada migliorano l'accesso al mercato per le esportazioni di merci d'origine svizzera. Inoltre, essi consolidano la 1

2

Attualmente gli Stati dell'AELS dispongono di 15 accordi di libero scambio conclusi con partner al di fuori dell'UE: Cile (RS 0.632.312.141), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Croazia (RS 0.632.312.911), Egitto (RS 0.632.313.211), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (RS 0.632.314.891), Israele (RS 0.632.314.491), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581) Turchia (RS 0.632.317.613) e Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Dopo UE, USA, Giappone e Cina.

2008-2979

657

certezza giuridica e la prevedibilità delle condizioni quadro delle nostre relazioni economiche con il Canada.

Gli accordi aumentano la competitività dell'economia svizzera sul mercato canadese poiché non solo eliminano le discriminazioni risultanti da accordi preferenziali attuali e futuri conclusi dal Canada con altri Stati, ma comportano anche un vantaggio concorrenziale poiché gli Stati dell'AELS, diversamente da alcuni fra i loro principali concorrenti quali l'UE e il Giappone, beneficiano di un accesso preferenziale al mercato canadese.

Fino al 2002 il Canada ha ratificato accordi preferenziali con gli USA e il Messico (nell'ambito del NAFTA) nonché con Costa Rica, Israele e Cile. I negoziati di libero scambio con l'AELS sono stati i primi conclusi dal Canada dal 2002. In gennaio 2008 il Canada ha concluso negoziati di libero scambio con il Perù, in giugno 2008 con la Colombia e in agosto con la Giordania. Attualmente il Canada sta conducendo trattative con la Repubblica di Corea, Singapore e la Repubblica Dominicana, ha annunciato l'avvio di trattative con la Comunità economica dei Paesi caraibici3 e sta valutando la fattibilità di un accordo di libero scambio con Panama.

11.2.1.2

Situazione economica del Canada, relazioni economiche tra la Svizzera e il Canada

Il Canada è ricco di materie prime quali petrolio, legno da costruzione e minerali.

Questo Paese è inoltre un importante esportatore di prodotti agricoli (p. es. frumento), anche se le esportazioni di materie prime sono diminuite e ammontano attualmente a pressoché il 20 per cento rispetto alla percentuale che si registrava nella metà degli anni Sessanta (intorno al 40 %). Attualmente il 2,2 per cento del PIL viene prodotto dal settore primario, il 29,4 per cento da quello industriale e il 68,3 per cento dal settore dei servizi.

Dal 1992 lo sviluppo economico del Canada è stato caratterizzato da una costante crescita economica senza subire mai rallentamenti. Nel 2007, con il 2,7 per cento, la crescita economica è stata solo leggermente più debole rispetto all'anno precedente.

Il Canada è, dopo UE, USA, Giappone, Cina, Hong Kong e Russia, il principale partner commerciale della Svizzera. Nel 2007 la Svizzera ha esportato verso il Canada merci per 2 895 milioni di franchi (+5 % rispetto all'anno precedente): i maggiori prodotti esportati sono quelli farmaceutici (65,1 % del totale delle esportazioni svizzere verso il Canada) e le macchine (7,4 %). Nel 2007 le importazioni del Canada nel nostro Paese ammontavano a 1 142 milioni di franchi (+13 %) e hanno interessato principalmente prodotti farmaceutici (37,8 %), veicoli (19,1 %) e macchine (13,2 %).

Alla fine del 2006 gli investimenti diretti svizzeri hanno raggiunto 17,5 miliardi di franchi. In Canada si sono stabilite imprese svizzere dell'industria del settore metalmeccanico e della produzione di apparecchiature, strumenti e orologeria nonché dell'industria chimica, farmaceutica e alimentare. Inoltre vi si sono insediate anche altre imprese del settore terziario (in particolare nell'ambito dei servizi finanziari, logistici e di consulenza/engineering).

3

658

CARICOM (Caribbean Community and Common Market): Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago.

