Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Super Ball Version 1.00 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 24 giugno 2009: 1.

In accoglimento dell'istanza del 27 febbraio 2009, l'apparecchio automatico da gioco Super Ball Version 1.00 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Super Ball Version 1.00 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 13 300 franchi, sono imputate a Peter Schorno (art. 112 segg. OCG). L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

7.

Notifica e pubblicazione: A. Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon B. Cantoni con documentazione fotografica C. Foglio federale

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

14 luglio 2009

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2009-1635

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