02.473 Iniziativa parlamentare Incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 26 gennaio 2009

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica della legge sul CO2 e del Codice delle obbligazioni (locazione), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato. Nel contempo vi propone di togliere di ruolo, in quanto realizzata, l'iniziativa parlamentare Kunz «Promozione delle energie rinnovabili senza ripercussioni sul bilancio statale» (03.439).

26 gennaio 2009

In nome della Commissione: Il presidente, Toni Brunner

2009-0385

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Compendio La presente revisione incentiva i proprietari di edifici abitativi a investire in modo mirato in misure di efficienza energetica negli edifici. Una destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2 consente di finanziare il risanamento di edifici abitativi e per servizi e di promuovere le energie rinnovabili nel settore degli edifici. Inoltre, i locatori hanno la possibilità di essere esonerati dalla tassa CO2; non dovranno necessariamente riversare sui conduttori gli importi risparmiati, ma potranno impiegarli per investimenti energetici nella misura in cui siano soddisfatte determinate condizioni.

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Rapporto 1

Situazione iniziale

Il 13 dicembre 2002, il consigliere nazionale Rolf Hegetschweiler ha presentato un'iniziativa parlamentare sotto forma di progetto elaborato, volta a incentivare i proprietari di edifici abitativi a investire in misure di efficienza energetica nel settore immobiliare. Si chiede, in particolare, di completare l'articolo 9 della legge1 sul CO2 con un nuovo capoverso 7 nella maniera seguente: «I proprietari di stabili che si impegnano formalmente nei confronti della Confederazione e adempiono quindi alle condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dall'imposta sono autorizzati a impiegare gli importi restituiti per i propri investimenti. Non sono obbligati a riversarli agli inquilini se possono dimostrare che vengono utilizzati per finanziare misure di risparmio energetico».

Riunitasi l'8 aprile 2003, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha istituito una sottocommissione composta dai consiglieri Lustenberger, Garbani (sostituita in seguito da Reymond), Hegetschweiler, Keller e Rechsteiner-Basel. La sottocommissione ha proposto tre varianti: 1) l'attuazione dell'iniziativa parlamentare nella forma in cui è stata presentata, ossia il rimborso della tassa CO2 conformemente all'articolo 9 della legge sul CO2; 2) una modifica del diritto di locazione2 secondo la quale per gli investimenti in misure di efficienza energetica sarebbero applicati tassi di trasferimento più elevati; 3) l'istituzione di un fondo alimentato mediante una parte del prodotto della tassa CO2 e destinato a promuovere le misure di efficienza energetica negli edifici. Il 9 settembre 2003, la Commissione ha proposto, con 20 voti contro 0, di dare seguito all'iniziativa.

Dopo che il Consiglio nazionale ha seguito tale proposta il 16 giugno 2004, la Commissione ha incaricato la sua sottocommissione di esaminare in dettaglio le tre varianti e di elaborare un progetto. Ancor prima cha la sottocommissione avesse finito i suoi lavori, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente l'approvazione dell'aliquota della tassa CO2 sui combustibili (05.0573).

La sottocommissione avrebbe voluto integrare l'obiettivo dell'iniziativa nel disegno del Consiglio federale. Alcune proposte in tal senso sono tuttavia state respinte dal plenum. Su
proposta della Commissione del 30 maggio 2006, il Consiglio nazionale ha prorogato il termine di trattazione fino alla sessione estiva 2008.

Il 21 febbraio 2006, la Commissione ha depositato una mozione che riprende l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare per iscriverlo nella legislazione in materia di locazione. La mozione «Migliore ripercussione del costo delle misure di risparmio energetico nel settore immobiliare» (06.3015) domandava una modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali4, in modo tale da poter riversare sui conduttori gli investimenti per migliorie di valorizzazione o migliorie energetiche sostanziali. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2006 e dal Consiglio degli Stati, con una modifica, il 1 2 3 4

RS 641.71 RS 220 FF 2005 4389 RS 221.213.11

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20 marzo 2007. L'11 giugno 2007, il Consiglio nazionale ha approvato la versione modificata della mozione. In seguito, il Consiglio federale, conformemente al suo mandato, ha adeguato l'ordinanza. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Dopo che il Parlamento ha approvato l'importo sulla tassa CO2, la Commissione, riunitasi il 21 maggio 2007, ha nuovamente incaricato la sottocommissione di elaborare un progetto di attuazione dell'iniziativa parlamentare Hegetschweiler e di proporre, nel contempo, un'attuazione parziale dell'iniziativa parlamentare Kunz «Promozione delle energie rinnovabili senza ripercussioni sul bilancio statale» (03.439). L'iniziativa, presentata il 20 giugno 2003 in forma di proposta generica, domanda che il 2 per cento dei proventi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivanti dall'intero settore dell'energia sia utilizzato per promuovere l'impiego di energie rinnovabili, in particolare del legno. Il 1° marzo 2005, il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa e il 23 marzo 2007 ha prorogato il termine di trattazione fino alla sessione primaverile 2009. La Commissione si oppone a una destinazione parzialmente vincolata dei proventi dell'IVA, ma ritiene che dovrebbe essere messo a disposizione un importo destinato a promuovere l'impiego delle energie rinnovabili.

Il 12 novembre 2007, la sottocommissione ha presentato il suo progetto. Con 19 voti contro 4 e nessuna astensione, la Commissione si è pronunciata a favore dell'entrata in materia e ha proposto di approvare il progetto della sottocommissione; ha deciso inoltre di porre consultazione il suo progetto presso le cerchie interessate. La procedura di consultazione si è svolta dal 10 dicembre 2007 al 10 marzo 2008.

L'avamprogetto prevedeva di modificare la legge sul CO2 in modo che un terzo del prodotto della tassa, ma al massimo 200 milioni di franchi l'anno vengano destinati alla promozione della costruzione di edifici a elevata efficienza energetica, al risanamento energetico di edifici esistenti e alla promozione delle energie rinnovabili nel settore immobiliare. Una modifica del diritto di locazione prevedeva che i locatori esentati dalla tassa CO2, a determinate condizioni non debbano rimborsare ai conduttori gli importi restituiti.