11.2.1.3

Svolgimento dei negoziati

I negoziati tra gli Stati dell'AELS e il Canada sono stati avviati nel giugno 1998 su iniziativa canadese. Il Canada è stato il primo Paese al di fuori dell'UE e dell'aerea del Mediterraneo a intraprendere negoziati di libero scambio con gli Stati dell'AELS. Inizialmente, l'obiettivo era quello di concludere un accordo esteso che non comprendesse solo il traffico di merci bensì anche i servizi, gli investimenti, la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici. Tuttavia, nel corso dei negoziati è emerso che il Canada, a causa della sua situazione politica interna, non era in grado di adempiere tali aspettative. Nonostante intense trattative, si è poi dovuto limitare l'Accordo principalmente al traffico di merci, aggiungendovi alcune disposizioni nell'ambito della concorrenza e alcune clausole evolutive.

Dopo aver condotto dieci cicli di negoziati, nel maggio del 2000 le trattative sono state sospese per diversi motivi (all'epoca il problema delle differenze ancora presenti riguardo alla soppressione dei dazi doganali per i prodotti per la costruzione navale e i prodotti agricoli sembrava insuperabile). In seguito, l'AELS ha cercato più volte di riavviarle fino a quando, nell'autunno del 2006, la delegazione canadese ha ottenuto un mandato per il loro proseguimento. Dopo due ulteriori cicli, il 18 gli accordi sono stati parafati il gennaio 2007 a Ginevra e firmati il 26 gennaio 2008 a Davos dai rispettivi ministri degli Stati dell'AELS e del Canada.

11.2.1.4

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

L'Accordo di libero scambio negoziato tra gli Stati dell'AELS e il Canada liberalizza il commercio di prodotti industriali, pesce e altri prodotti del mare nonché di prodotti agricoli trasformati. Contiene inoltre disposizioni concernenti la concorrenza e le agevolazioni commerciali nonché una clausola evolutiva generale e clausole negoziali specifiche per i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.

11.2.1.4.1

Scambio di merci

Il campo d'applicazione del capitolo II (Scambio di merci) dell'Accordo di libero scambio interessa i prodotti industriali, il pesce, i prodotti del mare e i prodotti agricoli trasformati. Fatte salve poche eccezioni, i dazi sui prodotti industriali, sul pesce e su altri prodotti del mare verranno eliminati a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo (art. 10). Come di consueto, sono escluse alcune voci rilevanti a livello di politica agricola (in particolare gli alimenti per animali, Allegato F). I dazi canadesi per i prodotti per la costruzione navale ritenuti sensibili vengono eliminati nel quadro di periodi transitori della durata di 10 e 15 anni (Allegato E).

L'Accordo contiene inoltre concessioni nell'ambito di prodotti agricoli trasformati (Allegato G). Agli Stati dell'AELS verranno concesse riduzioni doganali, particolarmente importanti per la Svizzera, ad esempio per prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, dolciumi, cioccolato, confettura, bevande al latte, zuppe e salse. In contropartita, per i prodotti agricoli trasformati gli Stati dell'AELS accordano al Canada concessioni analoghe a quelle dell'Unione europea (eliminazione della protezione industriale).

659

Le regole d'origine (art. 8 e Allegato C) sono una combinazione delle regole europee e di quelle del NAFTA. Le regole della lista sono tendenzialmente meno restrittive rispetto a quelle tradizionali europee. Oltre alle regole specifiche della lista è stata convenuta una regola generale sul valore aggiunto (almeno il 60 % della percentuale nazionale) relativa a tutti i capitoli (esclusi il capitolo 39, Materie plastiche e i capitoli 50­63, Tessili). È previsto anche il cumulo totale, ovvero la lavorazione e trasformazione di un prodotto che conferiscono l'origine non devono essere effettuate solo sul territorio nazionale di un unico Paese, ma possono avvenire nella zona di libero scambio coperta dall'Accordo. La regola del trasporto diretto (Allegato C, art. 14) consente di suddividere gli invii sotto sorveglianza doganale negli Stati terzi senza che l'origine vada persa.

