11.3

Allegato 11.3 Parte III: Allegato ai sensi dell'articolo 10 capoverso 4 della legge sulla politica economica esterna, dell'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e dell'articolo 4 capoverso 2 della legge sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2008-2866

771

772

11.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2008 del 14 gennaio 2009

11.3.1

Compendio

In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge federale sulle preferenze tariffali il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 35° rapporto sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le misure elencate qui appresso.

11.3.1.1

Misure prese in base alla legge sulla tariffa delle dogane

Nel quadro dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea (CE), il commercio di formaggio è stato liberalizzato il 1° luglio 2007. Il Consiglio dell'AELS ha quindi colto l'occasione per approvare una modifica della Convenzione AELS, che prevede l'aumento dello scambio di formaggio esente da dazio da 60 a 90 t. In seguito a questa decisione, la modifica dell'ordinanza sul libero scambio 1 è entrata in vigore il 1° agosto 2008.

Le concessioni tariffali negoziate nel quadro dell'Accordo di libero scambio dell'AELS e dell'Accordo agricolo bilaterale concluso con l'Egitto sono in vigore dal 1° agosto 2007, in particolare per le patate fresche nell'ambito di un contingente doganale preferenziale annuale di 2690 t. Il 15 aprile 2008, nell'ordinanza sul libero scambio 2 sono state sancite, le condizioni per permettere l'attribuzione delle quote di contingente doganale tenendo conto delle disposizioni della legislazione agricola.

Il maggiore fabbisogno di patate destinate alla valorizzazione e di patate da tavola, nonché la mancanza di scorte e i ritardi nel raccolto indigeno hanno portato a un approvvigionamento insufficiente di patate sul mercato. Inoltre, una grave infezione ha colpito le patate, riducendo la produzione di sementi di moltiplicazione certificate ed è quindi stato necessario coprire il fabbisogno indigeno importando una parte delle sementi destinate alla coltivazione del 2009. Per questo motivo il contingente doganale parziale di patate (comprese le patate da semina) dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) è stato aumentato provvisoriamente di 15 000 t, passando da 18 250 t a 33 250 t.

Nella versione riveduta del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra la Svizzera e la CE sono state abrogate, a partire dal 2003, le misure di compensazione del prezzo dello zucchero nei prodotti agricoli trasformati (cosiddetta «soluzione doppio zero»). Ciò presuppone un livello dei prezzi dello zucchero comparabile per entrambi i partner. Allo scopo di garantire la parità di prezzo nei 773

confronti dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE), basandosi sull'autorizzazione del Consiglio federale, ha ridotto in tre tappe le aliquote di dazio nell'OIAgr sino a una diminuzione complessiva di 23 franchi per quintale.

Mediante la modifica dell'OIAgr, il 1° maggio 2008 il contingente doganale parziale per il latte proveniente dalle zone franche è stato aumentato a carico del contingente per l'esportazione di burro esente da dazio non sollecitato delle zone franche del Paese di Gex e dell'Alta Savoia. Ciò corrisponde a un aumento giornaliero di 2128 l, per un quantitativo totale di 62 128 l / giorno, rispettivamente a un aumento di 800 t all'anno dell'equivalente di latte per un quantitativo totale di 23 360 t/anno.

In futuro, l'imposizione doganale dei cereali panificabili corrisponderà, con il valore della merce franco dogana, approssimativamente al prezzo di riferimento indigeno. Inoltre il contributo al fondo di garanzia per i cereali panificabili sarà aumentato a 12 franchi per quintale a partire dal 1° luglio 2009. Alla stessa data l'aliquota di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana verrà ulteriormente ridotta. Inoltre, per aumentare la competitività della produzione animale i prezzi soglia degli alimenti per animali saranno ridotti mediamente di 4 franchi per quintale il 1° luglio 2009. Il calo dei ricavi che ne risulterà nel settore della campicoltura verrà compensato, a partire dal 1° gennaio 2009, da un contributo supplementare per i terreni aperti e per le colture perenni.