Nel quadro della procedura di consultazione l'avamprogetto è
stato oggetto di controversie (cfr. n. 2.1). Se la maggior parte degli interpellati si è detto favorevole a un programma di risanamento degli edifici, le opinioni si sono divise sull'impostazione di tale programma e sul suo finanziamento. In considerazione dell'inasprimento, allora imminente, delle esigenze energetiche poste alle nuove costruzioni attraverso il «Modello di prestazioni energetiche dei cantoni (MoPEC)», la promozione di nuovi edifici è stata oggetto di un chiaro rifiuto. Inoltre, i Cantoni hanno chiesto che venisse riservata loro la competenza per l'attuazione di un tale programma. Anche la destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2 è stata oggetto di critiche per la sua presunta incostituzionalità.

Dopo aver preso atto dei risultati della consultazione, il 22 aprile 2008 la sottocommissione ha proceduto all'adeguamento del progetto. Prevedendo che non sarebbe stato possibile elaborare il progetto entro il termine prefissato, la Commissione ha proposto al suo Consiglio di prorogare il termine fino alla sessione estiva del 2010; il 13 giugno 2008 il Consiglio ha accolto la proposta. Durante l'adeguamento del progetto, la sottocommissione ha rinunciato alla promozione di nuovi edifici e ha deciso di affidare ai Cantoni la competenza per l'attuazione del programma. In considerazione delle critiche sulla costituzionalità (cfr. n. 6.1), il progetto, nella sua 948

nuova versione, precisa in modo esplicito che le misure previste dovranno portare a una riduzione delle emissioni di CO2.

Nell'ambito della consultazione, la maggior parte dei Cantoni ha chiesto che un programma di risanamento degli edifici non sia finanziato attraverso la destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2 ma dal budget ordinario della Confederazione. Nell'autunno 2008 la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia ha proposto vari modelli di finanziamento, che a suo avviso sono da preferire alla destinazione parzialmente vincolata. Si è dovuto tuttavia constatare che questi modelli sono di difficile attuazione. Dopo il chiaro segnale del Parlamento a sostegno di un programma di risanamento degli edifici (cfr. sotto), e considerata l'importanza decisiva di tale programma per gli obiettivi climatici della Svizzera, i Cantoni si sono dimostrati meno scettici riguardo alla destinazione parzialmente vincolata. Consultati dalla Commissione in occasione della sua seduta del 26 gennaio 2009, i rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia hanno annunciato che i Cantoni lasciano al Parlamento il compito di decidere il meccanismo di finanziamento. La Commissione ha inoltre deciso di mantenere la proposta che prevede una destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2 per finanziare il programma di risanamento degli edifici e di far dipendere l'ammontare degli aiuti finanziari concessi ai Cantoni dal contributo finanziario fornito da questi ultimi alle misure di riduzione delle emissioni di CO2. Sempre in occasione della seduta del 26 gennaio 2009, la Commissione, con 14 voti contro 10 e un'astensione, ha deciso di sottoporre il progetto al suo Consiglio.

Vista l'importanza di iniziare i lavori al più presto possibile, e in considerazione del fatto che la modifica della legge sul CO2 non potrà entrare in vigore prima del 2010, nella sessione invernale la Commissione ha proposto che il finanziamento sia assicurato, per il 2009, dal budget ordinario della Confederazione, conformemente alla legge sull'energia5 (Contributi globali). Inoltre, considerazioni di politica congiunturale hanno indotto, tra l'altro, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati ad approvare, il 10 rispettivamente il 15 dicembre 2008, l'aumento del budget di Svizzera Energia, che
per il 2009 è stato portato a 100 milioni di franchi. La realizzazione rapida di un programma nazionale di risanamento degli edifici è da considerare assai realistica. Già nell'agosto 2008 la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia ha incaricato la Conferenza dei servizi cantonali dell'energia di preparare un programma e di curarne la realizzazione, indipendentemente dalla questione legata al suo finanziamento.

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Grandi linee del progetto

L'iniziativa parlamentare Hegetschweiler intende creare, sulla base della legislazione sul CO2, incentivi supplementari per l'adozione di misure nel settore immobiliare. La tassa d'incentivazione che viene prelevata dal 1° gennaio 2008 sui combustibili non influisce abbastanza sul settore immobiliare, poiché i proprietari possono riversare sugli inquilini, mediante le spese accessorie, i costi supplementari derivanti dalla tassa CO2, mentre questi ultimi hanno poche possibilità di adeguare il proprio consumo all'aumento dei costi. L'effetto di incentivazione della tassa è dunque minimo.

5

RS 730.0

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L'iniziativa intende rimediare a questa situazione migliorando le condizioni di esenzione dei locatori, che d'ora in poi potranno ripercuotere la tassa CO2 sui conduttori. In caso di esenzione dalla tassa, i locatori che non hanno trasferito sulla pigione i costi d'investimento all'origine dell'esenzione della tassa CO2 potranno conservare gli importi restituiti. A tale scopo è necessario modificare il Codice delle obbligazioni (art. 257a), che disciplina l'imputazione delle spese accessorie.

L'effetto di riduzione sul CO2 sarà potenziato dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2. La modifica dell'articolo 10 della legge sul CO2, che prevede attualmente la restituzione integrale degli introiti, consentirà di stanziare sino a 200 milioni di franchi l'anno per l'adozione di misure volte a ridurre le emissioni di CO2 negli edifici. A tal fine, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per il risanamento energetico di edifici abitativi e per servizi e per la promozione delle energie rinnovabili nel settore immobiliare. Questi aiuti vengono concessi solo ai Cantoni che contribuiscono finanziariamente alle misure di riduzione delle emissioni di CO2. Gli aiuti finanziari sono limitati a un periodo di cinque anni. Dopo aver valutato la loro efficacia, possono essere prolungati di altri cinque anni.

La modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) incentiverà ulteriormente gli investimenti che comportano una diminuzione delle emissioni energetiche di CO2. In adempimento alla mozione della CAPTE-N (06.3015, cfr. n. 1), il Consiglio federale ha riveduto l'ordinanza in modo tale che sia possibile riversare sui conduttori gli investimenti di valorizzazione per migliorie energetiche sostanziali. La modifica dell'ordinanza è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

L'adozione di incentivi fiscali nel settore immobiliare potrebbe rafforzare le misure previste nel presente progetto. Nel 2008 Consiglio federale, Parlamento e Amministrazione si sono espresse a più riprese sulla questione. Nel quadro di una panoramica sui provvedimenti a favore del clima nel settore degli edifici6, il Consiglio federale si è detto scettico sull'applicazione di misure fiscali in questo settore: oltre a problemi di politica fiscale, vi sarebbe
il forte rischio che i soldi vengano incamerati.

In un rapporto sugli incentivi fiscali presentato all'attenzione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S, gennaio 2009), un gruppo di esperti interno all'Amministrazione, posto sotto la direzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, ritiene che, dal punto di vista dell'economia in generale e dell'economia energetica in particolare, sarebbe opportuno puntare piuttosto su programmi di promozione efficaci che non su strumenti fiscali controversi. Su questi ultimi il giudizio formulato dagli esperti è però differenziato. In particolare viene riconosciuto l'impatto che talune deduzioni fiscali possono avere sui risanamenti volti a migliorare l'efficacia degli edifici. Il gruppo di lavoro ritiene inoltre che la situazione attuale in materia (deduzioni generali per il risanamento degli edifici) debba essere migliorata e sottolinea la necessità ­ dopo l'abrogazione della «prassi Dumont» ­ di agire almeno in questo settore. Benché in misura differenziata, il Parlamento si è espresso in modo generalmente positivo sugli incentivi fiscali. La mozione Philipp Müller «Incentivi fiscali per le misure di risparmio energetico per vecchie costruzioni» (07.3010) è stata respinta dalla seconda Camera, la quale ha ritenuto che andasse troppo oltre. La mozione «Incentivi fiscali per misure di risanamento ad alta efficienza» del Gruppo PCD-PEV-glp (07.3031) è 6

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Dipartimento federale delle finanze (18 giugno 2008): Klimabezogene Massnahmen im Gebäudebereich (esiste solo in tedesco).

stata invece adottata dal Consiglio nazionale e trasformata in un mandato di esame dal Consiglio degli Stati. La mozione Sommaruga «Strategia dinamica nel risanamento energetico degli edifici» (08.3570), che oltre a una destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2 chiedeva anche l'adozione di incentivi fiscali, è stata adottata dal Consiglio degli Stati il 16 dicembre 2008 e trasmessa per esame al Consiglio nazionale.

Minoranza (Rutschmann, Amstutz, Bigger, Brunner, Hutter Jasmin, Killer, Leutenegger Filippo, Messmer, Parmelin) La minoranza propone di non entrare in materia sul progetto. Ritiene che la destinazione parzialmente vincolata, oltre a contraddire il principio della tassa d'incentivazione, sia un'imposta nascosta. A suo avviso, l'efficacia del programma di risanamento è minima, in quanto la somma dei mezzi destinati alla promozione è insufficiente se paragonata agli investimenti necessari. La minoranza ritiene che vi sia un elevato rischio di incameramento e un grosso onere amministrativo. Ai contributi di promozione preferisce gli incentivi fiscali.

2.1

Risultati della consultazione

2.1.1

Destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2

La consultazione sull'avamprogetto ha raccolto 85 prese di posizione. Quasi tutti i partecipanti hanno riconosciuto che esiste un ampio margine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore degli edifici, mentre è controversa la questione riguardante la destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2.

A una destinazione parzialmente vincolata si sono detti favorevoli il PDC, il Parti libéral, il PS, cinque Cantoni, le organizzazioni di protezione dell'ambiente, alcune organizzazioni di politica energetica, i sindacati, swissmem e numerosi attori del settore edilizio e degli edifici (conduttori, proprietari, ingegneri). I sostenitori di questa misura hanno messo in risalto il ruolo preponderante che il settore immobiliare svolge nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, sottolineando la necessità di sfruttare l'elevato margine di miglioramento. Essi ritengono che il programma di risanamento degli edifici sia uno strumento estremamente efficace e considerano la destinazione parzialmente vincolata una soluzione pragmatica e di rapida attuazione. Secondo loro questa misura rafforzerebbe il settore edilizio, portando alla creazione di nuovi posti di lavoro. Per evitare il rischio che i soldi vengano incamerati si chiede che la promozione sia vincolata a talune esigenze minime, alla luce in particolare del forte aumento dei prezzi dell'energia; a lungo termine ciò renderà redditizi gran parte dell'interventi di risanamento. I sostenitori della misura si sono dichiarati contrari alla promozione di nuovi edifici.

14 Cantoni e diverse conferenze, il PLR e l'UDC si oppongono invece alla destinazione parzialmente vincolata. I Cantoni e le conferenze cantonali hanno spiegato di non essere contrari di principio a un programma di risanamento degli edifici; chiedono però che esso non venga finanziato attraverso la misura proposta, bensì attraverso il budget ordinario della Confederazione. Per quanto riguarda le associazioni economiche, i pareri sono divisi: sul fronte dei contrari vi sono in particolare economiesuisse, i settori ad alto consumo energetico e le associazioni appartenenti al 951

settore dei combustibili fossili. In particolare dubitano della costituzionalità di tale misura e avanzano in merito altre due riserve. Essi ritengono che l'effetto incentivante della tassa sia inferiore all'efficacia del programma di risanamento degli edifici e dubitano quindi che in futuro l'effetto incentivante rimarrà il principale motivo per il prelievo della tassa. D'altro canto, considerato che nel settore degli edifici la competenza in materia di regolamentazione del consumo di energia spetta ai Cantoni, gli oppositori temono una violazione nell'attribuzione delle competenze fra la Confederazione e i Cantoni. Inoltre, criticano il fatto che la tassa CO2, che era stata introdotta come uno strumento che non avrebbe dovuto incidere sul bilancio dello Stato, venga ora trasformata in imposta. Anche da parte loro si paventa il rischio di incameramento. Fra le proposte alternative è stata avanzata quella che prevede la creazione di incentivi attraverso deduzioni fiscali.

