Legge federale sull'imposta federale diretta

Disegno

(LIFD) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20091, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Art. 38 cpv. 2 e 3 2

L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214.

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Le deduzioni sociali non sono ammesse.

Art. 39 cpv. 2 e 3 Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo, quando l'indice è aumentato di almeno il 3 per cento dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

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Abrogato

Art. 205c (nuovo)

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni per l'anno fiscale 2010 all'indice nazionale dei prezzi al consumo se la presente modifica è approvata al più tardi nella sessione estiva 2009 e il termine di referendum scade inutilizzato. In caso contrario, il primo adeguamento avrà luogo per l'anno fiscale 2011.

Art. 215 cpv. 2 e 3 Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo, quando l'indice è aumentato di almeno il 3 per cento dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

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Abrogato

FF 2009 1349 RS 642.11

2009-0096

1361

Imposta federale diretta. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

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