Allo scopo di garantire un approvvigionamento sufficiente delle comunità religiose ebrea e islamica, le condizioni di attribuzione per quanto riguarda i contingenti doganali parziali di carne kasher e halal delle specie bovina e ovina dell'OIAgr sono state modificate il 1° ottobre 2008.

Le disposizioni d'importazione specifiche in materia di disciplinamento del mercato del latte e dei latticini sono state raggruppate nell'OIAgr il 1° gennaio 2009 e le relative ordinanze sono state abrogate. Contemporaneamente sono state modificate, dal punto di vista del contenuto, alcune disposizioni inerenti ai contingenti doganali parziali di latte in polvere e di burro nonché di altre materie grasse derivate dal latte.

Per compensare la differenza tra il prezzo del frumento importato
e il prezzo di riferimento, il DFE ha ridotto, il 1° ottobre 2008, le aliquote di dazio dell'OIAgr prelevate sui cereali destinati all'alimentazione umana, fissandole a 17,60 franchi per quintale invece di 23,30 franchi per quintale.

A causa dell'ulteriore aumento del fabbisogno indigeno, il contingente doganale parziale delle uova di trasformazione per l'industria alimentare dell'OIAgr è stato aumentato provvisoriamente di 2000 t, passando quindi a 19 307 t. Il quantitativo supplementare era limitato alle uova di galline da allevamento al suolo, da allevamento all'aperto e di produzione biologica.

Allo scopo di adeguare i costi di trasformazione nella fabbricazione di foraggi misti alle condizioni dell'UE, il supplemento di 2 franchi per quintale previsto dall'ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi sarà ridotto a 1 franco per quintale dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011.

Le disposizioni dell'ordinanza sull'importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati, dell'ordinanza sulle patate, dell'ordinanza del DFE concernente l'importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni 774

relative all'importazione di latte intero in polvere come pure dell'ordinanza dell'UFAG concernente l'importazione di burro sono state inserite nell'OIAgr. Di conseguenza le ordinanze menzionate sono state abrogate.

11.3.1.2

Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali

Con l'entrata in vigore delle aliquote di dazio negoziate nel quadro dell'Accordo di libero scambio AELS con l'Unione doganale dell'Africa australe1 e dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione doganale dell'Africa australe, le preferenze tariffali autonome nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (SPG) sono state sostituite da preferenze tariffali contrattuali il 1° maggio 2008. Di conseguenza il Botswana, il Lesotho, la Namibia, il Sudafrica e lo Swaziland sono stati stralciati alla stessa data dall'elenco dei Paesi in sviluppo contenuto nell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

11.3.1.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Visto il considerevole volume dei dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego, la loro pubblicazione avviene soltanto su Internet.

11.3.2

Rapporto

Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure disposte nel corso del 2008 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure in virtù della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi messi in vigore in virtù delle misure esposte nel seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Essi rappresentano un volume complessivo di 100 pagine: per esigenze di risparmio non saranno nuovamente pubblicati nell'ambito del presente rapporto.

1

Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

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11.3.2.1 11.3.2.1.1

Misure prese in base alla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 18 giugno 2008 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS (Ordinanza sul libero scambio 1) (RS 632.421.0; RU 2008 3519)

Aumento del contingente doganale AELS esente da dazio per i formaggi Nel quadro dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea»; RS 0.916.026.81), le parti contraenti si sono accordate di liberalizzare completamente gli scambi reciproci di formaggi per il 1° luglio 2007. Questo Accordo, e in particolare il libero scambio di formaggi, hanno indotto la Svizzera a mirare a un'ulteriore liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli anche all'interno dell'AELS.

In occasione del Consiglio dell'AELS del 16 aprile 2008, a Ginevra, è stata adottata la decisione n.1/2008 che modifica la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31). I contingenti doganali della Norvegia e della Svizzera per i formaggi e i latticini della voce di tariffa n.

0406 sono stati aumentati da 60 t a 90 t. Sulla base di questa decisione, abbiamo adeguato di conseguenza il contingente doganale n. 201 nell'allegato 2 dell'ordinanza sul libero scambio 1. Questa modifica è entrata in vigore il 1° agosto 2008.

