Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 17 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, dell'11 dicembre 2008, del 7 settembre 2009 e del 7 dicembre 20091, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2010 del 7 novembre 2009 Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento salariale

Art. 3

Adeguamento dell'indennità per il pranzo (art. 60 CNM)

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

17 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023 1975, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009 7945, 2009 5393 7723 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-3080

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

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