ad 03.428 Iniziativa parlamentare Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 agosto 2008 Parere del Consiglio federale del 12 dicembre 2008

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 22 agosto 2008 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernente l'iniziativa parlamentare «Cognome e cittadinaza dei coniugi. Parità».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 19 giugno 2003, la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato un'iniziativa parlamentare volta a modificare il Codice civile (CC)1 in modo da garantire la parità giuridica dei coniugi in materia di cognome e di cittadinanza.

Il 13 ottobre 2003, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare e il 7 ottobre 2004 il Consiglio nazionale si è allineato alla proposta della Commissione accogliendo l'iniziativa parlamentare.

Conformemente all'articolo 21quater capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), il Consiglio nazionale ha incaricato la Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto di atto normativo. Il 10 novembre 2005 quest'ultima ha incaricato una sottocommissione di elaborare un avamprogetto di revisione parziale del CC.

La CAG-N ha esaminato questo avamprogetto il 1°giugno 2007 e lo ha approvato con 17 voti contro 2. La procedura di consultazione ha dato nell'insieme un esito molto positivo. La CAG-N ha riesaminato successivamente l'avamprogetto e il 22 agosto 2008 ha adottato con 13 voti contro 5 il progetto definitivo.

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Parere del Consiglio federale

2.1

Cognome e cittadinanza dei coniugi

Il nostro Consiglio condivide il principio dell'immutabilità del cognome di nascita, nonché del diritto di cittadinanza cantonale e attinenza comunale dei coniugi. Questo principio garantisce la parità dei sessi.

Gli sposi che desiderano esprimere il vincolo che li unisce mediante il cognome hanno sinora la possibilità di scegliere un cognome coniugale comune. Il nostro Collegio condivide il parere della CAG-N secondo cui la consuetudine di lunga data di portare un cognome d'affinità non va modificata. Non è necessario né opportuno regolare quest'usanza nella legge.

In occasione dei dibattiti riguardanti la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, si è rinunciato ad applicare a tali coppie la regolamentazione prevista nel diritto matrimoniale vigente per quel che riguarda il cognome e la cittadinanza, perché non garantisce l'uguaglianza giuridica tra i coniugi2. Con il presente avamprogetto tuttavia la situazione cambia. Il nostro Collegio propone dunque di sancire la possibilità di portare un cognome comune anche per le coppie legate da un'unione registrata introducendo un articolo 12a nella legge del 18 giugno 20043 sull'unione domestica registrata, formulato analogamente all'articolo 160 1 2 3

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RS 210 Messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 VII 1165, n. 1.7.3 RS 211.231

capoverso 2 prima frase AP-CC: «I due partner possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile che intendono assumere il cognome da nubile o da celibe di uno dei partner come cognome comune dell'unione domestica.» Secondo il nostro Consiglio, la scelta di un cognome coniugale comune al momento della conclusione del matrimonio o della nascita del primo figlio comune viola il principio che vuole la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale legate al cognome. Dal momento che è possibile riprendere il cognome da nubile o da celibe dopo lo scioglimento del matrimonio rinunciando al cognome coniugale comune, il disciplinamento del diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale deve prescindere da quello del cognome per quanto riguarda i coniugi. Diverso è invece il caso per i figli. Sosteniamo il principio dell'immutabilità del diritto della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale dei coniugi, anche nel caso in cui uno di loro assuma il cognome dell'altro.

2.2

Cognome e cittadinanza del figlio

Per quanto concerne il cognome e il diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale dei figli, il rapporto della CAG-N (n. 5.1.6) rileva che il principio della parità tra uomo e donna è difficilmente applicabile nel caso di genitori coniugati che non hanno scelto un cognome comune e non riescono a mettersi d'accordo sul cognome dei figli. Per risolvere questo problema, sono ipotizzabili diverse soluzioni, quali determinare per legge se il figlio deve assumere il cognome paterno o materno, decidere per sorteggio o affidare la decisione a un'autorità. In ogni caso s'impone un disciplinamento giuridico chiaro. Il progetto dispone che, in caso di disaccordo, il figlio assume il cognome della madre, violando quindi la parità dei coniugi. Il nostro Consiglio è del parere che i motivi addotti dalla CAG-N per la soluzione proposta non sono di un'importanza tale da giustificare una rinuncia al principio della parità di trattamento. La possibilità di estrarre a sorte il cognome da adottare è già stata da noi respinta nel quadro dell'iniziativa parlamentare Sandoz, perché rappresenterebbe una soluzione arbitraria e incompatibile con il bene del figlio e con l'importanza del diritto al cognome nell'ottica del diritto della personalità (FF 1999 4604). In caso di disaccordo dei genitori, proponiamo dunque di affidare la decisione a un'istanza giudiziaria, che trasferirà il diritto di determinare il cognome del figlio a uno dei genitori. Se quest'ultimo non decide entro il termine assegnato, è previsto che il figlio assuma il cognome di tale genitore. Detta variante offre la possibilità ad ambedue i genitori di esporre davanti al giudice le loro argomentazioni in merito.

Inoltre il giudice può in ogni istante cercare di indurre le parti all'intesa. Ciò include anche la possibilità di procedere alla decisione per sorteggio con il consenso dei genitori.

