Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», depositata il 15 febbraio 20082; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20093, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 121 cpv. 3­6 (nuovi) A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se: 3

a.

sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o

b.

hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.

4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.

L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3­4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

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RS 101 FF 2008 1649 FF 2009 4427

2009-1082

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Iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)». DF

Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 121(Dimora e domicilio degli stranieri) Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3­6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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