Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Golden Bell versione 137 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 28 settembre 2009: 1.

L'apparecchio automatico da gioco Golden Bell versione 137 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Golden Bell versione 137 sono autorizzati, fatti salvi l'onere sottostente e le disposizioni cantonali.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 15 000 franchi, sono imputate a Proms Operating SA. Esso deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Notifica e pubblicazione: A. alla Proms Operating SA, tramite il suo mandatario avv. Luzi Stamm, Pilgerstrasse 22, 5405 Baden-Dättwil.

B. ai Cantoni.

C. nel Foglio federale.

6.

Ad un eventuale ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo giusta l'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

27 ottobre 2009

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2009-2584

6457