Concretamente il nostro Collegio propone di stralciare l'articolo 270 capoverso 2 AP-CC e introdurre un nuovo articolo 270a AP-CC del tenore seguente: «In caso di disaccordo dei genitori, il giudice designa il genitore che determina il cognome del figlio. Il giudice impartisce a tale genitore un termine per esprimersi. Se tale termine trascorre infruttuoso, al figlio è assegnato il cognome di tale genitore.» Le rubriche marginali reciteranno: articolo
270 AP-CC «A. Cognome; I. Figlio di genitori coniugati; a. Accordo» e articolo 270a AP-CC «b. Disaccordo». In seguito a modifiche, gli articoli 270a e 270b AP-CC diverranno gli articoli 270b e 270c.

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Per garantire che al figlio sia attribuito tempestivamente un cognome, il nostro Collegio propone inoltre di completare l'articolo 245 lettera b del disegno di Codice di diritto processuale civile svizzero4 come segue: «b. Diritto di famiglia: 1. Attribuzione a uno dei genitori del diritto di determinare il cognome del figlio (art. 270a CC) 2. Termine ...». Al fine di togliere a un'eventuale opposizione l'effetto sospensivo, proponiamo infine di completare l'articolo 312 capoverso 4 del Codice di procedura civile aggiungendovi una lettera c: «attribuzione del diritto di determinare il cognome del figlio ai sensi dell'articolo 245 lettera b numero 1.» Le questioni legate al cognome implicano un carico emotivo molto alto. Anche la nuova disciplina in materia di cognome dei coniugi e dei figli permette comunque di cambiare cognome. Auspichiamo un uso flessibile del cognome dei figli che crescono in famiglie cosiddette ricomposte, segnatamente allo scopo di tenere conto del bene del bambino. Un figlio che porta il cognome da celibe o da nubile del genitore con il quale vive deve, ad esempio, poter assumere il nuovo cognome del genitore modificatosi in seguito a matrimonio.

2.3

Proposte di minoranza

Una minoranza (Reimann Lukas, Schwander, Geissbühler, Kaufmann) chiede che agli sposi sia lasciata la possibilità di determinare un cognome coniugale comune scelto tra quello dell'uno o dell'altro al momento della celebrazione del matrimonio.

La maggioranza commissionale si è tuttavia espressa contro la possibilità di scegliere come cognome coniugale comune un cognome acquisito con un matrimonio precedente, perché in contraddizione con l'idea di fondo dell'immutabilità del cognome di nascita. Il nostro Collegio condivide la proposta della maggioranza commissionale secondo cui la scelta del cognome coniugale comune va limitata al cognome da nubile o da celibe degli sposi.

Un'altra minoranza (Reimann Lukas, Schwander, Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann) si esprime per un disciplinamento che, in caso di disaccordo, preveda per il figlio i cognomi dei due genitori, con quello della madre anteposto a quello del padre. Al raggiungimento della maggiore età, il figlio sceglierà uno dei due cognomi. Respingiamo tale soluzione poiché non è nell'interesse del figlio e non tiene conto del principio dell'immutabilità del cognome. Al momento di compiere la maggiore età, il figlio è posto davanti alla difficile decisione di dover scegliere uno dei cognomi dei suoi genitori. Non è inoltre disciplinato il caso in cui il figlio, al momento di diventare maggiorenne, si rifiuta di prendere una decisione.

2.4

Disposizioni transitorie

Il titolo finale prevede una disposizione transitoria per i cognomi dei figli di genitori non uniti in matrimonio. Per garantire anche a loro la parità di trattamento, il nostro Collegio propone di prevedere una disposizione transitoria limitata a un anno per i figli di genitori coniugati che decidono di rinunciare a un cognome coniugale comune rilasciando una dichiarazione conforme all'articolo 8a (titolo finale). Proponiamo di formulare tale disposizione come segue: «Se dopo l'entrata in vigore della modi4

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FF 2006 6785

fica del ... del Codice civile, i genitori non portano più un cognome comune in virtù di una dichiarazione, possono chiedere entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto, che il figlio acquisisca il cognome da nubile o da celibe del genitore che ha consegnato tale dichiarazione». Chiediamo di inserire tale formulazione nell'articolo 13d capoverso 1 titolo finale AP-CC e di far seguire tale capoverso dai capoversi 1 e 2 previsti nel progetto. La rubrica marginale reciterà: «IVquater.

Cognome del figlio».

2.5

Minoranza A (Schwander, Freysinger, Geissbühler, Kaufmann, Reimann Lukas): non entrata in materia

Il nostro Consiglio non condivide la proposta di non entrata in materia. La revisione del Codice civile è necessaria per garantire la parità giuridica dei coniugi nell'ambito del disciplinamento del cognome e della cittadinanza.

2.6

Minoranza B (Reimann Lukas, Aeschbacher, Chevrier, Freysinger, Geissbühler, Hochreutener, Kaufmann, Schwander): rinvio dell'oggetto alla sottocommissione con l'incarico di limitarsi unicamente alle modifiche che si impongono in ragione della decisione del 22 febbraio 1994 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Burghartz c. Svizzera

Il nostro Consiglio non condivide la proposta di rinviare la presente iniziativa parlamentare alla sottocommissione, dal momento che l'avamprogetto di legge è stato accolto favorevolmente da una grande maggioranza in occasione della procedura di consultazione.

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