Termine di referendum: 9 luglio 2009

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici) del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20051 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20072, decreta: I Sono emanate le seguenti leggi: 1.

legge federale sul trasporto di viaggiatori nella versione secondo l'allegato 1;

2.

legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada nella versione secondo l'allegato 2.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 14 marzo 19583 sulla responsabilità Art. 19 cpv. 2 2 Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale. Non si applicano tuttavia alla responsabilità penale degli impiegati e incaricati delle imprese di trasporto titolari di una concessione.

1 2 3

FF 2005 2183 FF 2007 2457 RS 170.32

2006-1349

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2. Codice delle obbligazioni4 Art. 671 cpv. 5 Abrogato

3. Legge federale del 28 marzo 19055 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera Art. 24, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e n. 3 La presente legge si applica per analogia: 3.

alle funivie.

4. Legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione Art. 100 cpv. 1, ultimo periodo ... Si applicano tuttavia in ogni caso gli articoli 99­101, tranne che alle imprese di trasporto e d'infrastruttura titolari di una concessione, nella misura in cui il diritto pubblico preveda una regolamentazione derogatoria.

1

5. Codice penale7 Art. 285 n. 1 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20099 sul trasporto di viaggiatori, della legge del

4 5

6 7 8 9

RS 220 RS 221.112.742; FF 2009 225. Con l'entrata in vigore della cifra II della LF del 19 dic. 2008 concernente modifiche del diritto dei trasporti (FF 2009 219), la presente mod. diventa priva di oggetto.

RS 221.301 RS 311.0 RS 742.101; FF 2009 1706 RS ...; FF 2009 1733

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19 dicembre 200810 sul trasporto di merci e della legge federale del 18 febbraio 187811 sulla polizia delle strade ferrate.

Art. 286 Impedimento di atti dell'autorità

Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195712 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200913 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 200814 sul trasporto di merci e della legge federale del 18 febbraio 187815 sulla polizia delle strade ferrate.

6. Legge del 9 ottobre 199216 sulla statistica federale Art. 2 cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della legge sono applicabili ai lavori statistici del settore dei PF, della Posta svizzera e dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione.

2

7. Legge militare del 3 febbraio 199517 Art. 18 cpv. 1 lett. h Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

1

h.

10 11

12 13 14 15

16 17

il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie è indispensabile alla cooperazione nazionale in materia di sicurezza;

RS ...; FF 2009 227 RS 742.147.1. Il progetto di legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporti pubblici è stato respinto in votazione finale il 20 marzo 2009; rettifica della Commissione di redazione dell'Assemblea federale.

RS 742.101; FF 2009 1706 RS ...; FF 2009 1733 RS ...; FF 2009 227 RS 742.147.1. Il progetto di legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporti pubblici è stato respinto in votazione finale il 20 marzo 2009; rettifica della Commissione di redazione dell'Assemblea federale.

RS 431.01 RS 510.10

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8. Legge federale del 7 ottobre 200518 sulle finanze della Confederazione Art. 60 cpv. 1 L'AFF gestisce la tesoreria centrale delle istituzioni e unità amministrative soggette alla presente legge e provvede alla solvibilità permanente.

1

9. Legge federale del 27 giugno 197319 sulle tasse di bollo Art. 3 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 6 cpv. 1 lett. c 1

Non soggiacciono alla tassa: c.

i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati in favore dei poteri pubblici in ragione dei loro contributi d'investimento;

10. Legge federale del 14 dicembre 199020 sull'imposta federale diretta Art. 56 lett. d Sono esenti dall'imposta: d.

18 19 20

le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria;

RS 611.0 RS 641.10 RS 642.11

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11. Legge federale del 14 dicembre 199021 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 23 cpv. 1 lett. j e cpv. 2 1

Sono esenti dall'imposta unicamente: j.

2

le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.

Abrogato

12. Legge federale del 19 dicembre 195822 sulla circolazione stradale Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f 2

Il Consiglio federale emana prescrizioni circa: f.

gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segnalatori dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna;

Art. 27 cpv. 2, primo periodo Concerne soltanto il testo francese.

Art. 30 cpv. 4 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti pericolosi, nocivi o ripugnanti. Il Consiglio federale può delegare l'approvazione, l'ammissione o l'esame dei contenitori per merci pericolose ad aziende o organizzazioni idonee, o attribuire questa competenza di delega al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

4

21 22

RS 642.14 RS 741.01

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Art. 55 cpv. 6 e 6bis Mediante ordinanza l'Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare qualificata.

