Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 7 settembre 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008 e dell'11 dicembre 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 18 Convenzione addizionale «Ginevra» al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) In deroga agli art. 8, 23 cpv. 2 lett. b, 24 cpv. 2 e 60 cpv. 2 del CNM, nel Cantone di Ginevra sono applicabili le seguenti disposizioni: Art. 1

Disposizioni materiali

Art. 2

Contributo alle spese di applicazione e a quelle di perfezionamento professionale

Art. 3

Competenze della Commissione professionale paritetica del Cantone di Ginevra

1 2

FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2004 2265, 2005 1975 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009 7945 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-2068

5393

Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

II Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

7 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5394