Legge federale sull'imposta federale diretta
Disegno
(LIFD) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20091, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Art. 38 cpv. 2 e 3 2
L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214.
3
Le deduzioni sociali non sono ammesse.
Art. 39 cpv. 2 e 3 Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo, quando l'indice è aumentato di almeno il 3 per cento dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.
2
3
Abrogato
Art. 205c (nuovo)
Disposizione transitoria della modifica del ...
Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni per l'anno fiscale 2010 all'indice nazionale dei prezzi al consumo se la presente modifica è approvata al più tardi nella sessione estiva 2009 e il termine di referendum scade inutilizzato. In caso contrario, il primo adeguamento avrà luogo per l'anno fiscale 2011.
Art. 215 cpv. 2 e 3 Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo, quando l'indice è aumentato di almeno il 3 per cento dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.
2
3
1 2
Abrogato
FF 2009 1349 RS 642.11
2009-0096
1361
Imposta federale diretta. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.
2
1362