Le disposizioni relative al trattamento nazionale (art. 4) e al divieto di limitazioni quantitative nell'importazione e nell'esportazione nonché di misure di eguale effetto (art. 5) rendono i rispettivi articoli dell'Accordo OMC/GATT parte integrante dell'Accordo di libero scambio. L'Accordo prevede anche un divieto di dazi d'esportazione. L'Allegato B contiene eccezioni al trattamento nazionale e al divieto delle limitazioni quantitative, che consentono al Canada di continuare ad adottare determinate misure (limitazioni d'esportazione per legname tondo e pesce non trattato, imposte di consumo sull'alcool puro utilizzato a scopi industriali, obbligo d'autorizzazione per l'uso di navi estere o non sdoganate nel commercio costiero, divieto d'importazione di determinati beni vietati, misure concernenti la vendita e distribuzione di vino e acquavite). Le disposizioni di questo Allegato prevedono che i diritti e gli obblighi degli Stati dell'AELS contemplati dall'Accordo OMC siano riservati, garantendo in tal modo che il Canada non possa in futuro inasprire tali misure.

Su richiesta del Canada, che dispone di una corrispondente deroga in tutti gli accordi di libero scambio, anche in questo Accordo è contenuta una clausola d'eccezione per le industrie culturali («cultural industries») (art. 23, Allegato J e Protocollo d'intesa). La clausola sancisce che gli stampati, le registrazioni sonore o visive nonché le trasmissioni televisive
e radiofoniche, ad eccezione delle concessioni doganali e della disposizione relativa alla trasparenza, sono escluse dal campo d'applicazione dell'Accordo. Sono fatti salvi i diritti e i doveri delle Parti in seno all'OMC e gli accordi bilaterali di coproduzione nell'ambito del cinema e dell'audiovisione.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche si rimanda all'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio. Per il riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità (verifiche, ispezioni e certificazioni), l'Accordo rimanda agli accordi già esistenti tra il Canada e la Svizzera e gli Stati SEE-AELS (art. 7).

Per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 6), le sovvenzioni (art. 17), le misure antidumping (art. 18) e le imprese commerciali di Stato (art. 19), l'Accordo rimanda anche alle relative disposizioni dell'OMC (GATT 1994). Per quanto concerne le sovvenzioni e le misure compensative, prima di avviare una procedura d'inchiesta è prevista una procedura di consultazione.

Nel capitolo VI (Eccezioni e misure di salvaguardia) l'Accordo contiene le usuali disposizioni derogatorie, in particolare relative alla protezione dell'ordine pubblico, della salute e della sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 22 e 24).

In caso di distorsioni del mercato causate dall'Accordo di libero scambio, una clausola di salvaguardia limitata a 5 anni a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo 660

consente misure di protezione limitate nel tempo (riguardo ai prodotti per la costruzione navale la clausola di salvaguardia si applica nel periodo transitorio per la soppressione dei dazi) (art. 25).

11.2.1.4.2

Concorrenza e agevolazioni commerciali

Nel capitolo V (Altre regole comuni) sono contenute disposizioni sulle agevolazioni commerciali (art. 21 e Allegato I). Le Parti si impegnano a rispettare in particolare gli standard internazionali nelle procedure doganali e a collaborare con le autorità doganali in vista di evitare inutili difficoltà commerciali-amministrative, ad esempio, incrementando la trasparenza e utilizzando tecnologie dell'informazione.

Le disposizioni concernenti la concorrenza nel capitolo IV (Diritto e politica in materia di concorrenza) esortano le Parti, analogamente agli altri accordi di libero scambio AELS, a impedire pratiche commerciali anticoncorrenziali che pregiudicano il funzionamento dell'Accordo (art. 14). Le Parti riconoscono l'importanza che rivestono la collaborazione e il coordinamento per le questioni generali legate alla politica d'attuazione del diritto della concorrenza. Le Parti sono in particolare tenute a scambiarsi informazioni relative alle misure di politica della concorrenza che potrebbero riguardare gli interessi dell'altra Parte (art. 15). Tuttavia, il diritto nazionale che vieta la diffusione di informazioni (riservate) prevale su questa disposizione (art. 16).