Considerato il fatto che la Svizzera esporta complessivamente 54 300 t di formaggi (2007), le sue ripercussioni sull'economia sono decisamente limitate.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la competenza di approvare le modifiche apportate a trattati internazionali spetta all'Assemblea federale. Secondo l'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale può concludere in modo autonomo trattati internazionali di portata limitata. In occasione del dibattito inerente al rapporto sulla politica economica esterna 2007, le Commissioni della politica estera delle due Camere sono state informate in merito a questa modifica della Convenzione e alla nostra intenzione di approvarla in virtù della nostra competenza.

La modifica della Convenzione istitutiva dell'AELS ha offerto l'occasione di sottoporre a revisione totale l'ordinanza sul libero scambio, allo scopo di adeguarne le disposizioni a quelle dell'ordinanza sul libero scambio 2.

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11.3.2.1.2

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS) (Ordinanza sul libero scambio 2) (RS 632.319) Modifica del 2 aprile 2008 (RU 2008 1661)

Contingente doganale preferenziale per le patate provenienti dall'Egitto A partire dal 1° agosto 2007 si applicano le concessioni tariffali stabilite tra la Svizzera e l'Egitto nel quadro dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati membri dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto nonché dell'Accordo sull'agricoltura con l'Egitto. Conformemente all'Accordo agricolo bilaterale, la Svizzera concede all'Egitto, tra l'altro, l'accesso preferenziale al mercato per le patate fresche della voce di tariffa n. 0701.9010 della tariffa d'uso doganale svizzera nell'ambito di un contingente annuale di 2690 t.

Per quanto riguarda i criteri inerenti all'attribuzione di quote dei contingenti doganali preferenziali per i quali esistono contingenti dell'OMC, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) e dei pertinenti disciplinamenti del mercato previsti dalla legislazione in materia di agricoltura. Le condizioni di attribuzione e le aliquote di dazio preferenziali non sono state modificate.

L'entrata in vigore, il 15 aprile 2008, della modifica dell'ordinanza sul libero scambio 2 ha permesso l'attribuzione delle quote di contingente doganale per il 2008 per le patate fresche originarie dell'Egitto.

11.3.2.1.3

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifiche del 29 gennaio, del 7 maggio e del 14 novembre 2008 (RU 2008 331 2059 5267)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale di patate (patate da semina incluse) A causa del maggiore fabbisogno di patate destinate alla valorizzazione, dovuto all'elevato smercio di prodotti a base di patate, a causa dell'imprevista insufficienza delle scorte e del ritardo del raccolto indigeno non è stato possibile coprire integralmente con prodotti indigeni il fabbisogno dell'industria di trasformazione e l'approvvigionamento del mercato con patate da tavola nell'ambito del commercio al dettaglio. Per questo motivo il contingente doganale parziale n. 14.1, fissato nell'allegato 4 numero 7 OIAgr (patate, comprese patate da semina) a 18 250 t, è stato aumentato temporaneamente di 6000 t il 5 febbraio 2008 e quindi, il 7 maggio 2008, ancora di 8000 t, raggiungendo complessivamente il quantitativo di 32 250 t.

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Inoltre, a causa di una grave infezione che ha colpito le patate, la produzione di sementi di moltiplicazione certificate provenienti dal raccolto del 2008 ha subito un netto calo. Di conseguenza è stato necessario coprire il fabbisogno indigeno importando una parte delle sementi necessarie per la produzione del 2009. Per questo motivo, il 19 novembre 2008, è stato deciso un nuovo aumento temporaneo del contingente doganale parziale summenzionato per portarlo a 33 250 t, vale a dire 1000 t supplementari.