2.1.2

Modifica del diritto di locazione

Complessivamente, la modifica del diritto di locazione ha raccolto un ampio sostegno. A favore si sono espressi il PS, 19 Cantoni e le conferenze cantonali. È stata invece respinta dai Verdi, dal Parti libéral, dalle associazioni economiche come economiesuisse, dalle associazioni di inquilini e dalla maggior parte delle organizzazioni di protezione dell'ambiente. Il loro rifiuto è giustificato soprattutto con gli elevati oneri amministrativi legati alla modifica del diritto di locazione, oneri che non si giustificherebbero alla luce dello scarso effetto incentivante. È stato fatto notare che l'ordinanza riveduta sul diritto di locazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, offre ormai la possibilità ai locatori di ripercuotere sui conduttori la totalità delle spese d'investimento effettuate per l'adozione di misure di efficienza energetica. Ciò chiarirebbe la questione delle relazioni contrattuali fra locatore e conduttore.

2.2

Adeguamento dell'avamprogetto

Sulla base dei risultati scaturiti dalla procedura di consultazione, la Commissione ha rinunciato alla misura, prevista inizialmente, volta a promuovere la costruzione di edifici a elevata efficienza energetica, limitandosi a quelle riguardanti il risanamento di edifici esistenti e la promozione delle energie rinnovabili nel settore immobiliare.

Nel suo progetto, la Commissione propone inoltre che la Confederazione conceda ai Cantoni aiuti finanziari globali affinché possano svolgere questi compiti. Ai Cantoni si riserva in tal modo la competenza per l'attuazione del programma. La Commissione ha tenuto pure in considerazione i dubbi sulla costituzionalità della destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2. Una perizia giuridica riguardante la realizzazione di un quadro costituzionale in vista dell'introduzione da parte della Confederazione di una tassa d'incentivazione sul clima, è giunta alla conclusione che la destinazione parzialmente vincolata proposta dalla presente iniziativa è conforme alla Costituzione7. Per garantire una destinazione del prodotto che sia conforme all'obiettivo incentivante, la riduzione delle emissioni di CO2 viene ora fissata esplicitamente nella legge come obiettivo che dovrebbe venir conseguito attraverso 7

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Hauser, Keller (2008): Rechtsgutachten über den verfassungsrechtlichen Rahmen einer Klimalenkungsabgabe des Bundes (esiste solo in tedesco).

le misure proposte. Sono stati inoltre fissati sia la durata della destinazione parzialmente vincolata sia i contributi che i Cantoni dovranno versare.

Alla luce dell'ampio favore suscitato in sede di consultazione, la Commissione ha mantenuto la modifica del diritto di locazione, così come proposta.

3

Commento ai singoli articoli

3.1

Legge sul CO2

Art. 10

Utilizzazione del prodotto della tassa

La legge dell'8 ottobre 1999 sul CO2 prevede la restituzione integrale del prodotto della tassa. Il completamento del vigente articolo 10 con un nuovo capoverso 1bis consente di destinare in modo vincolato una parte degli introiti. Il 21 marzo 2007, l'Assemblea federale ha approvato un meccanismo che vincola l'introduzione della tassa CO2 e la sua aliquota al sorpasso di determinati valori di emissione. Dal 1°gennaio 2008 viene prelevata sui combustibili una tassa pari a 12 franchi per tonnellata di CO2: ciò corrisponde a circa 3 centesimi per litro di olio da riscaldamento. Gli introiti per il 2008 sono valutati a circa 220 milioni di franchi. Per il 2009 non è stato necessario aumentare l'aliquota della tassa, poiché si è riusciti a rispettare le previste riduzioni di emissioni di CO2 per i combustibili. Se le emissioni di CO2 dovute ai combustibili nel 2008 risultassero superiori a quelle del 1990 di più dell'86,5 per cento, nel 2010 l'aliquota dovrà essere portata a 36 franchi per tonnellata di CO2. Questo aumento comporterebbe un incremento corrispondente degli introiti, che dal 2010 potranno raggiungere 600 milioni di franchi l'anno. In seguito all'effetto incentivante della tassa, gli introiti non aumenteranno in modo proporzionale all'importo della tassa stessa.

Un terzo del prodotto della tassa, ma al massimo 200 milioni di franchi l'anno sono destinati al finanziamento di misure volte a ridurre le emissioni di CO2 negli edifici.

I fondi stanziati a tale scopo dovranno essere utilizzati prioritariamente per il risanamento energetico degli edifici. Per promuovere l'impiego di energie rinnovabili nel settore immobiliare è previsto un importo massimo di 30 milioni di franchi.

Queste cifre corrispondono al 2 per cento circa dell'IVA sugli agenti energetici, così come richiesto nell'iniziativa parlamentare Kunz; per questa ragione la Commissione propone di togliere di ruolo l'iniziativa, in quanto realizzata. Nel caso in cui venisse raggiunto l'importo massimo della tassa (200 milioni di franchi) e l'importo per la promozione di energie rinnovabili fosse interamente utilizzato, al risanamento energetico di edifici verrebbero destinati 170 milioni di franchi. Questo importo corrisponde all'1 per cento circa degli importi annui investiti per il risanamento nel settore immobiliare, ma permetterebbe
di triplicare (o addirittura quintuplicare) gli investimenti privati orientati al miglioramento energetico. Sono considerate misure di risanamento energetico tutte le misure di ammodernamento degli stabili volte a ridurre il consumo di energia.

Conformemente al capoverso 1ter, l'ammontare degli aiuti finanziari dipende dall'efficacia delle misure. Attraverso questa disposizione, il legislatore stabilisce il criterio che il Consiglio federale dovrà seguire nel calcolo degli aiuti finanziari.

L'orientamento della disposizione è conforme ai principi enunciati nella legge sull'energia a proposito dell'esecuzione da parte dei Cantoni.