6

6bis Il Consiglio federale può fissare, per le persone che effettuano trasporti stradali di viaggiatori nel settore sottoposto a concessione federale o nel settore del trasporto internazionale (art. 6 e 8 della legge del 20 marzo 200923 sul trasporto di viaggiatori), un tasso alcolemico inferiore a quello fissato nell'ordinanza di cui al capoverso 6.

13. Legge federale del 20 dicembre 195724 sulle ferrovie Titoli marginali In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche centrali. I numeri e le lettere non sono ripresi.

Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Campo d'applicazione

La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie da parte delle imprese ferroviarie e i rapporti di queste ultime con le altre imprese di trasporti pubblici, le amministrazioni pubbliche e i terzi.

1

Sono imprese ferroviarie secondo la presente legge le imprese che costruiscono ed esercitano l'infrastruttura ferroviaria o assicurano il trasporto ferroviario, che, conformemente al loro scopo, possono essere usate da ognuno per trasportare persone e merci e i cui veicoli sono a guida vincolata.

2

3 Il Consiglio federale decide dell'applicazione della presente legge agli impianti ferroviari.

23 24

RS ...; FF 2009 1733 RS 742.101

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Art. 2 Abrogato Art. 3

Espropriazione

Le imprese ferroviarie titolari di una concessione d'infrastruttura secondo l'articolo 5 possono esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale se, al momento del rilascio della concessione, è confermato l'interesse pubblico secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a.

1

La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.

2

I diritti sui fondi appartenenti alle ferrovie non possono essere acquisiti per usucapione.

3

Titolo prima dell'art. 5

Capitolo 2: Imprese ferroviarie Sezione 1: Gestori dell'infrastruttura Art. 5, rubrica, nonché cpv. 1 e 4 Concessione d'infrastruttura Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione).

1

L'impresa ferroviaria concessionaria ha inoltre il diritto, senza autorizzazione conformemente all'articolo 9, di trasportare persone e merci sulla propria infrastruttura.

È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale, conferito in virtù degli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 200925 sul trasporto di viaggiatori.

4

Art. 6 1

2

Rilascio, modifica e rinnovo della concessione

Il Consiglio federale rilascia la concessione se: a.

sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura; o

b.

ci si può attendere un esercizio finanziato con mezzi propri.

Per il rilascio della concessione il presupposto è inoltre che: a.

25

non vi si oppongano interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell'ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza;

RS ...; FF 2009 1733

1707

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3

b.

l'esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni secondo l'articolo 11 della legge del 20 marzo 200926 sul trasporto di viaggiatori; e

c.

l'impresa sia iscritta nel registro di commercio.

Prima di rilasciare la concessione il Consiglio federale sente i Cantoni interessati.

Per le tranvie deve essere stata concessa o garantita l'autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l'uso della strada pubblica.

4

La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.

5

Art. 7

Trasferimento

Su richiesta del titolare della concessione, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può trasferire la concessione a un'altra impresa. I Cantoni interessati devono essere previamente consultati.

1

Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), per conoscenza, i contratti d'esercizio conclusi a tale scopo. Il titolare della concessione continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.

2

Art. 8 cpv. 2 lett. d 2

La concessione si estingue: d.

se, nella liquidazione forzata, l'impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 2: Accesso alla rete Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 3: Vigilanza Art. 10 cpv. 1 La costruzione e l'esercizio delle ferrovie sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale. Esso può adeguatamente limitarla per le ferrovie che servono prevalentemente il traffico locale o che si trovano in condizioni particolarmente semplici e non sono tecnicamente congiunte ad altre ferrovie.

1

26

RS ...; FF 2009 1733

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Art. 12, rubrica Competenze speciali dell'UFT Art. 14 Abrogato Art. 16

Trattamento di dati da parte dell'UFT

Nell'ambito della sua attività di vigilanza l'UFT è autorizzato a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli.

1

L'UFT può rilevare dati che servono per allestire una licenza presso le persone interessate e elaborarli.

2

Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese ferroviarie di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.

3

Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l'UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'impresa ferroviaria.

Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:

4

a.

il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni;

b.

violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.

5

Art. 16a

Trattamento di dati da parte del titolare della concessione

Per le attività che rientrano nella concessione, il titolare della stessa sottostà agli articoli 16­25bis della legge federale del 19 giugno 199227 sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà invece agli articoli 12­15 LPD.