La durata di validità delle modifiche del 29 gennaio, del 7 maggio e del 14 novembre 2008 era limitata alla fine del 2008; pertanto non occorre più approvarle (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 22 febbraio, del 22 agosto e del 22 settembre 2008 (RU 2008 711 4033 4491) Riduzione delle aliquote di dazio per lo zucchero Con l'entrata in vigore, il 1° febbraio 2005, della revisione del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra la Svizzera e la CE, le misure di compensazione del prezzo dello zucchero destinato ai prodotti agricoli trasformati negli scambi commerciali con l'UE sono state abrogate per tutti i tipi di zucchero delle voci di tariffa n. 1701­1703 (cosiddetta «soluzione doppio zero»). Il corretto funzionamento di questa soluzione presuppone che il livello dei prezzi dello zucchero sia all'incirca equivalente in Svizzera e nell'UE. In seguito agli adeguamenti effettuati nell'ambito del disciplinamento del mercato europeo dello zucchero, il prezzo dello zucchero nell'UE non ha sempre seguito un'evoluzione analoga a quella del prezzo sul mercato mondiale. Per fare in modo che i prezzi dello zucchero importato non differiscano in misura superiore o inferiore a 3 franchi per quintale dai prezzi di mercato dell'UE, il DFE è autorizzato, conformemente all'articolo 5a OIAgr, ad adeguare periodicamente le aliquote doganali per lo zucchero.

Allo scopo di garantire la parità di prezzo nei confronti dell'UE malgrado il rialzo dei prezzi sul mercato mondiale, il DFE ha ridotto, il 1° marzo 2008, le aliquote doganali per lo zucchero nell'allegato 1 numero 17 OIAgr di 3 franchi per quintale.

Dopo che i prezzi sul mercato mondiale erano ulteriormente aumentati, mentre i prezzi di mercato praticati nell'UE erano diminuiti a causa della riforma del mercato dello zucchero a livello comunitario, il DFE ha ridotto ulteriormente, il 1° settembre 2008, le aliquote di dazio di 7 franchi per quintale e il 1° ottobre 2008, ancora una volta, di 13 franchi per quintale.

Modifica del 14 marzo 2008 (RU 2008 1797) Aumento del contingente doganale parziale per il latte proveniente dalle zone franche Il Regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera di prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) prevedeva, tra l'altro, un contingente d'esportazione di burro in franchigia a favore delle zone franche del Paese di

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Gex e dell'Alta Savoia, per un ammontare di 65 t all'anno, destinato all'approvvigionamento di Ginevra. Questo contingente doganale esente da dazio non è mai stato sollecitato nel corso degli ultimi anni. Con scambio di lettere del 28 aprile e del 1° maggio 2008 la Segreteria di Stato dell'economia ha confermato al Governo francese, in nome del Consiglio federale, l'approvazione di una modifica del Regolamento. Tale modifica prevede di trasformare il contingente d'esportazione di burro in franchigia di dazio in un contingente di latte in franchigia di dazio (RS 0.631.256.934.953.3). In seguito il Consiglio federale ha aumentato, il 1° maggio 2008, il contingente doganale parziale n. 07.1 (latte proveniente dalle zone franche) nell'allegato 4 numero 4 OIAgr, di 2128 l al giorno, rispettivamente di 800 t di equivalente latte all'anno, passando a 62 128 l al giorno, rispettivamente a 23 360 t di equivalente latte all'anno.

Modifica del 25 giugno 2008 (RU 2008 3559) Adeguamento dell'imposizione doganale e aumento dei contributi al fondo di garanzia per i cereali panificabili; riduzione dell'imposizione doganale per i cereali trasformati e ribasso dei prezzi soglia degli alimenti per animali In futuro l'imposizione doganale dei cereali panificabili importati corrisponderà, assieme al valore delle merci franco dogana, approssimativamente al prezzo di riferimento indigeno. Il margine di scarto è fissato a più o meno 5 franchi per quintale. Il prezzo di riferimento per la migliore classe di qualità è stato fissato, il 1° ottobre 2008, a 60 franchi per quintale e ammonterà a 56 franchi per quintale il 1° luglio 2009. Il DFE è stato autorizzato a effettuare semestralmente, il 1° aprile e il 1° ottobre, gli adeguamenti delle aliquote di dazio che compensano nella misura del 60 per cento la differenza rispetto al prezzo di riferimento. A tale scopo si fonda su un prezzo di mercato determinato sulla base di informazioni in merito fornite dai negozianti e di informazioni di borsa. L'imposizione doganale derivante dall'aliquota di dazio e dal contributo al fondo di garanzia è stata limitata, il 1° ottobre 2008, a 27 franchi per quintale e ammonterà al massimo a 23 franchi per quintale a partire dal 1° luglio 2009.