953

Conformemente al capoverso 1quater, gli aiuti finanziari vengono concessi solo ai Cantoni che partecipano con contributi alle misure di riduzione delle emissioni di CO2. I contributi dei Cantoni devono ammontare ad almeno la metà degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione. Se l'importo massimo previsto è di 200 milioni di franchi l'anno, i Cantoni, oltre ai contributi globali previsti dalla legge sull'energia, dovrebbero investire 100 milioni di franchi l'anno. Le modalità dovrebbero venir precisate in un'ordinanza, in analogia all'articolo 15 della legge sull'energia (contributi globali).

Il capoverso 1quinquies limita a cinque anni il versamento degli aiuti finanziari. Il Consiglio federale valuta l'efficacia degli aiuti finanziari e ne fa rapporto all'Assemblea federale prima della decorrenza del termine. Sulla base di questo rapporto, l'Assemblea federale decide se è il caso di prorogare di ulteriori cinque anni la concessione degli aiuti finanziari.

Minoranza (Cathomas, Bader Elvira, Bäumle, Bourgeois, Grunder, Hochreutener, Lustenberger, Nordmann, Nussbaumer, Rechsteiner-Basel, Stump, Wyss Ursula) La minoranza vuole che il capoverso 1bis stabilisca che gli aiuti finanziari siano concessi fino al 2020 e chiede che venga di conseguenza stralciato il capoverso 1quinquies. Essa ritiene che limitazione nel tempo, e la possibile proroga, comporti il pericolo di uno «stop and go», ciò che ridurrebbe l'efficacia del programma di promozione.

Minoranza (van Singer, Girod, Teuscher) Riguardo al capoverso 1quater, la minoranza non vuole che la legge stabilisca l'ammontare dei contributi cantonali; a suo avviso, va fissato solo il principio. In tal modo vorrebbe permettere un'applicazione flessibile del programma.

Minoranza (Rechsteiner-Basel, Bäumle, Bourgeois, Lustenberger, Nordmann, Nussbaumer, Stump, Wyss Ursula) La minoranza vuole stralciare il capoverso 1quater. I Cantoni contribuiscono già in misura considerevole alla promozione delle misure di efficienza energetica nel quadro dei contributi globali fissati nella legge sull'energia. La minoranza non vuole nemmeno che una partecipazione in tal senso dei Cantoni venga fissata nella legge sul CO2, poiché ciò renderebbe più onerosa l'esecuzione e i due strumenti potrebbero farsi concorrenza.

3.2

Codice delle obbligazioni

Art. 257a Le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa. Secondo il principio dei costi effettivamente sostenuti, il locatore deve documentare i costi che fa valere e nel contempo deve beneficiare delle eventuali riduzioni accordate, come gli sconti di quantità o i rimborsi. Secondo il diritto vigente in materia di locazione, ne consegue che il rimborso della tassa CO2 risultante da un'esenzione della stessa deve imperativamente essere restituito ai locatori.

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Completando l'articolo di legge con un capoverso 3 si istituisce una disposizione di eccezione per i locatori, che non soggiacciono più alla tassa CO2. Possono conservare l'importo restituito della tassa CO2 nella misura in cui i costi d'investimento all'origine dell'esenzione dalla tassa non siano stati trasferiti sulla pigione. Rientrano nei costi di investimento sia i costi di prestazioni supplementari sotto forma di misure energetiche nel rapporto di locazione in corso sia i costi di misure adottate nel corso della costruzione dell'oggetto locato che sono all'origine dell'esenzione dalla tassa CO2. Questa restrizione è necessaria per evitare che il conduttore paghi due volte l'investimento, da un lato con la pigione e dall'altro, per quanto riguarda le spese accessorie, senza poter beneficiare del rimborso della tassa CO2. Il locatore ha dunque la possibilità di scegliere se aumentare la pigione o conservare l'importo rimborsato della tassa CO2.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni sulle emissioni di CO2

4.1.1

Riversamento della tassa CO2 ai conduttori

In base a valutazioni sommarie, la modifica del diritto delle obbligazioni che prevede il rimborso al locatore della tassa CO2 dovrebbe avere modeste ripercussioni sulle emissioni di CO2. Lo indicano d'altronde i seguenti calcoli: in base all'aliquota massima di tassazione di 36 franchi per tonnellata di CO2 (ca. 9 centesimi per litro), il proprietario di una casa plurifamiliare che in media utilizza ogni anno 10 000 litri di olio da riscaldamento disporrebbe di un importo massimo di 900 franchi l'anno per le misure di risanamento. Considerata la modesta entità dell'importo, questa disposizione non dovrebbe portare a particolari investimenti nel campo delle misure di riduzione delle emissioni di CO2, salvo che per i proprietari di stabili istituzionali, nella misura in cui gli investimenti che questi ultimi potranno effettuare con l'importo rimborsato della tassa non ridistribuita ai locatari non devono essere obbligatoriamente ripartiti in modo equo. In caso contrario, gli effetti incentivanti saranno assai modesti, come per gli altri proprietari.

I proprietari devono dimostrare che l'importo riversato viene utilizzato per l'attuazione di misure di risanamento. Possono quindi essere considerate solo le ripercussioni sulle emissioni di CO2 derivanti da misure che non avrebbero attuato senza il riversamento della tassa. Se la decisione sull'utilizzazione dell'importo riversato spetta unicamente al proprietario, si deve tener conto di un incremento del rischio che i soldi vengano incamerati. Infatti l'esiguità degli importi rende più difficile provare che sia stato effettuato un investimento supplementare.

4.1.2

Destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2

Per le misure di incentivazione saranno a disposizione annualmente 200 milioni di franchi che dovrebbero consentire, in particolare col passare degli anni, una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Infatti gli effetti dell'incentivazione si sommeranno anno dopo anno grazie alla lunga durata di vita degli investimenti effettuati. Gli interventi sono necessari in particolare nell'ambito del risanamento di edifici, mentre per i nuovi edifici l'efficienza energetica è già disciplinata dalle 955

normative vigenti oppure viene incentivata mediante programmi cantonali. In generale, l'efficacia dei programmi d'incentivazione dovrebbe essere valutata periodicamente per consentire una tempestiva adozione delle necessarie misure di perfezionamento.