1

Il titolare della concessione può trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se è necessario per la sicurezza dell'infrastruttura, in particolare per la costruzione e l'esercizio della medesima. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti per il titolare della concessione. Il titolare della concessione rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

2

3

La vigilanza è retta dall'articolo 27 LPD.

27

RS 235.1

1709

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Art. 16b

Videosorveglianza

A tutela dell'infrastruttura, il titolare della concessione può installare una videosorveglianza.

1

Il titolare della concessione può affidare la videosorveglianza a terzi ai quali ha affidato compiti di sicurezza. È responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

2

I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione.

3

Dopo l'analisi i segnali video devono essere conservati in un luogo a prova di furto. I segnali video conservati devono essere protetti dagli abusi e distrutti al più tardi entro 100 giorni.

4

Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente il modo in cui i segnali video devono essere conservati e protetti dagli abusi.

6

Titolo prima dell'art. 17

Capitolo 4: Piani, costruzione ed esercizio Sezione 1: Principi Art. 17, rubrica e cpv. 3 e 4 Esigenze del traffico, dell'ambiente e della sicurezza 3

L'UFT emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.

4

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 17b

Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

Nella procedura di autorizzazione l'UFT valuta in funzione dei rischi gli aspetti rilevanti per la sicurezza, sulla scorta di perizie o procedendo per saggi.

1

2

L'UFT precisa quali perizie il richiedente deve produrre in materia di sicurezza.

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani Art. 18b, rubrica Introduzione della procedura

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Art. 18g, rubrica Eliminazione delle divergenze Art. 18h, rubrica Durata di validità Titolo prima dell'art. 18n

Sezione 3: Zone riservate Art. 18n, rubrica Determinazione Titolo prima dell'art. 18q

Sezione 4: Allineamenti Art. 18q, rubrica Determinazione Titolo prima dell'art. 18u

Sezione 5: Indennità per restrizioni della proprietà Art. 18u, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 18v

Sezione 6: Ricomposizione particellare Art. 18v, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 18w

Sezione 7: Sicurezza Art. 18w

Autorizzazione d'esercizio

Per gli impianti ferroviari e i veicoli è necessaria un'autorizzazione d'esercizio.

L'UFT può prevedere deroghe.

1

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L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.

2

L'UFT può procedere ad altre verifiche. L'impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione il personale e il materiale necessari a tale scopo, nonché i documenti occorrenti; fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie.

3

Art. 18x

Omologazione di tipo

L'UFT rilascia un'omologazione di tipo per i veicoli, gli elementi dei veicoli e gli elementi degli impianti ferroviari che devono essere utilizzati allo stesso modo e nella stessa funzione, se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.

Art. 23

Prescrizioni sull'uso

Per garantire un esercizio regolare, l'impresa ferroviaria può emanare prescrizioni sull'uso dell'area della stazione.

Titolo prima dell'art. 24

Sezione 8: Incroci tra strade pubbliche e ferrovie Art. 24, rubrica Approvazione Art. 25, rubrica Spese Art. 26, rubrica e cpv. 1 Modifiche di incroci esistenti Se un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio, oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico:

1

a.

dell'impresa ferroviaria se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico ferroviario;

b.

dei proprietari della strada se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico stradale.

Art. 28, rubrica Nuove strade private

1712

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Titolo prima dell'art. 33

Sezione 9: Collaborazione tra le ferrovie Art. 33

Stazioni nodali

Se le infrastrutture di diverse imprese ferroviarie con uguale scartamento e con standard tecnici uguali si incrociano, le imprese ferroviarie concordano chi realizza ed esercita il nodo.

1

Il confine di proprietà e d'esercizio tra le infrastrutture delle due imprese si situa di regola fuori del nodo vero e proprio. Le imprese interessate lo fissano in modo che sia possibile una chiara delimitazione della responsabilità.

2

Nella costruzione e nell'esercizio del nodo, il traffico da e verso l'infrastruttura altrui non deve essere svantaggiato rispetto al traffico da e verso la propria infrastruttura.

3

Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione le prestazioni reciproche nell'esercizio del nodo e delle tratte collegate.

4

Art. 34

Raccordo dal profilo tecnico e dell'esercizio

Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere il raccordo dal profilo tecnico e dal profilo dell'esercizio a un'altra ferrovia in modo che:

1

a.

i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di una linea ferroviaria a quelli dell'altra linea ferroviaria;

b.

il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all'altra;

c.

in caso di scartamento diverso sia possibile il raccordo a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli trasportatori.

Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione l'utilizzazione in comune di costruzioni, impianti e installazioni e le prestazioni reciproche, per quanto esse non facciano parte dell'accesso alla rete.

2

Art. 35

Raccordo con altre imprese di trasporti pubblici

L'articolo 34 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 si applica per analogia al raccordo tra ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.

Art. 36

Assunzione di compiti preminenti

L'impresa che assume compiti preminenti di esercizio o sviluppo dell'infrastruttura disciplina per scritto con tutte le altre imprese interessate che esercitano un'infrastruttura ferroviaria i compiti, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi.

Se le imprese non giungono a un accordo, decide l'UFT.

1

1713

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Se per i lavori di sviluppo, inclusa la determinazione di standard, è necessario coinvolgere imprese di trasporto ferroviarie, tutte le imprese interessate devono essere coinvolte senza discriminazione.

2

Titolo prima dell'art. 38

Sezione 10: Interruzione dell'esercizio Art. 38, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 39

Sezione 11: Servizi accessori Art. 39 1 L'impresa ferroviaria che esercita l'infrastruttura è autorizzata a istituire nelle aree delle stazioni servizi accessori a scopi commerciali, purché tali servizi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia.

L'impresa ferroviaria che effettua il trasporto è autorizzata a istituire sui treni servizi accessori a scopi commerciali.

2

Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Tali servizi soggiacciono tuttavia alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.

3

Titolo prima dell'art. 40

Sezione 12: Controversie Art. 40, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 2 Competenza dell'UFT 1

Sentiti gli interessati, l'UFT decide sulle controversie concernenti: d.

il rifiuto di prestarsi al raccordo o le pretese eccessive per prestarvisi (art. 33­35);

L'UFT giudica anche le controversie relative all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25­35).

2

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Titolo prima dell'art. 40b

Sezione 13: Responsabilità Art. 40b cpv. 2 lett. a e cpv. 3 2

Il titolare dell'impresa ferroviaria risponde dei danni causati: a.

agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore, esclusivamente in virtù della legge del 20 marzo 200928 sul trasporto di viaggiatori;

Per quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori o dalla legge del 19 dicembre 200829 sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni30 relative ai contratti.

3

Titolo prima dell'art. 41

Capitolo 5: Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche Art. 42, rubrica e cpv. 2 Difesa nazionale 2

La Confederazione assume le spese cagionate dalle misure richieste a tal fine.

Titolo prima dell'art. 49

Capitolo 6: Finanziamento dell'infrastruttura Art. 49 cpv. 1­3 1

Confederazione e Cantoni finanziano congiuntamente l'infrastruttura ferroviaria.

Le tratte che servono esclusivamente per il traffico locale o per le escursioni sono escluse dalle prestazioni federali.

2

3

La sola Confederazione finanzia le tratte di importanza nazionale.

Art. 50 1

Condizioni

Hanno diritto all'indennità le imprese:

28 29 30

a.

la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze del capitolo 9;

b.

la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore; e

RS ...; FF 2009 1733 RS ...; FF 2009 227 RS 220

1715

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c.

che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggiatori e l'eventuale infrastruttura ferroviaria.

La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.

2

Art. 51

Offerta di prestazioni e procedura di ordinazione

L'offerta di prestazioni e le indennità previste nel settore dell'infrastruttura sono convenute anticipatamente per scritto e in modo vincolante dalla Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dalle imprese ferroviarie, sulla scorta dei conti di previsione delle imprese.

1

Le indennità servono in primo luogo a mantenere l'infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica. Inoltre si considerano in particolare:

2

a.

collegamenti basilari adeguati;

b.

gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;

c.

gli imperativi della politica di assetto del territorio;

d.

gli imperativi della protezione dell'ambiente;

e.

le esigenze dei disabili.

La conclusione della convenzione conferisce alle imprese ferroviarie partecipanti un diritto a sé stante all'indennità nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).

3

4 Se le autorità federali, i Cantoni e le imprese ferroviarie non riescono ad accordarsi su una convenzione relativa all'indennità giusta l'articolo 49 capoverso 1 o sulla sua applicazione, l'UFT decide tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.

Le decisioni dell'UFT possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

5

6

Il ricorrente può far valere: a.

la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento;

b.

l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

Art. 53 Abrogato Titolo prima dell'art. 56 Abrogato

1716

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Art. 57

Ripartizione finanziaria

La quota di partecipazione della Confederazione alle indennità e ai mutui dell'offerta di prestazioni nel settore dell'infrastruttura, ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 55 per cento.

