Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Basilea-Cittą nell'ambito della votazione popolare federale del 29 novembre 2009 del 30 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; visti gli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici; viste le seguenti basi legali cantonali: ­ § 6 e § 8a della legge elettorale del Cantone di Basilea-Cittą, ­ ordinanza del Cantone di Basilea-Cittą del 26 maggio 2009 sulla sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all'estero; vista la Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Cittą, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilitą di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Cittą nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; esaminata una richiesta della Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea-Cittą del 25 giugno 2009, decreta:

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1.

La richiesta del Cantone di Basilea-Cittą del 25 giugno 2009 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 29 novembre 2009 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

2.

La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura: a. per la votazione popolare federale del 29 novembre 2009 gli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Basilea-Cittą possono esprimere il voto a scelta in modo convenzionale o per via elettronica.

Sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996

RS 161.1 RS 161.5 RS 161.11

2009-2512

6115

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Basilea-Cittą nell'ambito della votazione popolare federale del 29 novembre 2009. DCF

b.

c.

d.

e.

f.

(«Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies»); gli Svizzeri all'estero aventi diritto possono esprimere il loro voto tramite il sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra scelto dal Cantone di Basilea-Cittą4. I dettagli della collaborazione tra i due Cantoni sono retti dalla Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Cittą, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilitą di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di BasileaCittą nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrą chiusa sabato 28 novembre 2009 alle ore 12.00; i voti espressi per via elettronica dagli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Cittą e i voti espressi in modo convenzionale vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale dal Cantone di Basilea-Cittą; il Cantone di Basilea-Cittą č responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta; la sperimentazione del voto elettronico interessa soltanto le votazioni federali.

3.

Il presente decreto č approvato e pubblicato nel Foglio federale.

4.

Comunicazione alla Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea-Cittą da parte della Cancelleria federale.

30 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4

Cfr. FF 2009 6117

6116