11.2.1.4.3

Servizi, investimenti e appalti pubblici

Nel capitolo III (Servizi e investimenti) una clausola evolutiva relativa ai servizi e agli investimenti prescrive che, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti devono prendere in considerazione la possibilità di adottare disposizioni concernenti la liberalizzazione (art. 12). I futuri negoziati dovranno basarsi sui principi della non discriminazione e della trasparenza. Inoltre, un articolo sul soggiorno temporaneo di persone fisiche prevede, nell'ambito della rispettiva legislazione nazionale, la facilitazione del soggiorno temporaneo per i quadri nell'ambito del trasferimento interaziendale, così come degli specialisti e degli uomini d'affari (art. 13 e Protocollo d'intesa).

Nell'ambito degli appalti pubblici l'Accordo rimanda a diritti e obblighi contemplati dall'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC, di cui il Canada e tutti gli Stati dell'AELS sono Parti contraenti. Una clausola evolutiva prevede che entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo le Parti si riuniscono per esaminare l'articolo.

Qualora uno Stato dell'AELS o il Canada conceda in un futuro accordo preferenziale un migliore accesso al mercato a uno Stato terzo, è previsto che le Parti possano richiedere di avviare negoziati concernenti l'estensione di tale miglioramento sulla base della reciprocità (art. 20).

661

11.2.1.4.4

Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie

Le disposizioni istituzionali sono disciplinate nel capitolo VII. Al fine di garantire la gestione e la regolare applicazione dell'Accordo, viene istituito un Comitato misto (art. 26), il quale è composto di tutte le Parti contraenti e, in qualità di organo paritetico, prende decisioni mediante consenso. Esso ha il compito di sorvegliare il rispetto degli impegni presi dalle Parti contraenti, di tenere consultazioni in caso di eventuali problemi nell'applicazione dell'Accordo e di esaminare l'estensione e l'approfondimento dell'Accordo.

Nel capitolo VIII l'Accordo prevede una procedura di composizione delle controversie. In caso di controversie che non possono essere risolte entro 90 giorni mediante consultazione (art. 28), la Parte attrice può richiedere la costituzione di un tribunale arbitrale. Per le Parti alla controversia la decisione del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante (art. 29). Una volta ricevuta la sentenza arbitrale, le Parti alla controversia cercano di giungere a un accordo sull'attuazione, la quale, a meno che le Parti non convengano altrimenti, deve essere conforme alle raccomandazioni della sentenza arbitrale (art. 30). Qualora vi sia disaccordo per determinare se una misura che attua la sentenza arbitrale è conforme alle raccomandazioni del tribunale arbitrale, tale controversia è risolta dallo stesso tribunale arbitrale prima che una compensazione possa essere chiesta o che sia possibile procedere alla sospensione dei vantaggi (art. 31). La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nell'Allegato K.

Una controversia concernente una questione che rientra nell'Accordo di libero scambio e nell'Accordo dell'OMC non può essere composta nell'ambito di entrambe le istanze (art. 27).

11.2.1.4.5

Preambolo, disposizioni introduttive e finali

Il preambolo e le disposizioni sugli obiettivi dell'Accordo (art. 1) nel capitolo I (Obiettivi e portata geografica) definiscono gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio. Le Parti ribadiscono l'intenzione di liberalizzare la circolazione delle merci e di creare condizioni quadro che favoriscano la futura cooperazione in particolare in vista di un'ulteriore liberalizzazione del commercio di servizi e di un miglioramento delle possibilità d'investimento. Inoltre, le Parti ribadiscono segnatamente l'importanza che attribuiscono al rispetto dello Statuto delle Nazioni Unite (RS 0.120) e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Nel capitolo IX (Clausole finali) una clausola evolutiva generale prevede che le Parti contraenti si adoperino per riesaminare l'Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi delle relazioni economiche e in particolare nell'ambito dell'OMC nonché per esaminare la possibilità di approfondire e sviluppare la cooperazione sancita dall'Accordo e se necessario di avviare negoziati (art. 32). Con questa clausola evolutiva generale in futuro potranno essere integrati nuovi settori nell'Accordo. Questo vale ad esempio per la protezione dei diritti della proprietà intellettuale, un settore per cui la delegazione canadese, nell'ambito dei negoziati che hanno portato all'Accordo, non disponeva di un mandato.