1

Il Consiglio federale stabilisce almeno ogni quattro anni le quote di partecipazione della Confederazione e dei singoli Cantoni alle indennità e ai mutui dell'offerta di prestazioni nel settore dell'infrastruttura, ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali.

2

Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano a una linea le loro quote sono calcolate in funzione del numero delle stazioni e della lunghezza della tratta esercitata sul loro territorio.

3

4

I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano alle indennità.

Se la proprietà o l'esercizio di una tratta sono trasferiti a un'altra impresa, le quote di Confederazione e Cantoni rimangono invariate.

5

Titolo prima dell'art. 59

Capitolo 7: Aiuto in caso di gravi danni causati dalle forze della natura Art. 59 La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie che hanno subìto gravi danni causati dalle forze della natura aiuti finanziari per il ripristino o la sostituzione di impianti danneggiati o distrutti e per i lavori di sgombero.

Art. 60, 61 e 61a Abrogati Titolo prima dell'art. 62

Capitolo 8: Separazione dei trasporti e dell'infrastruttura Art. 62

Estensione dell'infrastruttura

L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare:

1

a.

la via di corsa;

b.

gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;

c.

gli impianti di sicurezza;

d.

le installazioni per il pubblico; 1717

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

e.

gli impianti di carico pubblici;

f.

le stazioni di smistamento, compresi i locomotori di smistamento;

g.

gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura secondo le lettere a­f.

Possono inoltre far parte dell'infrastruttura le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all'esercizio dell'infrastruttura, ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:

2

a.

gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;

b.

le centrali elettriche e gli elettrodotti;

c.

le installazioni di vendita;

d.

i locali per servizi accessori;

e.

i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;

f.

gli alloggi di servizio;

g.

i locomotori di smistamento fuori dalle stazioni di smistamento.

3 Non rientra nell'infrastruttura la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.

Titolo prima dell'art. 63 Abrogato Art. 63

Esercizio dell'infrastruttura

Rientrano nell'infrastruttura anche l'esercizio e la manutenzione delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni di cui all'articolo 62.

Art. 64

Organizzazione

L'impresa ferroviaria deve separare a livello organizzativo il settore dell'infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo indipendente. L'UFT può dispensare da quest'obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.

1

L'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 e le relative prestazioni di servizio possono essere separate dal settore dell'infrastruttura a livello organizzativo. I loro costi devono essere fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni.

2

Art. 65

Esenzione fiscale

L'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 capoversi 1 e 2 è esente dalle imposte cantonali e comunali sui beni immobili.

1718

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Titolo prima dell'art. 66

Capitolo 9: Contabilità Art. 66

Principi

La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del 20 marzo 200931 sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge.

1

Nel bilancio e nel conto investimenti, l'impresa ferroviaria deve separare il settore dell'infrastruttura dagli altri settori.

2

Nel conto economico l'impresa ferroviaria tiene un conto settoriale per l'infrastruttura.

3

Art. 67

Impiego dell'utile e rimunerazione del capitale proprio

Non sono ammesse le ripartizioni dell'utile e la rimunerazione del capitale proprio a carico del conto settoriale dell'infrastruttura. L'utile deve sempre essere attribuito completamente alla riserva speciale per i futuri disavanzi del settore dell'infrastruttura.

Art. 70­72 e 74 Abrogati Titolo prima dell'art. 75

Capitolo 10: Diritto di compera degli enti pubblici Art. 75

Diritto di compera nell'interesse del Paese

Se l'interesse del Paese lo esige, la Confederazione può acquistare al valore contabile l'infrastruttura oggetto di una concessione di qualsiasi impresa ferroviaria. I mutui che la Confederazione avesse concesso all'impresa sono computati nel prezzo d'acquisto.

1

Il diritto di compera di cui al capoverso 1 spetta anche ai Cantoni e ai Comuni cui la concessione conferisce tale facoltà. Se Cantoni o Comuni hanno acquistato un'infrastruttura ferroviaria, la Confederazione può esigere che la stessa le sia ceduta alle condizioni stabilite nella presente legge.