Allo scopo di coprire i costi dovuti alla costituzione di scorte obbligatorie di cereali panificabili, il contributo al fondo di garanzia sarà aumentato, il 1° luglio 2009, da 3,70 franchi a 12 franchi per quintale. Contemporaneamente il DFE è autorizzato a ridurre nella stessa misura l'aliquota di dazio per i cereali panificabili.

L'aliquota di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana sarà ulteriormente ridotta il 1° luglio 2009 e verrà derivata dai valori di resa della protezione doganale per le materie prime. Fino a nuovo avviso verrà accordato, a titolo supplementare, un aumento di 20 franchi per quintale che tiene conto dei costi più elevati delle aziende di trasformazione.

Per migliorare la competitività della produzione animale e adeguare gradualmente i prezzi di produzione in Svizzera al livello dei prezzi praticati nei Paesi limitrofi, i prezzi soglia degli alimenti per animali saranno ridotti mediamente di 4 franchi per quintale il 1° luglio 2009. Il prezzo soglia dell'orzo ammonta
a 36 franchi per quintale. Per determinare il prezzo dei panelli di soia, in futuro servirà da riferimento la qualità maggiormente importata, più ricca di proteine. A causa del valore nutritivo

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più elevato della qualità importata, il prezzo soglia dei panelli di soia viene ridotto di 2 franchi invece di 4 franchi, passando quindi a 45 franchi per quintale. Per quanto riguarda gli altri alimenti per animali dotati di prezzi soglia, questi ultimi vengono ridotti proporzionalmente tenendo conto dei rispettivi valori nutritivi.

La riduzione della protezione doganale per i cereali e gli alimenti per animali genera un calo dei ricavi nel settore della campicoltura. Per attenuare queste conseguenze negative, il 1° gennaio 2009 il contributo supplementare per i terreni aperti e per le colture perenni è aumentato di 170 franchi, passando a 620 franchi per ettaro, nell'ambito dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (RS 910.13).

Attribuzione massima delle quote dei contingenti doganali nella vendita all'asta di carne di animali macellati secondo prescrizioni rituali In base a una sentenza del Tribunale federale concernente l'importazione di carne di animali macellati secondo prescrizioni rituali, sono stati adottati alcuni provvedimenti per garantire un approvvigionamento sufficiente delle comunità religiose ebrea e islamica (contingenti doganali parziali n. 05.3­05.6). L'articolo 18 capoverso 1 OIAgr permette di fissare attribuzioni massime di quote di contingente doganale nelle ordinanze sui prodotti specifiche in materia di disciplinamento del mercato.

Su questa base, gli articoli 18 capoversi 4 e 5, nonché 18a capoversi 4 e 5 dell'ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (OBM, RS 916.341) sono stati modificati. Le disposizioni prevedono che per la carne kasher e halal, a partire dal 1° ottobre 2008, è possibile attribuire a ogni persona che ha diritto una quota massima del 40 per cento del contingente doganale. Se nella prima fase della vendita all'asta non possono essere attribuite tutte le quote del contingente doganale, tali quote vengono generalmente messe all'asta ancora una volta. Nella seconda fase si rinuncia quindi all'applicazione di una quota massima del contingente doganale.

Integrazione delle disposizioni d'importazione specifiche al disciplinamento del mercato del latte e dei latticini Le disposizioni d'importazione specifiche in materia di disciplinamento del mercato del latte e dei latticini sono state raggruppate nell'OIAgr
il 1°gennaio 2009 e le relative ordinanze sono state abrogate. Contemporaneamente sono state modificate, anche dal punto di vista del contenuto, le disposizioni qui appresso.