662

Altri articoli concernono la portata geografica (art. 2 e Allegato A) e l'applicazione dell'Accordo da parte delle autorità regionali e locali (art. 35). L'Accordo non influisce sulle relazioni commerciali tra gli Stati dell'AELS (art. 33).

La disposizione concernente la trasparenza (art. 37) disciplina gli obblighi d'informazione delle Parti. Queste ultime devono pubblicare o rendere altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni e decisioni amministrative e giudiziarie d'applicazione generale. Ciò vale anche per gli accordi internazionali che possono influire sull'applicazione dell'Accordo di libero scambio. Le Parti si impegnano a rispondere, nel più breve tempo possibile, alle domande specifiche e a fornire informazioni rilevanti in merito.

L'Accordo contiene anche disposizioni riguardanti l'entrata in vigore (art. 42), gli emendamenti dell'Accordo (art. 38), l'adesione di nuove Parti (art. 39) nonché il recesso e l'estinzione dell'Accordo (art. 40). Inoltre, il Governo norvegese è stato nominato depositario dell'Accordo (art. 43).

Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, anche l'Accordo con il Canada prevede che gli emendamenti vengano sottoposti alle Parti per ratifica (art. 38); le modifiche di allegati e protocolli sono, invece, di competenza del Comitato misto (art. 36). L'obiettivo di questa delega di competenze al Comitato misto, che delibera mediante consenso, consiste nel semplificare la procedura per gli adeguamenti tecnici, agevolando così la gestione dell'Accordo. In Svizzera, l'approvazione di tali decisioni è di competenza del Consiglio federale (art. 7a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS 172.010). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale in merito a tali cambiamenti nell'ambito del rapporto annuale sui trattati internazionali. Gli allegati e i protocolli degli accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS vengono aggiornati regolarmente per tener conto segnatamente degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (p. es. OMC, Consiglio mondiale delle dogane o altri accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS o dei loro partner). La delega di competenze si riferisce ai seguenti allegati tecnici del presente Accordo: Allegato A (Portata geografica), Allegato B (Misure canadesi),
Allegato C (Regole d'origine e cooperazione amministrativa), Allegato D (Mandato del sottocomitato sulle regole d'origine e sul commercio di merci), Allegato E (Dazi sulle importazioni riguardanti la navigazione marittima e interna), Allegato F (Prodotti non disciplinati dall'art. 10), Allegato G (Prodotti agricoli trasformati), Allegato H (Pesce e altri prodotti del mare), Allegato I (Agevolazioni commerciali), Allegato J (Industrie culturali) e Allegato K (Costituzione e funzionamento del tribunale arbitrale).

11.2.1.4.6

Protocollo d'intesa

Parallelamente all'Accordo, le Parti hanno concluso un Protocollo d'intesa che contiene precisazioni in merito a singole disposizioni.

663

11.2.1.5

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Canada

Parallelamente all'Accordo di libero scambio, ogni Stato dell'AELS ha concluso con il Canada un accordo bilaterale sui prodotti agricoli di base (art. 3 par. 2). Tali accordi sono legati all'Accordo di libero scambio e non hanno quindi alcun effetto giuridico autonomo (art. 3 par. 2 e art. 42 par. 2 dell'Accordo di libero scambio nonché art. 11 e art. 12 dell'Accordo agricolo). Per quanto concerne gli ostacoli non tariffali al commercio e le misure di protezione in caso di distorsioni di mercato si rimanda alle pertinenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio e/o dell'OMC. In caso di controversie si applica per analogia la procedura di composizione delle controversie sancita dall'Accordo di libero scambio (art. 4). Le regole d'origine sono disciplinate nell'Allegato C dell'Accordo di libero scambio.

Nell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Canada, la Svizzera accorda al Canada concessioni per determinati prodotti di particolare interesse per il Canada.

