Decreto federale concernente la continuazione della cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo dell'8 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 20083, decreta: Art. 1 Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo è stanziato un credito quadro di 4500 milioni di franchi per una durata fino al 31 dicembre 2012.

1

Il periodo di credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente, ma al più tardi il 1° gennaio 2009. Il saldo residuo a tale data relativo al credito quadro corrente sarà annullato.

2

3

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Nel corso del primo anno del periodo di credito, ossia nel 2009, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un credito quadro complementare, affinché nel 2015 la quota di finanziamento delle misure di cooperazione tecnica e di aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo (anno di riferimento 2006) raggiunga lo 0,5 % del RNL.

Il relativo messaggio indica come sono state attuate le proposte formulate nelle mozioni 06.3666 e 06.3667, determina la ripartizione tematica e geografica dei mezzi supplementari e definisce le misure adeguate per garantire la qualità.

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Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere impiegate in particolare per:

1 2 3

a.

il finanziamento di progetti e programmi della Confederazione;

b.

contributi a organizzazioni svizzere per l'attuazione di progetti e programmi;

c.

contributi a organizzazioni estere per l'attuazione di progetti e programmi;

RS 101 RS 974.0 FF 2008 2451

2008-0567

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Continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo. DF

d.

contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa anche la Svizzera;

e.

contributi generali a istituzioni internazionali;

f.

la prosecuzione dei rapporti d'impiego esistenti e il finanziamento di personale per attività direttamente correlate con la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo durante il periodo coperto dal credito quadro. L'importo complessivo di queste spese non deve superare il 3,5 per cento del credito quadro complessivo.

Art. 3 La quota dell'aiuto multilaterale non deve eccedere il 40 per cento del credito quadro complessivo.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 2 dicembre 2008

Consiglio degli Stati, 8 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

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