Legge sull'energia
Disegno
(LEne) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20091, decreta: I La legge del 26 giugno 19982 sull'energia è modificata come segue: Art. 9 cpv. 4 (nuovo) I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull'indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d'applicazione.
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Art. 14 cpv. 3 e 5 Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili e gli investimenti supplementari per i risanamenti energetici degli edifici rispetto ai costi delle tecniche convenzionali.
Per gli altri aiuti finanziari sono computabili le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento del compito.
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Abrogato
Art. 14a (nuovo) Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11 La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali annuali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia.
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Il Consiglio federale stabilisce in particolare: a.
quali provvedimenti possono essere sostenuti;
b.
le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.
FF 2009 4623 RS 730.0
2008-2143
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Legge sull'energia
Art.15, rubrica Contributi globali per i programmi di cui all'articolo 13 II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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