Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di giardinieri e fioristi del 29 aprile 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decide: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione Jardin Suisse e dell'Associazione svizzera dei fioristi (ASF) conformemente al regolamento del 12 marzo 20082.

Art. 2 Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni fornite da JardinSuisse e dall'ASF per la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore.

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Si tratta concretamente di: a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore, in particolare analisi, sviluppo, ricerca, studi, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione e trasmissione di sapere, controlling;

b.

reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base e nella formazione professionale superiore, in particolare la preparazione alla scelta della professione attraverso profili professionali, CD, Internet, informazioni per scuole e orientatori professionali, documentazione per la selezione di apprendisti, manifestazioni informative e rassegne sulle professioni a livello regionale e nazionale, materiale informativo sul sistema della formazione professionale continua per gli esami di professione e gli esami professionali superiori;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti d'esame della formazione professionale superiore, in particolare la redazione e il mantenimento delle ordinanze AFC e CFP, dei cicli di formazione modello, dei piani di formazione, dei docu-

RS 412.10 Il testo del presente regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 100 del 27 maggio 2009.

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Obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale di giardinieri e fioristi. DCF

menti su materie specialistiche tecniche, della documentazione e dei compiti d'esame e la traduzione dei suddetti documenti nelle lingue nazionali, perfezionamento dei formatori professionali, degli insegnanti di materie specialistiche, degli istruttori e degli esperti, elaborazione del regolamento, del programma quadro d'insegnamento e della documentazione per i corsi interaziendali, valutazione e sviluppo degli esami, contatti con gli uffici cantonali della formazione professionale e con l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; d.

sviluppo e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione delle offerte formative gestite da Jardin Suisse e dall'ASF, coordinamento delle procedure e vigilanza sulle stesse, inclusa la garanzia della qualità, in particolare il mantenimento di un sistema per la preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori, la collaborazione con i responsabili per la formazione, l'elaborazione di descrizioni di moduli, elenchi degli obiettivi di apprendimento, di esami di fine modulo ecc., nonché la selezione, la formazione e l'impiego di esperti e auditori, la garanzia della qualità di esami di fine modulo, di esami federali di professione e di esami professionali federali superiori;

e.

svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nel ramo giardinieri e fioristi, in particolare l'elaborazione e l'aggiornamento di regolamenti d'esame, direttive e compiti d'esame, le procedure di approvazione, selezione e formazione degli esperti, lo svolgimento, il controllo e la valutazione degli esami, nonché l'organizzazione delle cerimonie di chiusura/consegna dei diplomi;

f.

procedimento di valutazione e partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali, in particolare l'organizzazione di concorsi e campionati professionali e la partecipazione ad essi, l'elaborazione del procedimento di selezione e dei lavori d'esame, nonché la selezione e la formazione di esperti;

g.

incarichi di informazione, organizzazione, gestione e controllo svolti da Jardin Suisse e dall'ASF in relazione alla formazione professionale, in particolare l'informazione relativa alla formazione di base e continua di giardinieri e fioristi, la consulenza telefonica, i lavori generali del segretariato della formazione professionale per l'attuazione della formazione professionale, la garanzia della qualità e la certificazione delle procedure d'esame.

Art. 3 1

Il conferimento dell'obbligarietà generale vale per tutta la Svizzera.

Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate da Jardin Suisse e dall'ASF.

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Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo secondo l'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

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I contributi al Fondo si compongono di una quota per azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo, nonché di una quota per titolari di imprese autonomi.

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Sono applicabili i seguenti importi: a.

quota per azienda:

Fr. 200.­ all'anno

b.

quota per collaboratore:

Fr. 50.­ all'anno

c.

quota per titolare di impresa:

Fr. 50.­ all'anno

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 Il decreto del Consiglio federale del 16 novembre 20064 che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei giardinieri è abrogato.

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Il regolamento del 12 giugno 20065 del Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera maestri giardinieri è abrogato.

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Art. 7 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2009.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

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29 aprile 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

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RS 412.101 FF 2006 8897 FUSC n. 232 del 29 novembre 2006.

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