Nel quadro dei contingenti doganali dell'OMC e delle limitazioni stagionali, nella misura in cui sono applicabili, al Canada viene concesso, fra l'altro, un accesso al mercato preferenziale (eliminazione o riduzione dei dazi doganali) per determinati prodotti a base di carne, diversi tipi di frutta, verdure, semi, oli vegetali e determinati succhi di frutta nonché una esenzione di dazio per carne di wapiti, un dazio doganale ridotto per frumento (grano) duro nonché un contingente doganale esente da dazio a favore di alimenti per cani e gatti. Ad eccezione di queste ultime tre, le concessioni sono già state accordate ad altri partner di libero scambio o autonomamente a Paesi in sviluppo nell'ambito del SPG (Sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo; legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali, RS 632.91). La protezione doganale per i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera rimane garantita.

Oltre alle concessioni per i prodotti agricoli trasformati (cfr. n. 11.2.1.4.1), il Canada concede alla Svizzera l'accesso al mercato esente da dazi per i formaggi a pasta dura o semidura (nell'ambito dei contingenti dell'OMC) nonché per il preparato di fonduta di formaggio e i succhi di frutta (senza restrizione quantitativa). Non si sono potute ottenere concessioni per il formaggio svizzero al di fuori
del contingente doganale poiché si tratta di settori dell'agricoltura canadese sensibili e poiché anche la Svizzera non ha potuto rispettare importanti richieste canadesi, concernenti ad esempio la carne bovina.

11.2.1.6

Entrata in vigore

L'articolo 42 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica da parte del Canada e di almeno due Stati dell'AELS. Secondo l'articolo 42 dell'Accordo di libero scambio e l'articolo 11 dell'Accordo agricolo, quest'ultimo entra in vigore lo stesso giorno dell'Accordo di libero scambio.

La Norvegia e l'Islanda hanno ratificato l'Accordo di libero scambio nel giugno 2008. Qualora il Canada depositasse gli strumenti di ratifica prima dell'approvazione da parte delle Camere federali, la Svizzera applicherà i due accordi a titolo provvisorio fino alla ratifica da parte del Consiglio federale. In questo caso l'applicazione provvisoria, contemplata dall'articolo 41, consente all'economia svizzera di beneficiare da subito dei vantaggi legati agli accordi. Essa si basa sull'articolo 2 664

della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201).

11.2.1.7

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale a livello federale, cantonale e comunale

Le ripercussioni finanziarie consistono nella possibile perdita dei proventi doganali sulle importazioni provenienti dal Canada. Nel 2007 i proventi doganali derivanti dalle importazioni dal Canada ammontavano a circa 5,7 milioni di franchi (di cui 4,2 mio. fr. derivanti dai prodotti agricoli). Le ripercussioni finanziarie dovrebbero risultare contenute e vanno messe in relazione con gli effetti economici positivi sulla piazza economica svizzera.

Gli effetti sull'effettivo del personale a livello federale possono tradursi in un incremento del numero di accordi di libero scambio da attuare e sviluppare. Questi effetti dovranno essere compensati internamente. Per i Cantoni e i Comuni gli Accordi non hanno ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.

11.2.1.8

Ripercussioni economiche

La soppressione dei dazi sui prodotti industriali e su una parte dei prodotti agricoli nel commercio tra la Svizzera e il Canada influisce positivamente sulle imprese svizzere e canadesi nonché sui consumatori e migliora le possibilità di sbocco per le esportazioni.

Inoltre, gli Accordi generalmente rafforzano la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni quadro per le nostre relazioni economiche con il Canada.

Le concessioni della Svizzera nel settore dell'agricoltura sono accordate nel quadro di contingenti OMC e in parte di contingenti bilaterali. Esse rientrano nei limiti di quanto già concesso ad altri Paesi partner di libero scambio o, su base autonoma, a Paesi in via di sviluppo nel quadro del SPG (legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali; RS 632.91). Pertanto, non sono previste considerevoli ripercussioni sull'agricoltura svizzera e sulla produzione agraria nazionale.

