Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 20 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 19 febbraio 2007 e del 27 agosto 20071, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 8 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi «Cauzione» del 5 aprile 2006/10 gennaio 2007/1° febbraio 2008 Art. 1

Principi

Art. 2

Utilizzo

Art. 3

Accesso

Art. 4

Procedura

4.1

Diritto di valersi della cauzione

4.2

Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo

4.3

Svincolo della cauzione

1 2

FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2007 1491 5675 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-0289

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2009 e ha effetto sino al 31 marzo 2009.

20 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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