ad 06.476 Iniziativa parlamentare Un bambino, un assegno Rapporto del 4 maggio 2009 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2009

Onorevole presidente, Onorevoli consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 20092 relativo alla revisione della legge federale sugli assegni familiari.

Gradite, onorevole presidente e onorevoli consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 agosto 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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RS 171.10 FF 2009 5193

2009-1421

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Parere 1

Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare Fasel è stata depositata subito dopo l'accettazione della legge federale del 24 marzo 20063 sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam) in occasione della votazione popolare del 26 novembre 2006. Lo scopo della proposta di revisione è quello di estendere il campo d'applicazione della LAFam ai lavoratori indipendenti. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (denominata qui di seguito Commissione) ha incaricato la sua sottocommissione «Politica familiare» di preparare un progetto di revisione della legge sugli assegni familiari. Il progetto e il relativo rapporto sono stati approvati dalla Commissione il 4 maggio 2009 (FF 2009 5207).

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Parere del Consiglio federale

2.1

Attuale ordinamento degli assegni familiari e diritto dei lavoratori indipendenti

L'introduzione della legge sugli assegni familiari ha apportato notevoli miglioramenti al sistema svizzero degli assegni familiari: ­

Unificazione delle condizioni del diritto e delle disposizioni in caso di concorso di diritti.

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Determinazione di importi minimi in materia di prestazioni validi per tutta la Svizzera (assegno per i figli di 200 fr. e assegno di formazione di 250 fr.

mensili per figlio).

­

Eliminazione di una parte delle lacune legislative relative ai lavoratori a tempo parziale e alle persone prive di attività lucrativa.

Non è invece stato possibile realizzare il principio «un bambino, un assegno» per la categoria dei lavoratori indipendenti. In occasione del dibattito parlamentare relativo alla legge sugli assegni familiari, il Consiglio nazionale avrebbe voluto includere anche questi ultimi nel novero degli aventi diritto, ma il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta, riuscendo poi ad avere la meglio in sede di appianamento delle divergenze. In precedenza, gli assegni familiari al di fuori del settore agricolo erano disciplinati autonomamente dai Cantoni, alcuni dei quali avevano già emanato ordinamenti per i lavoratori indipendenti. Come rileva la Commissione nel suo rapporto, vi sono tuttora 13 Cantoni che prevedono assegni familiari per i lavoratori indipendenti.

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RS 836.2

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2.2

Valutazione del progetto della Commissione

Anche il Consiglio federale reputa necessario intervenire per disciplinare a livello federale gli assegni familiari per i lavoratori indipendenti. Sul piano della politica familiare appare sensato concedere il diritto agli assegni familiari anche a questi ultimi e, come nel caso dei salariati, senza limiti di reddito. L'inclusione degli indipendenti nell'ordinamento sugli assegni familiari applicabile ai salariati è, anche sul piano esecutivo, la migliore soluzione per colmare la lacuna legislativa ancora esistente poiché non richiede la creazione di nuove strutture. Oggi, gli assegni familiari sono già versati per molti figli di lavoratori indipendenti, vuoi perché l'altro genitore lavora in qualità di salariato (non di rado nell'azienda del coniuge) vuoi perché il lavoratore indipendente stesso svolge accessoriamente un'attività lucrativa dipendente. In questi casi, però, le prestazioni sono finanziate unicamente dai contributi dei datori di lavoro. La partecipazione dei lavoratori indipendenti al finanziamento degli assegni familiari rafforzerebbe la solidarietà anche in questa assicurazione sociale.

Il rapporto della Commissione stima che la nuova disciplina comporterebbe costi supplementari dell'ordine di 167 milioni di franchi. Questi sarebbero direttamente a carico dei lavoratori indipendenti che dovrebbero versare contributi sui loro redditi soggetti all'AVS. L'aliquota di contribuzione media necessaria per finanziare le prestazioni per i lavoratori indipendenti con i contributi di questi ultimi è dell'1,2 per cento. Se tutti i Cantoni facessero uso della loro facoltà di prelevare i contributi soltanto fino a un determinato reddito massimo, l'aliquota media sarebbe dell'1,6 per cento. Dato che in 8 Cantoni gli indipendenti sono già oggi tenuti a versare contributi, per essi la nuova normativa non comporterebbe spese supplementari.

I lavoratori indipendenti aderirebbero alle stesse casse di compensazione per assegni familiari (CAF) cui sono affiliati i datori di lavoro e sarebbero soggetti alla medesima aliquota contributiva. Non è tuttavia possibile quantificare nel singolo caso l'importo dei contributi degli indipendenti poiché varia a seconda del Cantone, del ramo economico e dipende dall'esistenza di un sistema di compensazione degli oneri tra le CAF.

Le nuove disposizioni non
comporteranno spese supplementari per la Confederazione.

In alcuni Cantoni, i lavoratori indipendenti che non superano un determinato limite di reddito hanno già oggi diritto agli assegni familiari, pur non versando contributi sul loro reddito soggetto all'AVS: queste prestazioni sono finanziate in parte dalle CAF (e quindi dai datori di lavoro) e in parte dal Cantone. In taluni di questi Cantoni, le nuove disposizioni dovrebbero pertanto ridurre gli oneri dei datori di lavoro o dell'ente pubblico.

Per questa innovazione la Confederazione non ha bisogno di personale supplementare. Le rilevazioni statistiche sugli assegni familiari includono dal 2009 anche le prestazioni versate ai lavoratori indipendenti in virtù di ordinamenti cantonali.

Il Consiglio federale concorda anche sulla necessità di colmare la lacuna legislativa esistente nel caso delle persone esercitanti un'attività lucrativa che non raggiungono il reddito minimo richiesto dall'articolo 13 capoverso 3 LAFam per il versamento degli assegni familiari. Per quanto riguarda i salariati, quasi la metà dei Cantoni ha

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già provveduto a farlo nelle proprie disposizioni esecutive della LAFam relative ai salariati.

Il Consiglio federale non ha proposte concernenti le singole disposizioni. Fa però notare che nell'ottica di garantire il coordinamento tra le assicurazioni sociali, la definizione di «sede legale» contenuta nell'articolo 12 capoverso 2 LAFam va intesa nel senso che la sede determinante per la registrazione nell'assicurazione vecchiaia e superstiti vale anche per gli assegni familiari.

Il Consiglio federale respinge la proposta di minoranza relativa all'articolo 16 capoverso 1 LAFam secondo cui gli assegni familiari per i salariati dovrebbero essere finanziati pariteticamente. Nessuno dei Cantoni che hanno già oggi un sistema unico per i salariati e i lavoratori indipendenti riscuote contributi anche dai salariati. Soltanto il Cantone di Vaud prevede per le CAF la possibilità di introdurre una partecipazione dei salariati al finanziamento degli assegni, previo accordo con le associazioni di questi ultimi. I Cantoni devono poter continuare a definire liberamente le modalità di finanziamento e decidere se adeguarle in seguito all'estensione del campo d'applicazione della LAFam.

2.3

Conclusioni

Il Consiglio federale si è dichiarato favorevole al sistema proposto già nel suo parere complementare del 10 novembre 20044 riguardo al rapporto complementare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità dell'8 settembre 20045 relativo all'iniziativa parlamentare Fankhauser. Da allora, 8 Cantoni hanno introdotto sistemi analoghi. La via intrapresa dalla Commissione va pertanto nella giusta direzione, ragion per cui il Consiglio federale approva la sua proposta di modifica della legge sugli assegni familiari.

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FF 2004 6159 FF 2004 6103

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