Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio
Progetto
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 marzo 20092; visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 20093, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1
Campo di applicazione
La presente legge si applica alle attività a rischio proposte a titolo professionale in zone montagnose o rocciose nonché in zone di torrenti e fiumi: 1
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a.
ove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un elevato rischio di piene, cadute di massi, di ghiaccio o di valanghe; e
b.
per accedere alle quali sono richieste conoscenze o misure di sicurezza particolari.
Sono sottoposti alla presente legge: a.
l'attività di guida alpina;
b.
l'attività di maestro di sport sulla neve fuori dall'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;
c.
il canyoning;
d.
il rafting e le discese in acque vive;
e.
il bungee-jumping.
Il Consiglio federale può assoggettare alla presente legge altre attività a rischio analoghe; a tal fine tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano.
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RS 101 FF 2009 5215 FF 2009 5251
2009-1883
5245
Attività di guida alpina e offerta di attività a rischio. LF
Art. 2
Obblighi di diligenza
Chi esercita un'attività sottoposta alla presente legge deve adottare le misure imposte dall'esperienza, permesse dallo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.
1
2
Deve segnatamente: a.
informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell'attività scelta;
b.
verificare che i clienti dispongano delle capacità fisiche necessarie per praticare l'attività scelta;
c.
assicurarsi che il materiale non presenti difetti e che le installazioni siano in buono stato;
d.
verificare le condizioni meteorologiche e le condizioni di innevamento;
e.
sincerarsi che il personale sia sufficientemente qualificato;
f.
sincerarsi che il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo;
g.
rispettare l'ambiente e, in particolare, preservare gli spazi vitali di fauna e flora.
Sezione 2: Autorizzazione Art. 3
Obbligo di autorizzazione
Chi esercita un'attività sottoposta alla presente legge necessita di un'autorizzazione.
Art. 4 1
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Autorizzazione per le guide alpine
Le guide alpine ottengono un'autorizzazione se: a.
hanno conseguito un attestato professionale federale di guida alpina conformemente all'articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale o un certificato di capacità svizzero o straniero equivalente; e
b.
offrono la garanzia di osservare gli obblighi ai sensi della presente legge.
Il Consiglio federale disciplina: a.
il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o stranieri;
b.
quali attività a rischio possono essere offerte anche da guide alpine in qualità di singoli offerenti.
RS 412.10
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Attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio. LF
Art. 5
Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve
I maestri di sport sulla neve ottengono l'autorizzazione di guidare clienti fuori dall'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita se:
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a.
hanno conseguito un attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all'articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale o un certificato di capacità svizzero o straniero equivalente; e
b.
offrono la garanzia di osservare gli obblighi ai sensi della presente legge.
Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o stranieri.
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Art. 6
Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce
1 Le aziende che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce ottengono l'autorizzazione se:
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a.
dispongono di un certificato che li abilita a svolgere le attività corrispondenti; e
b.
offrono la garanzia di osservare gli obblighi ai sensi della presente legge.
Il Consiglio federale disciplina i requisiti minimi per la certificazione.
Art. 7
Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione
L'autorità cantonale del domicilio o della sede del richiedente rilascia l'autorizzazione.
1
2
Il rinnovo dell'autorizzazione avviene secondo una procedura semplificata.
Per il rinnovo della loro autorizzazione, le guide alpine e i maestri di sport sulla neve devono adempiere le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e documentare una formazione continua adeguata.
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4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione nonché, più specificamente, al rilascio e al rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all'estero.
Art. 8
Validità dell'autorizzazione
L'autorizzazione rilasciata da un'autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.
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L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.
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RS 412.10
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È fatta salva la competenza dei Cantoni di verificare la sicurezza al momento del montaggio e dell'esercizio di installazioni fisse destinate alla pratica delle attività a rischio.
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Art. 9
Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.
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L'autorizzazione rilasciata alle aziende che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce è valida per due anni.
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A persone con dimora, domicilio o sede all'estero è possibile rilasciare un'autorizzazione con una durata di validità più breve.
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Art. 10
Revoca dell'autorizzazione
L'autorità cantonale revoca l'autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite.
Art. 11
Emolumenti
I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione.
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Il Consiglio federale ne fissa l'ammontare.
Art. 12
Informazioni
L'autorità cantonale può informare terzi, anche senza che comprovino un interesse legittimo, se una persona dispone di un'autorizzazione.
Sezione 3: Obbligo di assicurazione e di informazione Art. 13 Chi dispone di un'autorizzazione ai sensi della presente legge deve, per esercitare le attività autorizzate, stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale in funzione della natura e dell'entità dei rischi derivanti dalla loro attività oppure fornire una garanzia finanziaria equivalente e informarne i clienti.
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Il Consiglio federale disciplina l'importo minimo della somma assicurata e i requisiti per garanzie equivalenti.
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Minoranza (Leutenegger Oberholzer, Daguet, Jositsch, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer, Wyss Brigit) Il Consiglio federale disciplina l'importo minimo della somma assicurata, i requisiti per garanzie equivalenti, nonché l'informazione adeguata dei clienti.
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Sezione 4: Restrizioni cantonali per l'accesso a determinate zone Art. 14 I Cantoni possono vietare l'accesso a determinate zone, in particolare per ragioni legate alla protezione della natura e delle acque.
Sezione 5: Disposizioni penali Art. 15 1
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Contravvenzioni
È punito con una multa sino a 10 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.
fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un'autorizzazione;
b.
esercita senza autorizzazione l'attività di guida alpina, di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce.
Se l'autore agisce per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
Art. 16
Perseguimento penale
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato Art. 17 La Confederazione può costituire e sostenere finanziariamente persone giuridiche di diritto privato o partecipare alle stesse. Il loro scopo deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività sottoposte alla presente legge mediante l'introduzione di concetti e controlli di sicurezza.
Sezione 7: Disposizioni finali Art. 18
Esecuzione
I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.
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Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
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Art. 19
Disposizioni transitorie
Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve secondo il diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
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Le persone che all'entrata in vigore della presente legge sono già attive in qualità di guide alpine o maestri di sport sulla neve e non dispongono di un'autorizzazione cantonale sono tenute a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una domanda di autorizzazione nel loro Cantone di domicilio.
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Il Consiglio federale disciplina a partire da quando le aziende che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce già attive all'entrata in vigore della presente legge devono adempiere i requisiti ai sensi della presente legge.
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Art. 20
Referendum ed entrata in vigore
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La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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