Il programma d'incentivazione del risanamento energetico degli edifici fa parte delle misure previste dal programma nazionale d'incentivazione del rinnovamento energetico degli edifici sviluppato all'interno del programma d'azione Efficienza energetica. L'Ufficio federale dell'energia ha calcolato (senza tener conto dei contributi cantonali) che gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione per un periodo di dieci anni (170 mio. di franchi l'anno) permetteranno di ridurre di almeno 27 milioni di tonnellate le emissioni di CO2 lungo tutta la durata di vita di un edificio.

Nell'anno 2020 si dovrebbe registrare una riduzione di 0,7 milioni di tonnellate delle emissioni di CO2, rispetto ai valori del 2010. Gli effetti congiunturali prodotti da queste misure sono pure importanti: l'impiego per dieci anni delle risorse previste (min. 170 mio. di franchi l'anno) comporterà, nel settore degli edifici, investimenti energetici per circa 5,3 miliardi di franchi e la creazione ogni anno di 20 000 nuovi posti di lavoro.

I 30 milioni di franchi previsti per il programma d'incentivazione delle energie rinnovabili consentono di realizzare le misure elencate dal piano d'azione energie rinnovabili nel settore della produzione di calore. La realizzazione di queste misure, che sono strettamente legate alle misure nel settore degli edifici, potrà essere assicurata dai Cantoni nel quadro del programma nazionale di risanamento degli edifici.

Nel 2020 si potrà quindi registrare, sempre rispetto al 2010, una riduzione supplementare di ca. 1,5 milioni di tonnellate di CO2. Tale effetto maggiorato rispetto a quello ottenuto con il solo risanamento degli edifici deve essere relativizzato in considerazione della sua durata complessiva. Infatti le misure di risanamento degli edifici possono vantare un'efficacia dalla durata ben più lunga di quella derivante dall'impiego di energie rinnovabili. Inoltre per tali misure il potenziale di risparmio espresso in termini assoluti è decisamente più elevato. In una visione globale ciò giustifica quindi l'impiego di mezzi finanziari
più rilevanti a favore delle misure di risanamento degli edifici.

Le stime si riferiscono unicamente agli aiuti finanziari della Confederazione. Se si dovessero considerare gli ulteriori contributi dei Cantoni, le riduzioni e gli investimenti nella costruzione risulterebbero molto più elevati.

Stima annua e cumulativa della riduzione di CO2 dei due programmi (per un periodo di 10 anni e senza tener conto dei contributi cantonali) Riduzione annua conseguita nel 2020 rispetto al 2010

Riduzione ottenuta sulla durata complessiva della misura

Risanamento edifici

0,7 mio. t CO2/anno

27 mio. t CO2

Energie rinnovabili

1,5 mio. t CO2/anno

22 mio. t CO2

956

Si può quindi osservare una correlazione fra i mezzi impiegati e la riduzione di emissioni di CO2 conseguita. Se, in base a una modifica del Codice delle obbligazioni, gran parte dei proprietari di immobili dovesse poter risultare esente dal pagamento della tassa, si registrerebbe una corrispondente riduzione del prodotto della tassa CO2 e quindi anche dei mezzi finanziari disponibili per il programma d'incentivazione.

4.2

Ripercussioni finanziarie e sul personale

Attualmente i Cantoni destinano circa 65 milioni di franchi per finanziare le misure di promozione previste dalla legge sull'energia; una somma di molto superiore ai 14 milioni impiegati a tale scopo dalla Confederazione. Solo una piccola parte di questi 65 milioni è destinata al risanamento degli edifici: la maggior parte è consacrata alla promozione delle energie rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica nelle nuove costruzioni. Nell'ambito del nuovo programma di risanamento degli edifici, i Cantoni saranno chiamati a contribuire al finanziamento delle misure previste. L'ammontare della loro partecipazione dovrà corrispondere ad almeno la metà dell'importo degli aiuti finanziari della Confederazione, e non alla totalità, come è il caso dei contributi globali. Così, a fronte di un contributo massimo di 200 milioni di franchi versati ogni anno dalla Confederazione nel programma di risanamento degli edifici, i Cantoni ne dovrebbero versare 100 milioni.

I costi di attuazione dei programmi d'incentivazione ammontano a circa il 5 per cento dell'importo previsto per gli interventi di incentivazione. Per lo svolgimento delle attività (compiti di coordinamento) l'Ufficio federale dell'energia necessita di due unità lavorative supplementari: una per l'attuazione del programma d'incentivazione del risanamento d'immobili e una seconda per l'attività relativa al programma d'incentivazione delle energie rinnovabili. La maggior parte delle spese per la realizzazione dei due programmi è assunta dai Cantoni; si prevede che esse vengano coperte dal prodotto della tassa.

Il fabbisogno supplementare di personale per le attività relative alle esenzioni dalla tassa dipende dal numero di proprietari di immobili che, pur considerando l'impegno richiesto, riterranno economicamente interessante richiedere tale l'esenzione. A titolo di esempio: l'applicazione della tassa CO2 è confrontata con richieste di esenzione, a partire dal 2008, presentate da circa 900 imprese e richiede complessivamente l'attribuzione di 13 unità lavorative supplementari ai seguenti servizi: Direzione generale delle dogane, Ufficio federale dell'ambiente e Ufficio federale dell'energia. A ciò si devono aggiungere gli oneri relativi al personale assunti dall'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEc) che assiste le imprese
nell'elaborazione e nell'attuazione degli impegni relativi alla riduzione delle emissioni di CO2. L'assistenza necessaria per i proprietari di immobili richiederebbe l'istituzione di un'unità specializzata all'interno dell'AEnEc, oppure la creazione di un'agenzia separata.