Il contingente doganale parziale n. 07.2 (polvere di latte) viene ora attribuito in una vendita all'asta e non più in base a una prestazione all'interno del Paese. Come quantitativo di base per la vendita all'asta è stata fissata una quantità di 300 t all'anno, ripartita in due parti. Il contingente doganale parziale è stato suddiviso, poiché le importazioni vengono effettuate soprattutto durante il secondo semestre.

Inoltre, questa suddivisione permette di meglio valutare la situazione esistente sul mercato in vista di un eventuale aumento del contingente doganale parziale per la seconda parte. La prima parte di 100 t viene messa all'asta prima dell'inizio del periodo di contingentamento e successivamente attribuita per l'importazione dal 1° gennaio al 31 dicembre. La seconda parte di 200 t viene pubblicata per il bando e quindi venduta all'asta nel corso del primo semestre del periodo di contingentamento. Il periodo d'importazione per la seconda parte dura dal 1° luglio fino al 31 dicembre.

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Il contingente doganale parziale n. 07.4 (burro e altre materie grasse del latte) consisteva finora in un contingente doganale parziale per il burro, che veniva attribuito in funzione della prestazione all'interno del Paese, e in un contingente doganale parziale per altre materie grasse del latte. Il contingente doganale parziale per il burro non veniva sempre esaurito, ma aveva una funzione di valvola a seconda dell'evoluzione del mercato. Con le nuove condizioni di attribuzione questa funzione di valvola per il mercato svizzero del latte viene mantenuta, essendo stato fissato un piccolo quantitativo di base di 100 t all'anno, messo a concorso e quindi all'asta in un'unica tranche. È stato previsto di liberare quantitativi supplementari unicamente per soddisfare un fabbisogno accertato. Per continuare a garantire che il burro importato nell'ambito di questo contingente doganale parziale sia trasformato, è stata mantenuta la prassi secondo cui sono ammesse soltanto le importazioni di imballaggi di almeno 25 kg.

Per quanto riguarda l'attuale contingente doganale parziale n. 07.42 (altre materie grasse del latte), nel corso degli ultimi anni sono state inoltrate soltanto poche domande per ottenere quote del contingente doganale. Di conseguenza, allo scopo di semplificare la procedura, questo contingente doganale parziale non viene più gestito da solo, ma unitamente all'attuale contingente doganale parziale n. 07.41.

Modifica del 19 settembre 2008 (RU 2008 4519) Riduzione delle aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana Il 1° ottobre 2008, il DFE ha adeguato per la prima volta le aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana nell'allegato 1 numero 14 OIAgr conformemente al nuovo articolo 5b OIAgr e alla disposizione transitoria di cui all'articolo 35 OIAgr. Tenuto conto di queste disposizioni e degli attuali prezzi di mercato, le aliquote di dazio sono state ridotte da 23,30 franchi a 17,60 franchi per quintale per compensare la differenza tra il prezzo del frumento importato e il prezzo di riferimento. Di conseguenza l'imposizione doganale (aliquota di dazio più contributo al fondo di garanzia) scende da 27 franchi a 21,30 franchi per quintale.

Modifica del 12 novembre 2008 (RU 2008 5269) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione Il contingente doganale parziale n. 09.2 (uova di trasformazione per l'industria alimentare) nell'allegato 4 numero 5 OIAgr (Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova) è stato temporaneamente aumentato di 2000 t per il mese di dicembre 2008, allo scopo di coprire il fabbisogno indigeno supplementare di uova di trasformazione. Esclusivamente le uova di galline da allevamento al suolo, da allevamento all'aperto e di produzione biologica potevano essere importate nell'ambito di questo contingente supplementare.

La modifica del 12 novembre 2008 era valida sino alla fine del 2008; pertanto non occorre più approvarla (art. 13 cpv. 2 LTD).

781

11.3.2.1.4

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull'importazione di latte e oli commestibili, OILOC) (RU 1998 3266) Abrogazione del 25 giugno 2008 (RU 2008 3559)

Le disposizioni della OILOC sono state inserite nella OIAgr con effetto dal 1° gennaio 2009. Contemporaneamente è stata abrogata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 07.4 nei contingenti doganali parziali n. 07.41 (burro) e 07.42 (altre materie grasse del latte), mentre i criteri di attribuzione di questo contingente doganale parziale riunito e del contingente doganale parziale n. 07.2 (polvere di latte) sono stati ridefiniti.