2

Art. 76­78 Abrogati

31

RS ...; FF 2009 1733

1719

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Titolo prima dell'art. 80

Capitolo 11: Attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario Art. 80

Esame di capacità

Il Consiglio federale può prescrivere che: a.

le persone che svolgono un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario debbano sostenere un esame di capacità teorico e pratico; può prevedere la consegna di una licenza se l'esame viene superato;

b.

le persone che intendono seguire una formazione per svolgere un'attività secondo la lettera a necessitano di una tessera d'allievo rilasciata dall'UFT;

c.

le persone che svolgono un'attività secondo la lettera a o che intendono seguire una formazione a tal fine devono soddisfare determinati requisiti personali e tecnici; il Consiglio federale può prevedere anche esami psicologici e medici volti ad accertare i requisiti personali.

Art. 81

Inidoneità a prestare servizio

Chi sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 82

Accertamento dell'inidoneità a prestare servizio

Le persone che svolgono un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario possono essere sottoposte a un'analisi alcolemica dell'alito.

1

Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all'esame dell'urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.

2

3

È ordinata una prova del sangue se: a.

vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o

b.

la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi alcolemica dell'alito o elude lo scopo di questa misura.

Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.

4

1720

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Art. 83

Revoca della licenza

Se una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario si trova in uno stato che esclude l'esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l'esercizio fintanto che è necessario; deve inoltre esserle ritirata la licenza.

1

2 Le licenze ritirate devono essere trasmesse immediatamente all'autorità che le ha rilasciate; questa decide immediatamente sulla revoca. Fino a tale decisione, il ritiro della licenza ha l'effetto di una revoca.

Art. 84

Competenze

L'ordine e l'esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 competono: a.

alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie;

b.

alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;

c

all'UFT;

d.

alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a­c.

Art. 85 1

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale: a.

fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81 (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;

b.

può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l'idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81;

c

emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la procedura per l'analisi alcolemica dell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;

d.

può prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l'articolo 82 capoversi 2 e 3;

e.

stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l'articolo 84 lettera a.

Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

2

1721

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Titolo prima dell'art. 86

Capitolo 12: Disposizioni penali e misure amministrative Art. 86

Contravvenzioni

Chiunque intenzionalmente entra o attraversa senza permesso le aree connesse con l'esercizio ferroviario o le pregiudica in altro modo oppure viola le prescrizioni sull'utilizzazione dell'area della stazione è punito su querela con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 86a

Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente o per negligenza: a.

esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;

b.

mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18w o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

c.

contravviene a una concessione rilasciata in virtù della presente legge;

d.

contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o su una disposizione di esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo;

e.

contravviene a una disposizione di esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale;

f.

registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando l'articolo 16b.

Art. 87

Svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio

Chiunque in stato di ebrietà svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un'alcolemia qualificata.

1

Chiunque a causa dell'influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81 e in questo stato svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

3

1722

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Art. 87a

Elusione di misure per accertare l'inidoneità a prestare servizio

Chiunque svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste formalmente ordinate o su cui bisognava contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

2

Titolo prima dell'art. 88 Abrogato Art. 88

Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale32 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a.

gli impiegati delle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 200933 sul trasporto di viaggiatori;

b.

le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 88a

Competenza

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo competono ai Cantoni.

1

Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione dell'UFT.

2

Art. 89

Misure amministrative

L'UFT può ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se:

1

a.

si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni di esecuzione;

b.

non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.

L'UFT ritira autorizzazioni, permessi e licenze qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempiute.

2

32 33

RS 311.0 RS ...; FF 2009 1733

1723

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

3 Su richiesta dell'UFT, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un'impresa ferroviaria titolare di una concessione secondo l'articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 200934 sul trasporto di viaggiatori che nell'esercizio delle loro funzioni hanno ripetutamente dato adito a reclami fondati devono essere destituiti da tali funzioni.

Le misure di cui ai capoversi 1­3 possono essere prese indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.

4

Art. 89a

Obbligo di notifica

Le autorità di polizia e penali notificano all'autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l'articolo 89.

Titolo prima dell'art. 91

Capitolo 13: Disposizioni finali Art. 91, rubrica e cpv. 3­4 Validità delle vecchie concessioni Se non stabiliscono altrimenti, le concessioni rilasciate prima del 1999 sono valide fino alla loro scadenza sia come concessioni per la costruzione e l'esercizio dell'infrastruttura sia come concessioni per il trasporto regolare di viaggiatori ai sensi dell'articolo 6 della legge del 20 marzo 200935 sul trasporto di viaggiatori.

3

4 Per le concessioni dell'infrastruttura rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, l'interesse pubblico secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della presente legge è presunto se per l'infrastruttura sono versati contributi d'indennità.

