Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 18 maggio 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione allegato ai decreti del Consiglio federale del 5 agosto 2004, del 1° marzo 2005, del 21 maggio 2007 e del 7 aprile 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 1. Durata del lavoro (art. 25) 2. Vacanze (art. 29) 3. Salari minimi (art. 39) 4. Adeguamento salariale (art. 41) 5. Indennità per lavoro fuori sede (art. 44) 6. Indennità per l'utilizzo di un veicolo privato (art. 45) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2004 4149, 2005 2017, 2007 3477, 2008 2439 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-1182

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2009 e ha effetto sino al 30 giugno 2010.

18 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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