11.3.2.1.5

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la valorizzazione, l'importazione e l'esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) (RU 1999 77) Abrogazione del 25 giugno 2008 (RU 2008 3559)

Alla scadenza delle misure di valorizzazione per le patate alla fine del 2009, l'ordinanza sulle patate avrebbe contenuto soltanto disposizioni relative all'importazione. Per questo motivo tali disposizioni verranno integrate nell'OIAgr con effetto dal 1° gennaio 2010 e l'ordinanza sulle patate è quindi abrogata.

11.3.2.1.6

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi (RS 916.112.231) Modifica del 25 giugno 2008 (RU 2008 3827)

Le aliquote di dazio sugli alimenti preparati per animali vengono calcolate in funzione delle ricette standard che sono stabilite nell'allegato 3. Allo scopo di adeguare i costi di trasformazione nella fabbricazione di foraggi misti alle condizioni esistenti nell'UE è previsto un supplemento. Poiché i costi di trasformazione sono diminuiti rispetto a quelli esistenti nell'UE, il supplemento attualmente in vigore di 2 franchi per quintale viene ridotto a 1 franco per quintale dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011.

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11.3.2.1.7

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente l'importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all'importazione di latte intero in polvere (RU 1999 1220) Abrogazione del 25 giugno 2008 (RU 2008 3839)

L'ordinanza del DFE concernente l'importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all'importazione di latte intero in polvere è stata abrogata. Le disposizioni relative all'importazione di polvere di latte sono invece state integrate nell'OIAgr.

11.3.2.1.8

Ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 1999 concernente l'importazione di burro (RU 1999 1440) Abrogazione del 24 novembre 2008 (RU 2008 5877)

L'ordinanza dell'UFAG concernente l'importazione di burro è stata abrogata. Le disposizioni relative all'importazione di burro sono invece state integrate nell'OIAgr.

11.3.2.2

Misure fondate sulla legge federale sulle preferenze tariffali Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911) Modifica del 9 aprile 2008 (RU 2008 1763)

Visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 2007 (FF 2007 957) il Parlamento ha approvato, con decreto del 12 marzo 2007, l'Accordo di libero scambio del 1° luglio 2006 tra gli Stati dell'AELS e l'Unione doganale dell'Africa australe (Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland) (FF 2007 971) e l'Accordo aggiuntivo del 1° luglio 2006 sul commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e l'Unione doganale dell'Africa australe (FF 2007 991) e ha quindi autorizzato il Consiglio federale a ratificare tali accordi. Dopo che tutte le Parti contraenti hanno concluso le procedure di ratifica nel mese di febbraio 2008, le modifiche delle ordinanze necessarie all'attuazione degli accordi nel diritto nazionale sono state messe in vigore, con decisione presidenziale del 9 aprile 2008, il 1° maggio 2008.

L'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca gli Stati che beneficiano delle concessioni tariffali accordate a tutti i Paesi in sviluppo. Se la Svizzera conclude un accordo di libero scambio con Paesi in sviluppo, essi vengono cancellati dall'elenco. Le preferenze tariffali autonome vengono sostituite in questo caso da preferenze tariffali contrattuali.

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Con l'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio, il 1° maggio 2008, il Botswana, il Lesotho, la Namibia, il Sudafrica e lo Swaziland sono stati quindi cancellati dall'elenco dei Paesi in sviluppo il 30 aprile 2008.

11.3.2.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) il legislatore ha fissato i principi della ripartizione dei contingenti doganali e della pubblicazione della loro attribuzione. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) abbiamo stabilito di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

La raccolta di tutte queste indicazioni per l'anno 2008 raggiunge un volume di circa 300 pagine. La pubblicazione avviene quindi su Internet sul sito dell'Ufficio federale dell'agricoltura al seguente indirizzo: http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=it

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