Art. 93 cpv. 1 Se la concessione è revocata in virtù dell'articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell'11 aprile 188936 sull'esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 191737 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge.

Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.

1

34 35 36 37

RS ...; FF 2009 1733 RS ...; FF 2009 1733 RS 281.1 RS 742.211

1724

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Art. 94 Abrogato Art. 95

Applicazione della legislazione sulle ferrovie ad altre imprese

Se appare opportuno per ottenere basi giuridiche unitarie per diversi tipi di imprese di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l'applicazione delle disposizioni della presente e di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto esercitati a complemento o in luogo della ferrovia dalla ferrovia stessa o da altre imprese.

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 1995 Abrogate Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1998 Abrogate Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2009 L'infrastruttura ferroviaria delle FFS già esistente all'entrata in vigore del numero 13 della legge federale del 20 marzo 200938 sulla Riforma delle ferrovie 2 è considerata concessionaria sino al 31 dicembre 2020. Le modifiche e i rinnovi sono retti dalle disposizioni della presente legge.

14. Legge del 18 marzo 200539 sul raccordo RAV Art. 8 lett. a La Confederazione, mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari, mette a disposizione come segue i mezzi stanziati: a.

38 39

per il finanziamento dei provvedimenti in Svizzera sono concessi mutui rimborsabili condizionalmente, a interesse variabile, e contributi a fondo perso;

FF 2009 1701 RS 742.140.3

1725

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

15. Legge federale del 25 settembre 191740 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese Art. 9 cpv. 1 e 2 1

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le officine, le rimesse, le case di cantoniere e tutti gli altri edifizi che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, incluso il materiale adibito alla manutenzione della linea costituita in pegno.

2

Art. 27 cpv. 2 Se è costituita in pegno soltanto una parte della rete di un'impresa ferroviaria oppure se vi sono pegni anteriori sull'una o sull'altra linea, i periti determinano anzitutto la parte del materiale adibito alla manutenzione che deve essere attribuito a quella o a quelle linee (art. 9 cpv. 2) in ragione della lunghezza chilometrica e del movimento. Il Tribunale federale fissa questa ripartizione in un tanto per cento; le diverse linee col rispettivo materiale loro attribuito sono valutate a parte.

2

16. Legge federale del 5 ottobre 199041 sui binari di raccordo ferroviario Art. 2 lett. ebis Ai sensi della presente legge si intende per: ebis. impresa ferroviaria: l'impresa ferroviaria che dispone di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 200942 sul trasporto di viaggiatori o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 Lferr;

17. Legge federale del 20 marzo 199843 sulle Ferrovie federali svizzere Art. 2 cpv. 3 Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 195744 sulle ferrovie.

3

40 41 42 43 44

RS 742.211 RS 742.141.5; FF 2009 219 RS ...; FF 2009 1733 RS 742.31 RS 742.101; FF 2009 1706

1726

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Art. 4 e 5 Abrogati Introdurre nella Sezione 3 Art. 7a

Obiettivi strategici

Sulla base della convenzione sulle prestazioni, il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi strategici quadriennali delle FFS.

Art. 17­19 Abrogati Art. 21, rubrica e cpv. 1 Esenzione assicurativa 1

Abrogato

Art. 22 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni45 sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 200346 sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99­101.

1

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS.

2

18. Legge del 23 giugno 200647 sugli impianti a fune Sostituzione di un'espressione In tutta la legge, l'espressione «Ufficio federale», laddove designa l'Ufficio federale dei trasporti, è sostituita da «UFT».

Art. 18a

Diritto applicabile

Per l'esercizio di attività rilevanti ai fini della sicurezza del personale, per il finanziamento dell'infrastruttura e per l'inchiesta indipendente in caso di incidenti si applicano per analogia le relative prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 195748 sulle ferrovie.

45 46 47 48

RS 220 RS 221.301 RS 743.01 RS 742.101; FF 2009 1706

1727

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Art. 25 cpv. 2 Abrogato

19. Legge federale del 29 marzo 195049 sulle imprese filoviarie Titolo Concerne soltanto il testo tedesco Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione (Legge sulle imprese filoviarie, LIF) Sostituzione di espressioni Concerne solo il testo tedesco Art. 3 cpv. 2 Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all'esercizio elettrico.

