Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 6 novembre 2008, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Organizzazione sociopediatrica cantonale (OSC), Mendrisio, concernente la domanda del 22 aprile 2008 per prorogare l'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il responsabile dei progetti di ricerca oggetto della presente autorizzazione rimane il presidente del Consiglio psicosociale cantonale, dr. med. Michele Tomamichel.

L'autorizzazione e il dispositivo della decisione originaria rimangono immutati.

2. Durata dell'autorizzazione e continuità La presente autorizzazione è rilasciata per un periodo di cinque anni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

Se intervengono prima della scadenza del suddetto termine, le modifiche concernenti i punti sotto elencati devono essere annunciate alla Commissione peritale: ­

avvicendamento del responsabile della ricerca oggetto dell'autorizzazione (secondo il punto 1);

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modifiche nella struttura organizzativa e amministrativa dell'OSC;

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modifiche nella gestione dei dati;

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modifiche del regolamento d'accesso.

La Commissione peritale si pronuncia in seguito sull'opportunità di emettere una decisione d'autorizzazione complementare.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14), in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 323 35 80).

6 gennaio 2009

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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