B Ordinanza dell'Assemblea federale sul tempo d'antenna gratuito prima delle votazioni

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 15a capoverso 5 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici (LDP); visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 7 maggio 20092; visto il parere del Consiglio federale del 19 agosto 20093, decreta: Art. 1

Messaggi politici prima delle votazioni popolari

I messaggi politici concernenti una votazione ai sensi dell'articolo 15a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici sono diffusi quotidianamente, dal quinto al penultimo sabato prima della votazione.

1

Il tempo d'antenna riservato a tali messaggi non deve superare 21 minuti settimanali.

2

Art. 2

Ripartizione del tempo d'antenna fra partiti e comitati

Gli aventi diritto dispongono complessivamente di 63 minuti di tempo d'antenna, di cui 50 sono attribuiti ai partiti e 13 ai comitati d'iniziativa e di referendum.

1

I contingenti non rivendicati dai partiti o dai comitati che ne hanno diritto sono persi.

2

Gli aventi diritto possono raggruppare i loro contingenti per diffondere un messaggio comune.

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Art. 3

Attribuzione del tempo d'antenna ai diversi partiti

Il tempo d'antenna attribuito ai diversi partiti è calcolato in funzione del numero di seggi che essi occupano nell'Assemblea federale.

Minoranza (Marra, Bänziger, Donzé, Heim, Hodgers, Schenker, Stöckli, Zisyadis) Il tempo d'antenna attribuito al partito maggiore può essere al massimo il triplo di quello attribuito al partito più piccolo.

2

1 2 3

RS 161.1 FF 2009 5065 FF 2009 5115

2009-1145

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Art. 4

Attribuzione del tempo d'antenna ai diversi comitati

Ogni comitato d'iniziativa e ogni promotore di un referendum hanno il diritto di diffondere, all'inizio e alla fine della campagna in vista di una votazione, un messaggio politico di una durata massima di 30 secondi. Per promotore di un referendum s'intende l'insieme dei comitati che hanno consegnato firme alla Cancelleria federale in vista di un referendum.

1

Se un referendum dei Cantoni e un referendum popolare sono entrambi riusciti, il tempo d'antenna è assegnato per metà ai Cantoni che hanno chiesto il referendum e per metà ai comitati referendari.

2

Se la durata totale dei diritti d'antenna di cui ai capoversi 1 e 2 supera 13 minuti, i diritti sono ridotti proporzionalmente.

3

Art. 5

Procedura per far valere i diritti dei comitati

I comitati di iniziativa e di referendum annunciano alla Cancelleria, al più tardi due settimane dopo la pubblicazione dell'elenco degli oggetti in votazione, se intendono avvalersi dei propri diritti. Annunci tardivi non sono più presi in considerazione.

1

La Cancelleria federale stabilisce, al più tardi 12 settimane prima della data della votazione, il tempo d'antenna attribuito ai diversi partiti e ai diversi comitati, e comunica la propria decisione agli aventi diritto e alle emettenti soggette all'obbligo di diffusione.

2

Art. 6

Durata minima e massima dei messaggi; numero di repliche

I messaggi politici in vista di una votazione durano almeno 15 e al massimo 30 secondi.

1

Il numero di repliche corrisponde al tempo d'antenna a disposizione di ogni avente diritto diviso per la durata del messaggio. Il saldo di tempo insufficiente per un'ulteriore replica è perso.

2

Art. 7

Consegna dei messaggi alle emittenti

Gli aventi diritto consegnano il messaggio alle emittenti al più tardi nove settimane prima della data della votazione.

1

2

Concordano tempestivamente con le emittenti interessate le modalità tecniche.

Art. 8

Diffusione dei messaggi da parte della SSR

La SSR trasmette i messaggi: a.

sui primi programmi televisivi di ogni regione linguistica;

b.

sul primo, secondo e terzo programma radiofonico di ogni regione linguistica;

c.

su tutti i programmi informativi radiotelevisivi.

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Art. 9 1

Modalità di diffusione

I messaggi sono diffusi quotidianamente nei seguenti orari: a.

in televisione: tra le 18 e le 22;

b.

alla radio: tra le 11 e le 14 o tra le 17.00 e le 19.

I messaggi sono trasmessi sempre alla stessa ora nell'ambito del medesimo programma. Sono ammesse variazioni d'orario non superiori a mezz'ora.

2

3

I messaggi sono raggruppati in spazi temporali della durata massima di un minuto.

4

I messaggi sono inseriti, di norma, tra le trasmissioni redazionali.

Sono chiaramente designati dall'emittente, all'inizio e alla fine, come trasmissioni concernenti una votazione popolare federale, del cui contenuto e della cui presentazione sono responsabili gli aventi diritto.

5

L'introduzione e la conclusione sono formulate o presentate nello stesso modo per tutti i messaggi diffusi nell'ambito di un medesimo programma.

6

Art. 10

Entrata in vigore

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del ... concernente il ruolo dei partiti politici nella formazione dell'opinione e della volontà popolari.

Minoranza (Joder, Bugnon, Fehr Hans, Geissbühler, Hiltpold, Mörgeli, Moret, Müri, Perrin, Schibli) Non entrare in materia

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