11.2.1.9

Programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio e l'Accordo bilaterale sull'agricoltura con il Canada perseguono l'obiettivo 1 del messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007­2011 (FF 2008 597), intitolato «Rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le condizioni quadro».

11.2.1.10

Rapporto con l'OMC e con il diritto europeo

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e il Canada sono membri dell'OMC. Tutte le Parti contraenti ritengono che i presenti Accordi siano conformi agli impegni derivanti dall'adesione all'OMC. Gli accordi di libero scambio sottostanno alla verifica degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno all'OMC.

665

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non è in contraddizione né con gli impegni assunti in base ad accordi internazionali né con gli obiettivi della politica d'integrazione della Svizzera. In particolare, essi non influiscono sui diritti e doveri nei rapporti con l'UE.

11.2.1.11

Validità per il Principato del Liechtenstein

In quanto membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è firmatario dell'Accordo di libero scambio con il Canada. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (trattato di unione doganale; RS 0.631.112.514) la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni doganali dell'Accordo di libero scambio. In virtù del summenzionato Trattato, l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Canada fa stato anche per il Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2 dell'Accordo agricolo).

11.2.1.12

Pubblicazione degli Allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Canada

Gli Allegati dell'Accordo di libero scambio constano di oltre 150 pagine e contengono principalmente disposizioni di natura tecnica. Secondo gli articoli 5 e 13 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) nonché l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), è possibile pubblicare soltanto il titolo di questi testi e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli Allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna4, e sono disponili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS5. Inoltre, l'Amministrazione federale delle dogane pubblica su Internet le traduzioni dell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio sulle regole d'origine e sulle procedure doganali6.

11.2.1.13

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali si evince dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'Accordo di libero scambio può essere denunciato in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi (art. 40 dell'Accordo di libero scambio). La disdetta comporta la revoca automatica dell'Accordo agricolo (art. 11 dell'Accordo agricolo). Essi non 4 5 6

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http://www.bundespublikationen.admin.ch/it.html?

http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries/canada http://www.ezv.admin.ch

implicano l'adesione a un'organizzazione internazionale e la loro attuazione non comporta modifiche di legge.

I presenti Accordi prevedono disposizioni contenenti norme di diritto (concessioni doganali, principi di parità di trattamento). Per determinare se si tratta di disposizioni che contengono norme di diritto importanti ai sensi all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, RS 171.10), occorre osservare quanto segue: da un lato, le disposizioni dell'Accordo possono essere attuate mediante ordinanze che il Consiglio federale ha la competenza di emanare in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) per le concessioni doganali; d'altro lato non possono considerarsi fondamentali in quanto non sostituiscono il diritto interno e non contengono decisioni di principio per la legislazione nazionale. Gli impegni contratti negli Accordi rientrano nei limiti degli accordi internazionali precedenti conclusi dalla Svizzera. Dal profilo del contenuto, presentano una struttura paragonabile a quella di altri accordi conclusi dall'AELS con Paesi terzi e rivestono un'analoga importanza giuridica, economica e politica. Le differenze che si possono constatare in alcuni settori (p. es. in merito alle agevolazioni commerciali o alle industrie culturali) rispetto al contenuto di accordi precedenti non comportano impegni supplementari per la Svizzera.

In occasione dell'esame della mozione 04.3203 presentata il 22 aprile 2004 dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e delle deliberazioni relative ai messaggi sugli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Tunisia, la Repubblica di Corea i Paesi della SACU e l'Egitto, entrambe le Camere hanno appoggiato la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che rispondono a questi criteri non soggiacciono al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Dato che i presenti trattati internazionali non sottostanno a referendum, non riguardano interessi essenziali dei Cantoni e la conclusione di accordi tra gli Stati dell'AELS e Paesi terzi è indiscussa, in base all'articolo 3 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061),
non è stata avviata una procedura di consultazione. Come già menzionato, gli Accordi hanno un'importanza politica e giuridica analoga ad altri accordi conclusi tra gli Stati dell'AELS e Paesi terzi.

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