2

Art. 4 Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 200950 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 5 e 6 Abrogati Art.7, titolo marginale Abrogato Art. 8 Abrogato

49 50

RS 744.21 RS ...; FF 2009 1733

1728

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Art. 11a cpv. 1 Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:

1

a.

la notificazione di infortuni;

b.

la durata del lavoro e del riposo del personale.

Art. 18 cpv. 2 Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195751 sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.

2

Art. 18a 3. Tasse

Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l'applicazione della presente legge.

20. Legge federale del 3 ottobre 197552 sulla navigazione interna Art. 1 cpv. 4 Alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195753 sulle ferrovie concernenti l'espropriazione, la vigilanza, l'inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nell'interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse, nonché le disposizioni penali e le misure amministrative.

4

Art. 7

Concessione e autorizzazione

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 200954 sul trasporto di viaggiatori.

51 52 53 54

RS 742.101; FF 2009 1706 RS 747.201 RS 742.101; FF 2009 1706 RS ...; FF 2009 1733

1729

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Art. 41, rubrica e cpv. 3 Condotta in stato di inidoneità al servizio Alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195755 sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.

3

Art. 56, rubrica Abrogata Art. 57 Abrogato

21. Legge dell'8 ottobre 197156 sulla durata del lavoro Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b, c, f nonché cpv. 1bis 1

Sottostanno alla legge: b.

le imprese ferroviarie e filoviarie in concessione;

c.

le imprese d'autoservizi in concessione;

f.

le imprese che eseguono corse regolarmente e a titolo professionale su incarico di una delle imprese indicate nelle lettere a­e.

1bis Sono considerate in concessione le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195757 sulle ferrovie oppure di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 200958 sul trasporto di viaggiatori. Sono equiparate alle imprese ferroviarie in concessione le imprese che circolano sull'infrastruttura di un'impresa ferroviaria in concessione avvalendosi dell'accesso alla rete o su base esclusivamente contrattuale.

Art. 2 cpv. 2 e 3 La legge è applicabile agli imprenditori postali e ad altri incaricati dei trasporti, nonché ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.

2

L'applicabilità della legge ai lavoratori occupati solo in misura esigua da un'impresa di cui all'articolo 1 e ai lavoratori occupati dalle agenzie postali è disciplinata mediante ordinanza.

3

55 56 57 58

RS 742.101; FF 2009 1706 RS 822.21 RS 742.101; FF 2009 1706 RS ...; FF 2009 1733

1730

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

Art. 4 cpv. 1 1

La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di sette ore al massimo.

Art. 11 cpv. 2 Mediante ordinanza possono essere emanate, nell'ambito della legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali dei veicoli a motore, disposizioni particolari per i conducenti di veicoli a motore che, oltre ai trasporti in concessione, eseguono altri trasporti.

2

Art. 16

Giovani

Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 196459 sul lavoro.

Art. 17

Altri gruppi di lavoratori

La tutela della salute, l'occupazione, il lavoro compensativo e il pagamento continuato del salario durante la maternità sono disciplinati dalle disposizioni della legge del 13 marzo 196460 sul lavoro.

1

Il Consiglio federale può, per ragioni sanitarie, vietare l'occupazione delle donne incinte o di altri gruppi di lavoratori in determinati lavori oppure subordinarla a condizioni speciali.

2

22. Legge del 10 ottobre 199761 sul riciclaggio di denaro Art. 24 cpv. 2 Gli organismi di autodisciplina dell'impresa «La Posta Svizzera» ai sensi della legge del 30 aprile 199762 sulle poste e delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.

2

59 60 61 62 63

RS 822.11 RS 822.11 RS 955.0 RS 783.1 RS ...; FF 2009 1733

1731

Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2

23. Legge del 19 dicembre 200864 sul trasporto di merci Art. 1 cpv. 1 lett. b 1

La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati: b.

dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 200965 sul trasporto di viaggiatori e dalle imprese di navigazione titolari di un'attestazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 192366 sul registro del naviglio.

Art. 4 cpv. 4 Le disposizioni della legge del 20 marzo 200967 sul trasporto di viaggiatori concernenti la presentazione dei conti si applicano per analogia per quanto il Consiglio federale le dichiari applicabili.

4

III La legge federale del 4 ottobre 198568 sul trasporto pubblico è abrogata.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 31 marzo 200969 Termine di referendum: 9 luglio 2009

64 65 66 67 68 69

RS ...; FF 2009 227 RS ...; FF 2009 1733 RS 747.11 RS ...; FF 2009 1733 RU 1986 1974, 1994 2290, 1995 3517 4093, 1998 2856 FF 2009 1701

1732