957

4.3

Idoneità all'attuazione

4.3.1

Esenzione dalla tassa per i proprietari d'immobili

In base al Censimento del 2000 in Svizzera esistono quasi 1,5 milioni di edifici abitativi, con una quota del 56 per cento di case monofamiliari8. Annualmente vengono costruiti ca. 17 100 nuovi edifici abitativi, che comprendono circa 12 000 abitazioni monofamiliari (dati del 2006). In considerazione degli oneri amministrativi, non si può ipotizzare di procedere, analogamente a quanto messo in atto nel settore delle industrie, all'analisi specifica di ogni singolo caso per determinare gli obiettivi relativi alle immissioni future in base ai singoli potenziali di riduzione. Si potrebbe invece considerare la possibilità di fissare un obiettivo concernente l'intensità delle emissioni valido per le diverse categorie di edificio. Tale obiettivo assumerebbe la funzione di valore di riferimento da utilizzare per definire la quota di riduzione delle emissioni richiesta. Attualmente il valore di riferimento relativo ai risanamenti nel settore della produzione di calore e di acqua calda ammonta complessivamente a 21 kg di CO2 per m2 e corrisponde a circa 8 litri di olio da riscaldamento o a 11 Nm3 di gas naturale. Gli oneri amministrativi connessi con la procedura di esenzione vengono a cadere in caso di un risanamento che porta alla sostituzione con un impianto che non emette CO2, poiché in questo caso il proprietario d'immobili è esentato dalla tassa.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, i proprietari di stabili esenti dalla tassa devono comunicare annualmente il proprio consumo effettivo di energia. Per tener conto delle variazioni climatiche, i dati relativi al consumo di energia per la produzione di calore vengono rielaborati in base ai giorni di riscaldamento registrati nel relativo periodo. Nel caso in cui il conseguimento degli obiettivi risulti difficoltoso, anche i proprietari di stabili, analogamente a quanto succede nel settore industriale, possono acquistare un numero limitato di certificati esteri.

Nel caso ideale, i proprietari di stabili che intendono chiedere l'esenzione si riuniscono possibilmente in grandi gruppi omogenei e acquistano il combustibile in comune. Essi sono quindi liberi di assumere impegni e fissare obiettivi comuni all'intero gruppo. Ciò consentirebbe di compensare all'interno del gruppo i diversi livelli di efficienza energetica degli edifici e di ridurre gli oneri
amministrativi a carico dei singoli proprietari. L'ordinanza9 sul CO2 prevede una tassa di almeno 50 franchi per ogni richiesta di riversamento della tassa presentata alla Direzione generale delle dogane. Per i proprietari di case monofamiliari che registrano un consumo di 3000 litri di olio da riscaldamento e che quindi sarebbero chiamati a pagare al massimo 270 franchi l'anno, l'esenzione non rappresenta un'opportunità interessante, tenendo conto anche degli oneri imposti dal monitoraggio e dalle misure di riduzione delle emissioni di CO2.

Nell'ambito del monitoraggio annuale, i locatori esentati dal pagamento della tassa e che non la riversano ai propri conduttori devono provare di aver adottato misure che comportano una riduzione supplementare delle emissioni di CO2 e di non aver già trasferito l'onere degli investimenti sui conduttori.

8 9

958

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/09/01/key.html RS 641.712

4.3.2

Risanamento energetico degli edifici

L'estensione del programma di incentivazione a tutta la Svizzera si fonda essenzialmente sul modello di attuazione elaborato in occasione del programma degli investimenti 1997/1999 di Energia 2000 e sul modello d'incentivazione armonizzato 2007 (che deve essere riveduto) messo in atto dai Cantoni, nonché sulle esperienze maturate nell'ambito del programma di risanamento degli edifici della Fondazione Centesimo per il clima. Nell'agosto 2008 la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia ha incaricato la Conferenza dei servizi cantonali dell'energia di elaborare, sia a livello sostanziale che sul piano della realizzazione tecnica, un programma di risanamento degli edifici. I primi risultati erano già disponibili alla fine del 2008.

Il programma di incentivazione dovrà essere coordinato con Svizzera Energia, con analoghi programmi dei Cantoni e con le attuali misure dei contributi globali previste dalla legge sull'energia. Per garantire la continuità occorre proseguire con le attività esistenti. È previsto che la Confederazione garantisca il finanziamento di misure omogenee concernenti l'involucro e l'efficienza energetica degli edifici e che i Cantoni continuino ad assicurare il finanziamento degli impianti domestici e della promozione delle energie rinnovabili. Si prevede di applicare il principio dello «sportello unico»: ogni Cantone disporrà cioè di un unico servizio ­ chiamato a decidere sull'attribuzione delle sovvenzioni ­ al quale potranno far capo i cittadini interessati. Per favorire la messa in atto del programma anche nell'ambito della legge sulla promozione dell'alloggio10 (LPrA) occorrerà rivedere le interfacce con altri servizi di promozione, come l'Ufficio federale delle abitazioni.

Il programma nazionale d'incentivazione dovrebbe riprendere, a partire dal 2010, il sistema dei contributi globali attualmente in vigore nel settore del risanamento degli edifici ­ che la Confederazione ha deciso di portare a 100 milioni di franchi nel 2009 ­ e il programma di risanamento messo in atto dalla Fondazione Centesimo per il clima che si concluderà nel 2009. Verrà pure ridefinita la politica di attribuzione delle sovvenzioni.

4.3.3

Energie rinnovabili

Le misure previste nel settore della produzione di calore dal piano d'azione Energie rinnovabili saranno in parte attuate nel quadro del programma nazionale di risanamento degli edifici. Oltre agli incentivi finanziari diretti, l'applicazione di queste misure necessita del perfezionamento di alcune condizioni quadro: incentivi fiscali, adeguamento degli strumenti utilizzati sul piano locale per la pianificazione del territorio e degli ordinamenti relativi alle costruzioni. Si tratta di elementi essenzialmente gestiti dai Cantoni e dai Comuni che assumono un ruolo importante per l'efficacia di quei contributi finanziari stanziati a favore delle installazioni che la Confederazione concederà direttamente in modo coordinato e attraverso il processo descritto in precedenza. Saranno inoltre considerate le esperienze derivanti da precedenti programmi di incentivazione già sottoposti a valutazione (programma a favore degli investimenti, programmi d'incentivazione dell'energia solare e dell'impiego in campo energetico del legname raccolto dopo la tempesta Lothar).

