Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Disegno

(LOGA) (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20091, decreta: I La legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale3; Titolo prima dell'art. 57h (nuovo)

Capitolo 4: Trattamento dei dati Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari Titolo prima dell'art. 57i (nuovo)

Sezione 2: Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica Art. 57i (nuovo)

Rapporto con altre leggi federali

Le disposizioni della presente sezione non si applicano nel caso in cui il trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica sia disciplinato in un'altra legge federale.

1 2 3

FF 2009 7407 RS 172.010 RS 101

2009-1339

7421

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 57j (nuovo)

RU 2009

Principi

Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati non possono registrare e analizzare dati personali derivanti dall'utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell'infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, a meno che le finalità citate negli articoli 57l­57o lo richiedano.

1

Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

2

Art. 57k (nuovo)

Infrastruttura elettronica

L'infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi fissi o mobili utilizzati per registrare dati personali; vi rientrano in particolare: a.

impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi;

b.

supporti di memoria;

c.

apparecchi telefonici;

d.

stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici;

e.

sistemi di registrazione del tempo di lavoro;

f.

sistemi di controllo degli accessi e dei locali;

g.

sistemi di geolocalizzazione.

Art. 57l (nuovo)

Registrazione di dati personali

Gli organi federali possono registrare dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:

4

a.

tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);

b.

i dati riguardanti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica: 1. per garantire la sicurezza delle informazioni e dei servizi, 2. per assicurare la manutenzione tecnica dell'infrastruttura elettronica, 3. per controllare il rispetto dei regolamenti per una corretta utilizzazione, 4. per risalire agli accessi a collezioni di dati, 5. per registrare i costi derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;

c.

i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;

d.

i dati concernenti l'ingresso o l'uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.

RS 235.1

7422

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 57m (nuovo)

RU 2009

Analisi non riferita a persone

L'analisi non riferita a persone dei dati registrati è ammessa per le finalità di cui all'articolo 57l.

Art. 57n (nuovo)

Analisi non nominale in riferimento a persone

L'analisi non nominale in riferimento a persone dei dati registrati è ammessa per campioni per le seguenti finalità: a.

controllare l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;

b.

controllare i tempi di lavoro del personale.

Art. 57o (nuovo)

Analisi nominale in riferimento a persone

L'analisi nominale in riferimento a persone dei dati registrati è ammessa per le seguenti finalità: a.

accertare un sospetto concreto di abuso dell'infrastruttura elettronica e perseguire un abuso dimostrato;

b.

analizzare e riparare guasti dell'infrastruttura elettronica nonché far fronte alle minacce concrete per tale infrastruttura;

c.

mettere a disposizione i servizi necessari;

d.

registrare e fatturare le prestazioni fornite;

e.

controllare i tempi di lavoro individuali.

Art. 57p (nuovo)

Prevenzione di abusi

L'organo federale adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi.

Art. 57q (nuovo)

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati;

b.

la procedura per il trattamento dei dati;

c.

l'accesso ai dati;

d.

le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

RU 2009

1. Legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale Art. 25b (nuovo)

Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i­57o della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1

2

Il Tribunale federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

2. Legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale amministrativo federale Art. 27b (nuovo)

Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i­57o della legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1

Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

2

3. Legge del 4 ottobre 20029 sul Tribunale penale federale Art. 23b (nuovo)

Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale penale federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i­57o della legge del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1

2

Il Tribunale penale federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5 6 7 8 9 10

RS 173.110 RS 172.010; FF 2009 7421 RS 173.32 RS 172.010; FF 2009 7421 RS 173.71 RS 172.010; FF 2009 7421

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