Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero 2009 sopra il lago dei Quattro Cantoni il 4 settembre 2009 del 12 agosto 2009

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC).

Oggetto:

Lo spazio aereo sopra il lago dei Quattro Cantoni viene temporaneamente riclassificato in una zona regolamentata (Restricted Area) vietata al traffico aereo.

All'interno della zona regolamentata, nei giorni e nelle fasce orarie indicate, sono vietati i voli effettuati con aeromobili civili nello spazio aereo riservato alle manifestazioni aeronautiche della Patrouille Suisse. Sono fatti salvi i voli di ricerca e di salvataggio nonché i voliambulanza urgenti (HEMS), previo coordinamento con gli organizzatori delle manifestazioni.

Basi giuridiche:

Secondo l'articolo 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. Per garantire la sicurezza aerea l'UFAC, nel quadro dell'organizzazione dello spazio aereo, può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose in virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11). Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

In virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) a un ricorso può essere tolto l'effetto sospensivo. La sua concessione renderebbe infatti impossibile lo svolgimento regolare e sicuro dei voli acrobatici della Patrouille Suisse. Pertanto, agli eventuali ricorsi l'UFAC toglie l'effetto sospensivo.

2009-2022

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Contenuto della decisione: La struttura dello spazio aereo svizzero 2009 viene temporaneamente modificata e lo spazio aereo sopra il lago dei Quattro Cantoni riclassificato come segue: 1. Giorno ­ venerdì, 4 settembre 2009 dalle 15:15 alle 15:45 ora locale lo spazio aereo sopra il Bürgenstock è riclassificato temporaneamente in una zona regolamentata che va dal suolo fino al livello di volo 130 (Flight Level, FL 130) in un semicerchio con un raggio di 10 km tra 270 e 090 gradi in senso orario attorno alla coordinata 46 59 32 N / 008 23 07 E. La restrizione concerne solo gli spazi aerei delle classi Golf e Echo.

2. Nei giorni e nelle fasce orarie elencate al punto 1, all'interno della zona regolamentata sono vietati i voli effettuati con aeromobili civili secondo le norme del volo a vista. I voli di ricerca e di salvataggio nonché i voli-ambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi, a condizione di essere stati annunciati sulla frequenza pubblicata prima di entrare nella zona regolamentata.

3. I relativi dati contenuti nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP) vengono adeguati temporaneamente, in un complemento al Manuale VFR, secondo le indicazioni al punto 1 e costituiscono parte integrante della presente decisione. Inoltre, la restrizione di volo sarà resa nota tramite avviso agli aeronauti (NOTAM).

Destinatari:

La presente modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero 2009 si applica a tutte le persone che, in un modo o nell'altro, utilizzano lo spazio aereo indicato o svolgono attività suscettibili di avere ripercussioni su di esso e, di conseguenza, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Deposito pubblico:

La presente decisione è pubblicata in lingua tedesca, francese e italiana nel Foglio federale. Le Forze aeree e Skyguide ricevono copia per conoscenza. Inoltre, una copia può essere richiesta telefonicamente al numero di tel. 031 325 06 57 (UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture).

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Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere presentato ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti o alla pubblicazione nel Foglio federale.

Il ricorso, redatto in una lingua ufficiale, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Ad eventuali ricorsi è tolto l'effetto sospensivo.

12 agosto 2009

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

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