10

RS 842

959

4.3.4

Compatibilità con la politica climatica svizzera dopo il 2012

A inizio dicembre 2008, nel quadro della procedura di consultazione il Consiglio federale ha proposto due varianti per la revisione della legge sul CO2. La variante 1 («Obiettivi climatici vincolanti») prevede la destinazione parzialmente vincolata della tassa CO2 per l'attuazione di un programma di risanamento degli edifici, il cui finanziamento sarebbe in tal modo garantito anche dopo il 2012. Nel caso della variante 2 («Passi vincolanti verso la neutralità climatica»), il prolungamento dopo il 2012 del programma di risanamento degli edifici è condizionato alla necessità di disporre di un altro tipo di finanziamento, in quanto la tassa CO2 diverrebbe una tassa di garanzia. Essa verrebbe rimborsata una volta che la persona assoggettata alla tassa avrà compensato una parte delle sue emissioni attraverso l'acquisto di certificati esteri. Dato che in questo sistema la tassa ha la funzione di imporre l'obbligo di compensazione, non rimarrebbe alcun mezzo finanziario disponibile per il programma di risanamento degli edifici.

4.4

Altre ripercussioni

Gli incentivi proposti si ripercuoteranno sui prezzi, ma tale effetto dovrebbe essere compensato dall'incremento dell'efficienza energetica. Le ripercussioni delle misure sull'economia saranno sicuramente di tipo positivo. Un rafforzamento dell'azione politica che promuove l'efficienza energetica e le energie rinnovabili avvantaggia il settore edilizio, che può beneficiare di nuovi impulsi a livello di occupazione e di indotto.

5

Relazione con il diritto europeo

La Commissione europea e alcuni Paesi membri dell'UE hanno introdotto o stanno per introdurre nuove misure a favore dell'efficienza energetica. Alcuni Paesi hanno già definito progetti concreti e obiettivi in tale ambito.

Nel dicembre 2008 il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un pacchetto sul clima e l'energia. Vi sono definiti gli obiettivi dell'UE fino al 2020 in materia di politica energetica e climatica. L'UE persegue da un lato, attraverso negoziati internazionali, una riduzione, da parte dei Paesi industrializzati, delle emissioni di gas che contribuiscono all'effetto serra (rispetto al 1990: ­ 30% nel 2020 e ­ 60­80% nel 2050) e dall'altro, per il 2020, una riduzione incondizionata delle emissioni dell'UE almeno pari al 20 per cento rispetto ai valori del 1990.

Questo obiettivo è stato adottato dai capi di Stato o di Governo dell'Unione europea in occasione di un incontro al vertice tenutosi l'11 e 12 dicembre 2008, e dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2008.

Per il conseguimento di questi obiettivi, l'incremento dell'efficienza energetica assume un ruolo chiaramente decisivo. Attraverso il piano d'azione a favore dell'efficienza energetica, la Commissione europea entro il 2020 intende ridurre il consumo energetico del 20 per cento, rispetto allo scenario di riferimento. Il piano di azione indica il settore degli edifici quello con il miglior potenziale di risparmi 960

energetici (tra il 27 e il 30%). Con le sue misure per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici, l'UE ha già fatto qualche passo avanti rispetto alla Svizzera (certificazione e prescrizioni con valori minimi in materia di efficienza energetica complessiva degli edifici, direttiva 2002/91/EG). La direttiva, che gli Stati membri sono stati chiamati ad applicare dall'inizio del 2006, chiede loro di introdurre un passaporto energetico per gli edifici e di fissare requisiti minimi in materia di efficienza energetica dei nuovi edifici. Requisiti minimi devono essere fissati anche per l'efficienza energetica di edifici esistenti di grandi dimensioni, quando sono sottoposti a importanti lavori di risanamento.

Con la «Tabella di marcia per le energie rinnovabili» l'UE, entro il 2020, intende portare al 20 per cento la quota di energie rinnovabili sulla quantità complessiva di energia consumata nell'UE. Nel 2008 la Commissione europea ha proposto una direttiva riguardante la promozione dell'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, la quale conferisce carattere vincolante agli obiettivi. La direttiva, che prevede l'adozione di misure concrete volte a promuovere le energie rinnovabili, è stata approvata nel dicembre 2008 dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Le misure descritte nel presente rapporto risultano quindi compatibili con la politica perseguita dall'UE in questo ambito.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità e legalità

La legge sul CO2 si fonda sugli articoli 74 e 89 della Costituzione federale. Finora essa prevedeva unicamente una tassa d'incentivazione il cui prodotto era integralmente ridistribuito alla popolazione e all'economia. Così come proposta nel progetto di revisione, la destinazione parzialmente vincolata della tassa è conforme alla Costituzione, in quanto il prodotto della tassa sostiene la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla tassa, ossia la riduzione delle emissioni di CO2, e in quanto costituisce una parte relativamente bassa dell'intero prodotto della tassa. La maggior parte del prodotto sarà, com'è avvenuto finora, ridistribuita alla popolazione e all'economia. La tassa CO2 continuerà dunque ad esplicare il suo effetto incentivante attraverso il suo stesso prelevamento11.

La modifica del Codice delle obbligazioni è retta dall'articolo 122 della Costituzione federale.

6.2

Delega di competenze legislative

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative ai particolari del programma d'incentivazione. Può attribuire una parte dei compiti d'esecuzione a organizzazioni private.

L'esecuzione dell'esenzione dalla tassa in virtù dell'articolo 9 della legge sul CO2 è disciplinata nell'ordinanza relativa alla tassa CO2.

11

Hauser, Keller (2008): Rechtsgutachten über den verfassungsrechtlichen Rahmen einer Klimalenkungsabgabe des Bundes (esiste solo in tedesco).

961

6.3

Forma dell'atto

La modifica è effettuata sotto forma di legge quadro, che comprende una modifica della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge12 sul CO2) e della legge federale di complemento del Codice civile svizzero13 (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni).

12 13

962

RS 641.71 RS 220